PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO: ECCO COME DIFENDERSI
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Ti hanno pignorato lo stipendio e non sai come fare?
Nel presente articolo ti spiegherò i presupposti del pignoramento, i limiti e come fare opposizione.
Partiamo intanto da alcune definizioni.
Il pignoramento dello stipendio: cos’è?
Il pignoramento dello stipendio è uno degli strumenti ideato dal legislatore che dà la possibilità al creditore di soddisfare il proprio diritto di credito nel caso di insolvenza del debitore.
Tuttavia, presenta limiti piuttosto stringenti per tutelare il debitore, quale parte debole del rapporto.
Il pignoramento dello stipendio: quali sono le modalità?
Il creditore può pignorare lo stipendio scegliendo tra due diverse modalità che corrispondono a due distinti momenti.
- Antecedente al versamento dello stipendio al dipendente → l’atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al debitore che al datore di lavoro. Quest’ultimo tenendo conto dell’importo da trattenere accrediterà al dipendente alla fine del mese la retribuzione al netto dell’importo pignorato dal creditore.
- Successiva all’accredito dello stipendio sul conto corrente → in questo caso l’atto di pignoramento andrà notificato, non solo al debitore, ma anche all’istituto di credito (banca o posta) presso il quale il debitore ha il proprio conto corrente necessario per l’accredito dello stipendio.
In entrambi i casi si tratta di pignoramento presso terzi.
L’iter del pignoramento dello stipendio
Per procedere al pignoramento è necessario rivolgersi ad un legale che:
- rediga l’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. con:
- l’indicazione del tribunale competente, l’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492 c.p.c., l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
2. consegni all’ufficiale giudiziario del tribunale competente originale e copia del predetto atto affinché lo notifichi:
- al debitore
- al datore di lavoro o all’istituto di credito, a seconda della scelta del creditore.
- Notifica al datore di lavoro: il datore di lavoro che riceve l’atto di pignoramento dovrà procedere ad effettuare una trattenuta sullo stipendio, nei limiti previsti: ossia non tutto lo stipendio potrà essere pignorato, bensì solo una sua parte.
- Notifica all’istituto di credito: L’istituto di credito, una volta ricevuto l’atto di pignoramento dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. ossia comunicare al creditore entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento, tramite raccomandata o PEC, l’ammontare della busta paga, specificando l’importo delle somme dovute e quando dovrà essere eseguito il pagamento.
In base all’art. 543 c.p.c. sopra richiamato dovrà, altresì, dichiarare al creditore l’ammontare della busta paga, entro 10 giorni, tramite raccomandata o PEC, specificando quali somme sono dovute e quando dovrà essere eseguito il pagamento.
In caso contrario, il creditore può chiedere un rinvio dell’udienza fissata nell’atto per permettere al datore di lavoro di comparire.
Alla nuova udienza fissata, il giudice prenderà atto della dichiarazione dell’azienda e provvederà ad assegnare le somme al creditore.
Limiti del pignoramento dello stipendio: quali sono?
Come già accennato lo stipendio non può essere integralmente pignorato, tuttavia può essere utilizzato per soddisfare le pretese del creditore fino a un massimo del quinto.
Ciò a tutela del debitore per garantirgli il minimo vitale per vivere e per sostenere la propria famiglia.
La legge vuole, quindi, tutelare i diritti fondamentali degli individui rispetto a quelli patrimoniali, in modo da garantire una vita dignitosa sia al debitore sia alle persone che da lui dipendono, così come sancito dalla Costituzione, che pone i diritti primari degli individui su un piano superiore rispetto agli altri.
Il cosiddetto minimo vitale deve essere calcolato sulla base dell’importo netto e non su quello lordo:
- per il pignoramento dello stipendio in azienda: la regola generale prevede che il pignoramento non possa essere superiore al 20% dello stipendio (ovvero a un suo quinto). L’importo dovrà essere calcolato tenendo in considerazione la retribuzione netta in busta paga, ovvero quella al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
- per il pignoramento dello stipendio notificato alla banca cambiano i limiti:
- Non sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l’assegno sociale. Quindi, se consideriamo che questo nel 2019 ammonta a 457,99 euro, il pignoramento può riguardare solamente gli importi eccedenti i 1.373,97 euro. Per questa ragione, l’ammontare del massimo pignorabile viene stabilito di anno in anno, in base alle variazioni dell’assegno sociale.
Ad esempio, se sul conto corrente sono giacenti 4.000 euro legati alla retribuzione da dipendente, se ne possono pignorare 2.655,79.
Al lavoratore, quindi, per tutelarsi dal pignoramento basterà non lasciare sul conto corrente un importo superiore ai 1.373,97 euro.
- dai pignoramenti successivi al primo torna a valere la regola di 1/5 dell’importo totale e netto.
Più atti di pignoramento sullo stesso stipendio: cosa succede? È sempre valido il limite del quinto dello stipendio?
Bisogna distinguere due casi:
- Pignoramento contemporaneo da parte di diversi creditori per le stesse cause: vale la regola dell’accordo: i creditori che sono successivi al primo creditore procedente, dovranno attendere che il primo sia soddisfatto per poter essere destinatari dei pagamenti del quinto.
- Pignoramento contemporaneo da parte di diversi creditori per cause diverse: si può alzare il limite di pignorabilità fino a un mezzo: i casi sono però piuttosto limitati, visto e considerato che devono sussistere contemporanee cause per imposte, alimenti, debiti commerciali, e così via.
Sei un dipendente e hai debiti con l’Agenzia delle Entrate? Ecco quello che devi sapere
Nel caso in cui tu abbia contratto debiti con l’Agenzia delle Entrate i limiti cambiano:
- 1/10 se lo stipendio o la pensione non superano i 2.500,00 €;
- 1/7 se lo stipendio o la pensione è tra i 2.500,00 € e i 5.000,00 €;
- 1/5 se lo stipendio o la pensione superano i 5.000,00 €.
Pignoramento dello stipendio: come opporsi?
Puoi opporti per:
- a) Vizi formali
- il pignoramento supera i limiti consentiti dalla legge:
- pignoramento in azienda per debiti verso privati: supera il quinto dello stipendio/pensione e rispetti quindi i limiti di legge;
- pignoramento per debiti nei confronti dell’Agente della Riscossione supera: 1/10 per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro, 1/7 per stipendi o pensioni tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per stipendi o pensioni che superano i 5.000 euro.
- non hai ricevuto l’atto di precetto che è condizione necessaria per il pignoramento. Si tratta di una diffida ad adempiere entro massimo 10 giorni;
- sono passati più di 90 giorni dall’atto di precetto, termine dopo il quale esso perde efficacia;
- non hai mai ricevuto il cosiddetto titolo esecutivo, ossia la sentenza o il decreto ingiuntivo. Se il titolo in forza del quale agisce il creditore è però un assegno o un contratto di mutuo bancario, il titolo viene semplicemente riportato nell’atto di precetto;
- il diritto di credito è caduto in prescrizione;
- il credito non è stato quantificato correttamente e ci sono degli errori di calcolo;
- in qualità di debitore hai pagato una parte o tutto il debito prima della notifica dell’atto di pignoramento.
- il pignoramento è nullo ed illegittimo per mancata indicazione specifica dei titoli per i quali è dovuta la somma
- b) Vizi sostanziali:
- se il creditore agisce in forza di una sentenza o un altro provvedimento del giudice (ad esempio un decreto ingiuntivo) non è più possibile sollevare contestazioni sul merito ossia sull’esistenza o l’entità del debito. L’unica possibilità per fare opposizione è presentare appello avverso la sentenza entro 30 giorni od opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni. Se arriva l’atto di pignoramento è già troppo tardi per contestare l’importo dovuto;
- viceversa, se il creditore ha in mano un assegno, una cambiale, un rogito di un mutuo, è possibile sollevare opposizione nel merito del credito sostenendo, ad esempio, che l’assegno è stato emesso sulla base di un altro debito, che il contratto di mutuo prevede interessi usurari o anatocistici, ecc.