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Amministratore di condominio: Caratteristiche, Partita Iva e Regime Fiscale

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Con l’entrata in vigore della Legge n. 220/2012, la figura dell’amministratore di condominio è diventata quasi indispensabile, per ciascuno stabile, in quanto la gestione degli spazi comuni è divenuta sempre più articolata e complessa.

La legge del 2012 ha novellato l’art. 1129 del Codice Civile, il quale disciplina le regole da seguire per la nomina e la revoca di questa figura.

La nomina dell’amministratore spetta all’assemblea condominiale (facoltativo sopra gli otto condomini, obbligatorio sopra questo limite) e, per essere ratificata, è richiesta la maggioranza favorevole calcolata in base ai millesimi (il valore delle quote dei partecipanti).  

Quando l’attività dell’amministratore è svolta in maniera professionale e abituale, quindi quando vengono amministrati più condomini, è obbligatorio aprire la partita iva e regolarizzare la propria attività.

 

Requisiti

I sette requisiti necessari al fine di svolgere l’attività dell’amministratore di condominio sono i seguenti:

 

  • Godere dei diritti civili
  • Non essere mai stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • Non essere interdetti o inabilitati
  • Il nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari
  • Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • Aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

 

Quest’ultimo punto è stato aggiunto con la Legge sulle professioni non regolamentate (L. n. 3/2013).

 

Avvio dell’attività

 Apertura della partita Iva

L’apertura della Partita Iva è il primo passo fiscale da compiere per diventare amministratore di condominio.

Oltre a ciò è necessario anche scegliere il regime fiscale da applicare. E’ possibile, se si possiedono i requisiti, aderire al nuovo Regime Forfettario ( per maggiori informazioni sull’argomento, leggi il nostro articolo cliccando qui: http://www.myaccounting.it/nuovo-regime-forfettario-conviene/ ).

In alternativa a questo, i soggetti che non vi possono accedere, entreranno automaticamente in contabilità separata, la quale prevede la tassazione a Irpef del reddito professionale, assoggettamento a Iva e ritenuta di acconto in fattura.

Iscrizione alla gestione separata Inps 

I soggetti che vogliono diventare amministratori di condominio devono fare i conti anche con gli adempimenti previdenziali, che si concretizzano nell’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e nel versamento dei contributi annuali.

La Gestione separata dell’Inps (L. 335/1995) è quel fondo pensionistico al quale si devono iscrivere i soggetti che svolgono un lavoro autonomo che non sono obbligati ad iscriversi a proprie Casse Professionali.

L’aliquota dovuta dagli iscritti alla Gestione Separata Inps è del 25,72% da applicare al reddito lordo effettivo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Facciamo un esempio:

Il Sig. Mario Rossi, amministratore di condominio, ha aperto Partita Iva.

Se il suo reddito, alla fine dell’anno, sarà di €. 10.000, egli dovrà versare €. 2.572 di contributi previdenziali Inps alla Gestione separata.

 

 

Vuoi avere maggiori informazioni riguardo l’avvio di un’attività come amministratore di condominio? Allora clicca qui e registrati per una consulenza gratuita: http://www.myaccounting.it/registrazione/