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VEDIAMO LE DIVERSE FORME DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

agente di commercioil procacciatore di affarivenditore a domicilio

IL VENDITORE A DOMICILIO

Comunemente chiamata vendita porta a porta, questa rappresenta la forma più elementare di intermediazione nel commercio, che si realizza mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza un vincolo di subordinazione e fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio. 

Non vi sono obblighi di iscrizione al registro delle imprese.

Ai fini fiscali, le provvigioni (ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria) corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio sono gravate da una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. L’azienda committente in qualità di sostituto dovrà operare quindi una ritenuta al momento del pagamento delle provvigioni all’incaricato indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività da parte di quest’ultimo, sia essa abituale o occasionale. A fronte dell’applicazione di questa particolare metodologia di tassazione (ritenute applicate a titolo d’imposta), gli incaricati saranno liberati da ogni ulteriori adempimento contabile o dichiarativo.

Aagente_commercio_web_marketing_marketing_inbound_opti fini previdenziali gli incaricati alle vendite a domicilio sono obbligati all’inscrizione presso la gestione separata Inps quando il reddito prodotto dall’attività supera i 6.410,26 euro.

IL PROCACCIATORE D’AFFARI

Il contratto di procacciamento di affari, a differenza del contratto di agenzia, è atipico – ossia non contemplato dal legislatore – ma sviluppatosi nella prassi grazie alle regole ed ai principi fissati da dottrina e giurisprudenza.
Il procacciatore di affari svolge un’attività limitata, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, nell’ambito della quale raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Il procacciatore d’affari percepisce la provvigione pattuita per ogni singolo affare procurato e andato a buon fine, restando comunque sempre estraneo al rapporto contrattuale tra le parti e ad ogni ulteriore beneficio che grazie alla sua attività possa derivare alla ditta preponente. Si distinguono due forme di procacciamento:

  • l procacciatore d’affari continuativo, il quale deve obbligatoriamente iscriversi al registro delle imprese e avere una partita IVA, oltre che ottemperare precisi obblighi fiscali.
  • Il procacciatore d’affari occasionale si differenzia per l’assoggettamento ad IVA delle provvigioni: non deve aprire una partita iva, per lavorare basta il semplice codice fiscale, non dovrà tenere una contabilità fiscale. Tale forma prevede un limite di ricavi pari ad euro 5.000

Ai fini fiscali, il procacciatore d’affari ha una ritenuta d’acconto del 23% sul 50% delle provvigioni e può scaricare l’IVA (spese di gestione, autovettura e costi relativi).

Per l’inquadramento INPS, si rimanda a quanto previsto per gli agenti di commercio.

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L’AGENTE DI COMMERCIO

L’agente di commercio è una figura lavorativa autonoma molto ricercata perché per un’azienda ha dei costi di gestione certi e mediamente più bassi di quelli sostenuti per assumere un lavoratore dipendente e comunque proporzionali al fatturato. In sostanza un agente di commercio si assume una parte del rischio d’impresa del mandante legando i propri guadagni ai risultati prodotti per l’azienda mandante. La legge disciplina il contratto di agenzia.

L’agente di commercio è colui che è incaricato stabilmente da una (agente monomandatario) o più ditte (agente plurimandatario) di promuovere la conclusione di determinati contratti.
Questa figura è, inoltre, autonoma e indipendente nello svolgimento della sua attività senza vincoli di subordinazione alcuni.

I requisiti necessari richiesti per esercitare questo tipo di attività sono alternativamente i seguenti:

  • Avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
  • essere stato iscritto nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO).

Chi non ha i requisiti inizia solitamente l’attività con la ditta mandante quale procacciatore d’affari per poi diventare agente una volta frequentato il corso abilitante.

Per iniziare l’attività è necessario inviare telematicamente alla Camera di Commercio di competenza una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), alla quale andrà allegato il contratto di agenzia utilizzato nel corso dell’attività.

Tale contratto dovrà solitamente indicare:

  • la posizione (cioè agente o rappresentante)
  • la zona interessata (quella cioè per la quale si avrà l’incarico di promuovere o concludere contratti)
  • la data di effetto del contratto, che coincide con quella di inoltro della SCIA al registro delle imprese.
  • i documenti che attestano il possesso dei requisiti professionali
  • attestazione del versamento della tassa di concessione governativa.

L’azienda retribuisce l’agente di commercio secondo una politica provvigionale. Talvolta tra azienda ed agente di commercio si stabilisce che una parte della sua retribuzione sia fissa ed una parte sia variabile, cioè ancorata al fatturato.

Ai fini previdenziali, l’agente di commercio è soggetto obbligatoriamente all’iscrizione INPS gestione commercianti che prevede una contribuzione minima annuale di circa 3.600 euro suddivisa in quattro rate (febbraio, maggio, agosto, novembre). Oltre alla contribuzione minima è prevista una contribuzione aggiuntiva al superamento dei 15.548 euro annui di reddito.

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