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separazione animali domestici

Separazione e animali domestici: cosa succede quando il matrimonio finisce?

Occorre premettere che il cane, il gatto e gli altri animali domestici non possono essere divisi in due come gli altri beni che erano in comunione.

Ciò significa che dovrai trovare una soluzione in accordo con il tuo ex marito/moglie.

Separazione e animali domestici: esiste una tutela giuridica per gli animali d’affezione?

Tutti amiamo gli animali domestici tanto da considerarli parti della famiglia ma, ad oggi non esiste una legge che li regolamenti nell’ambito del nucleo familiare e che ne riconosca l’importanza, pertanto…

 

Il nostro ordinamento: cosa prevede?

  • L’esigenza di disciplina di questo aspetto della separazione nasce dal fatto che in Italia quasi una famiglia su due vive con un animale domestico e sono sempre in aumento i casi di separazione tra i coniugi nei quali cani, gatti e altri animali diventano oggetto del contendere in un quadro normativo attualmente carente. Per fortuna sembra che le cose stiano per cambiare.
  • È in discussione in Senato un Disegno di Legge volto proprio a disciplinare questo aspetto: il D.L. 1392 del 2019. Tale Disegno di Legge individua e definisce gli “animali familiari”, facendovi rientrare animali domestici tenuti dall’uomo per mera compagnia. In particolare, non si riferisce solo a cani e gatti ma anche ad animali domestici meno convenzionali quali: mucche, maialini, cavalli, conigli. Questi ultimi, per essere riconosciuti come “animali familiari” dovranno essere censiti con una comunicazione al Sindaco e al veterinario dell’ASL.
  • La proposta di legge riconoscerà agli animali familiari gli stessi diritti civili riconosciuti alle persone ove compatibili: si darà la possibilità ai coniugi o, in caso di disaccordo, al Giudice di affidare gli animali in via esclusiva o condivisa alla parte che potrà garantire loro la sistemazione migliore, indipendentemente da chi ne risulta il “titolare” (perché ha fatto l’acquisto o perché risulta da pedigree ecc..).
  • Per realizzare al meglio tale regime di affidamento, il Giudice potrà farsi supportare da un esperto in etologia (la scienza che studia il comportamento dell’animale).
  • Tale normativa varrà sia per le famiglie fondate sul matrimonio che per le famiglie di fatto.
  • Al momento, la legge nulla dice circa spese di mantenimento dell’animale.

Se tale proposta verrà approvata, dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile verrà aggiunto un titolo XIV bis, “degli animali”, in cui l’articolo 455 ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) così eventualmente reciterebbe:in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi , i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio.

 

La giurisprudenza: cosa ha sancito?

  • Sentenza del Tribunale di Foggia: in una causa di separazione ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata;
  • Sentenza del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento.

Come emerge da quanto sopra esposto, i Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato la disciplina prevista per i figli minori.

 

Separazione e animali domestici: quali sono le regole?

In generale, la giurisprudenza ritiene che sarebbe consigliabile che le questioni relative all’affidamento degli animali domestici (del cane, del gatto e di qualsiasi altro animale di affezione) siano tenute al di fuori dell’accordo di separazione tra i coniugi e formino, invece, oggetto di un’ulteriore e specifica scrittura (che assumerebbe, quindi, le caratteristiche di un normalissimo contratto).

Questo però non impedisce ai coniugi di inserire nell’accordo di separazione anche le condizioni che disciplinano l’affidamento degli animali domestici, perché ciò non contrasterebbe con nessuna norma.

Infatti, con la separazione e il divorzio, gli ex coniugi possono anche disciplinare questioni non strettamente economiche.

A scanso di equivoci: l’affidamento degli animali domestici non può essere posto sullo stesso piano dell’affidamento dei figli e seguire le stesse regole, ma non lo si può neanche considerare un accordo vietato.

Per poter meglio chiarire quali sono le regole sull’affidamento degli animali domestici dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, bisogna distinguere due diversi casi:

 

1. Separazione “consensuale”: marito e moglie firmano un accordo volontario e si rivolgono al giudice meramente per l’omologazione dello stesso

  • Sentenza del Tribunale di Modena → secondo i giudici emiliani, il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale fra i coniugi nel quale si stabilisce, tra le altre condizioni, che il cane di famiglia resterà nella casa coniugale fino a quando i figli conviveranno con il genitore, stabilendo a carico dell’altro un contributo economico per mantenere l’animale, che, pertanto, si somma a quello disposto in favore dei minori. In altri termini, oltre all’assegno di mantenimento per i figli e per la moglie c’è anche quello per il cane, ma solo qualora le parti lo stabiliscano.
  • Sentenza del Tribunale di Como del 3 febbraio 2016: aveva statuito che “va omologato l’accordo con cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, abbiano deciso le sorti degli animali domestici: concordarne l’assegnazione ed il mantenimento non contrasta con l’ordine pubblico”.

Sulla base delle sentenze sopra richiamate nel caso di separazione consensuale il giudice può e deve omologare l’accordo anche qualora contenga disposizioni riguardanti il futuro dell’animale domestico.

Le cose vanno in modo completamente diverso se la coppia si separa o divorzia giudizialmente. Vediamo perché.

 

2. Separazione “giudiziale”: le parti non trovano un accordo e pertanto si rivolgono al giudice con apposito ricorso affinché li aiuti a trovarne uno.

  • Regola: il Tribunale non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali domestici, neanche se gli viene chiesto espressamente dalle parti con il ricorso. Solo l’accordo dei coniugi può, quindi, definire la sorte del cane o del gatto, ma se manca l’intesa non spetta al giudice definire con chi vadano a stare gli animali domestici e l’ammontare del loro mantenimento.
  • Eccezione: Tuttavia, il giudice può prendere in considerazione il problema dell’affidamento del cane o del gatto o di altri animali domestici, nel momento in cui ci sono dei bambini minori particolarmente legati. Difatti, il codice civile stabilisce che il principale scopo che deve perseguire il giudice, nel momento in cui stabilisce le condizioni di separazione e divorzio dei coniugi, è la tutela dell’interesse morale e materiale del minore. Ciò quindi non è di ostacolo ad un provvedimento che disciplini anche la sorte degli animali domestici.

Se non vi sono minori, ai fini della decisione sull’affidamento degli animali domestici, si potrà valutare l’intensità del rapporto con uno dei separandi.

 

Cosa succede all’animale domestico, se a separarsi sono coppie non sposate?

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Anche per rispondere a tale quesito occorre rifarci meramente alla giurisprudenza, in assenza di riferimenti normativi.

  • Sentenza del Tribunale di Roma: si è ritenuto che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse degli animali domestici (in questo caso il cane), fosse l’affido condiviso, con divisione al 50% delle spese per il loro mantenimento. Nello specifico, era emerso che il cane si era abituato a vivere, dopo la fine della convivenza tra le parti in causa, a periodi alterni, con una sola di loro, in abitazioni e luoghi diversi e che entrambe le parti avevano provveduto alle cure necessarie per lo stesso. Inoltre, era irrilevante che le parti non fossero sposate, poiché l’affetto ed il legame instaurato con l’animale prescindeva dal regime giuridico che legava le parti in causa.

 

Cosa cambia nel processo di separazione?

Il Disegno di Legge porterà alcune piccole innovazioni:

  • La possibilità per il Tribunale di farsi coadiuvare da un CTU – consulenze tecnico specifico che sarà l’etologo. Avremo quindi, oltre alla consulenza tecnica condotta da un esperto riguardante la capacità genitoriale rispetto ai figli minori, anche un’eventuale consulenza etologica per gli animali familiari.

La possibilità per il Presidente del Tribunale di adottare provvedimenti provvisori anche nell’interesse degli animali familiari, ponendo al centro la tutela degli animali nelle famiglie.

 

Il creditore di uno dei due coniugi può pignorare l’animale domestico?

  • La risposta è negativa. Nonostante l’animale familiare, oltre ad avere valore affettivo per la famiglia proprietaria, abbia, talvolta anche un significativo valore economico ad esempio nel caso di cani campioni di agility, animali di pura razza, cavalli puro sangue, o ancora, animali con pedigree blasonati, non può essere pignorato.
  • Il disegno di legge 1392/2019 chiarirà una volta per tutte una consuetudine già in essere nella prassi: cioè che gli animali familiari sono impignorabili e non posso essere messi all’asta giudiziaria.
  • Sarà prevista solo la possibilità di pignorare animali detenuti a scopo commerciale, con onere del creditore di dimostrare con documenti la natura lucrativa della detenzione dell’animale.

Da qui, l’importanza di far censire gli animali non convenzionali e talvolta anche di elevato valore economico (si pensi ad un cavallo puro sangue) come animale familiare da compagnia, attraverso la comunicazione al Sindaco e al veterinario di sanità pubblica.

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