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AMAZON KINDLE SELF PUBLISHING- LA GUIDA FISCALE

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Amazon Kindle Direct Publisher (ADP) è un servizio che il colosso dell’e-commerce americano offre a chi ha sempre avuto il sogno di diventare uno scrittore di successo, ma più volte infranto per il volere di qualche casa editrice.

Con ADP quindi è possibile auto pubblicare la propria opera e vederla distribuita accanto ai maggiori autori, in cambio di un compenso che Amazon chiama royalties”.

Dopo questa breve introduzione su cosa è ADP, concentriamoci adesso sul trattamento fiscale delle royalties è perché queste, in realtà, in determinati casi non sono delle royalties cosi come comunemente le intendiamo.

Per capire le motivazioni poste alla base di questo inquadramento giuridico fiscale è necessario concentrarsi sull’analisi del diritto d’autore nonché quanto previsto in relazione alla sua concessione e utilizzazione fuori o dentro i casi di attività di impresa.

1. IL DIRITTO D’AUTORE

Quest’istituto giuridico nasce per tutelare il diritto, dell’autore, di poter disporre della propria opera traendone i relativi frutti.

Secondo l’ordinamento civile all’art 2575 c.c.:

 

“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”

 

Secondo la normativa italiana, quindi il titolare del diritto d’autore è il proprietario dell’opera e ha il diritto esclusivo di utilizzarla in ogni forma e modalità e, benché non possa cedere il diritto di paternità dell’opera, può cedere o concedere il diritto patrimoniale dell’opera ossia il diritto di utilizzarla economicamente, rimanendo in ogni caso proprietario della stessa. L’autore in cambio percepisce un compenso che in gergo viene definito royalty che è una somma, generalmente, legata ai risultati commerciali dell’opera.

2. QUALIFICAZIONE DEL REDDITO DA DIRITTO D’AUTORE

Al fine di evitare sanzioni e ricorsi con l’Agenzia delle Entrate, è importante, fin da subito, procedere alla qualificazione del reddito prodotto in modo da adempiere a tutti i relativi obblighi.

A tal proposito è utile ricordare quanto chiarito nella Circolare n. 108/E del 1996: “la qualificazione del reddito prodotto è in funzione dell’attività effettivamente esercitata”.

 

2.1       REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Secondo l’art. 53 del TUIR i proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, e pertanto devono essere tassati secondo la relativa disciplina. Questa qualificazione viene riconosciuta quando l’utilizzazione non è conseguita nell’esercizio di attività commerciale e quando l’utilizzatore dell’opera d’ingegno è lo stesso inventore o autore.

Quindi siamo nella casistica tipica del contratto di edizione, con cui l’autore concede ad un editore dietro un corrispettivo, l’esercizio del diritto di sfruttare economicamente l’opera.

 

In base a questa qualificazione, chi paga le royalties, e quindi la società editrice o comunque il committente che detiene il diritto patrimoniale dell’opera, se stabilito sul territorio nazionale, deve operare un ritenuta alla fonte del 20% da applicare sull’imponibile sulle royalties al netto delle dovute deduzioni, le quali dipendono dall’età dell’autore:

 

  • se il beneficiario ha un’età pari o maggiore di 35 anni, la deduzione è del 25% dei proventi stessi;

     

  • se il beneficiario ha meno di 35 anni, la deduzione è del 40% dei proventi stessi.

  •  

Esempio di calcolo delle royalties nette erogate da committente nazionale per un autore che ha meno di 35 anni:

 

Royalties lorde

100 €

Deduzione forfettaria < 35 anni (40%)

40 €

Base imponibile

60 €

Ritenuta 20% sull’imponibile

12 €

Royalties nette

88 €

 

Nel caso in cui il committente sia residente in un Paese estero, l’autore italiano non sarà soggetto a ritenuta e rilascerà la ricevuta (scarica allegato), senza ritenuta d’acconto, salvo poi procedere ai relativi conguagli di tasse in sede di dichiarazione dei redditi

 

Esempio di calcolo delle royalties nette erogate da committente estero (ad esempio Amazon) per un autore che ha un’età pari o maggiore ai 35 anni:

 

Royalties lorde ricevute

100 €

Deduzione forfettaria over 35 anni (25%)

25 €

Base imponibile

75 €

Nessuna ritenuta

0 €

Royalties lorda da portare in dichiarazione

75 €

 

Nel caso invece che l’autore sia un soggetto non residente sul territorio italiano, allora il committente italiano sarà tenuto ad operare una trattenuta del 30%.

 

ATTENZIONE FORFETTARI!

Per quanto riguarda il limite dei € 65.000, l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare 9/E 2019 ha ritrattato la sua precedente posizione: i compensi da diritto d’autore concorreranno al computo solo se riguardano attività che sono strettamente correlate all’attività principale. La sussistenza di tale condizione si basa sull’esame di specifiche circostanze e fatti e se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

 

 

2.2       REDDITI DIVERSI

Nel caso in cui l’utilizzatore dell’opera è una persone diversa dall’autore o dall’inventore (erede o cessionario), l’art. 67 del TUIR ricomprende tra i redditi diversi i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera, a condizione che tali proventi non siano stati conseguiti nell’esercizio di attività di tipo commerciale.

Anche in questo caso, ai fini del calcolo della base imponibile è possibile distinguere due tipi di deduzioni:

·      Se i diritti sono stati acquistati a titolo oneroso, allora al percettore spetta una deduzione forfettaria del 25%;

·   Se i diritti sono stati percepiti a titolo gratuito, allora al percettore del reddito non spetta nessuna deduzione e le royalties sono tassate interamente.

 

2.3       REDDITO D’IMPRESA

Nel caso che i compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno siano derivanti da attività commerciali, allora rientrano nella casistica dei redditi d’impresa (Necessaria quindi apertura della partita iva e iscrizione in Camera di Commercio) e assoggettati alla relativa disciplina fiscale e civilistica. Ed in questo caso, che più volte, ricade il self-publishing, in quanto, come vedremo, l’autore mette in atto una serie di azioni che sono tipiche di una gestione aziendale, organizzata e non occasionale.

3. PERCHE’ PUBBLICARE SU AMAZON E’ FARE IMPRESA

Quando si effettua l’iscrizione ad Amazon Direct Publishing si è tenuti a firmare un accordo di pubblicazione, che ad un primo impatto può sembrare un contratto di edizione ma ad una attenta lettura si tratta di un accordo di distribuzione. Al punto 5.5 dell’accordo sono descritti i diritti che si cedono ad Amazon:

 

“Per la durata del presente Accordo voi concedete a ciascuna parte Amazon una licenza e un diritto irrevocabile e NON ESCLUSIVO per la stampa (on-demand e in previsione delle richieste da parte dei clienti) e la DISTRIBUZIONE dei Libri, direttamente e tramite distributori terzi, in tutti i formati che scegliete di rendere disponibili attraverso KDP e mediante tutti gli strumenti di distribuzione disponibili”.

Amazon non pubblica le opere dell’autore, resta un intermediario al pari di una libreria con il valore aggiunto dei servizi di distribuzione digitali e print on-demand di Amazon. Ancora una volta, nel punto 6, è ben dichiarato che ad Amazon non viene trasferito alcun diritto:

 

“Fatte salve le autorizzazioni che ci concedete tramite il presente Accordo, voi mantenete tutti i diritti di proprietà, i diritti d’autore e ogni altro diritto e interesse relativamente ai vostri Libri. Noi siamo titolari di tutti i diritti d’autore e di tutti gli altri diritti e interessi relativi al Programma, alle Proprietà Amazon e a qualsiasi materiale che utilizziamo o forniamo per l’uso riguardo al Libro”.  


Tesi che viene ancora una volta confermata dagli operatori di Amazon che alla domanda:

 

“Amazon è un editore?”   Hanno risposto: “Amazon KDP non svolge il ruolo di casa editrice e non ha il possesso dei diritti di autore delle opere pubblicate. In pratica il rapporto è di distribuzione.”

 

Ad un editore viene necessariamente trasferito il diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’opera, cosa che non avviene pubblicando un libro su Amazon Direct Publishing. L’attività di pubblicazione è riconducibile, senza dubbi, ad una attività di impresa ed in genere può essere ricondotta ad una attività di tipo editoriale che per prassi è una attività commerciale.

 

Con il fenomeno di ADP l’autore dell’opera diventa lo stesso editore, andando a contrattare direttamente con il distributore che in questo caso è Amazon. I proventi derivanti da ADP non devono essere considerati come redditi rientranti nella disciplina del diritto d’autore, ma devono essere considerati come proventi derivanti da attività di tipo commerciale e quindi assoggettati alla relativa disciplina fiscale con l’obbligo di apertura della partita iva e iscrizione in Camera di Commercio con conseguenti obblighi di natura contributiva (Inps).

Chi pubblica libri su Amazon non è semplicemente un autore, ma svolge una serie di attività che sono riconducibili a quelle dell’editore, mette in campo una serie di operazioni e azioni che fanno intendere ad una organizzazione imprenditoriale effettuando intere attività di marketing (ricerche di mercato, collaborazioni con Ghostwriter, editing, promozione ecc…) che di certo non rientrano nelle attività svolte da un mero autore.

Diverso è il caso in cui Amazon si pone come editore dell’opera, in questo caso viene stipulato un contratto di editoria attraverso il quale vengono trasferiti i diritti patrimoniali dell’opera, e l’autore riceve i compensi sotto forma di royalty. 

4. L’IVA SUL DIRITTO D’AUTORE

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, in base all’art. 3, comma 4 lettera a) del DPR 633/72, la cessione del diritto d’autore effettuata dall’autore o dai loro eredi, non costituisce una prestazione di servizi, e pertanto è una operazione non soggetta ad IVA.

 

Tuttavia alcune operazioni, specificamente previste dalla normativa, sono soggette ad IVA:

 

·      Cessione di disegni;

·      Cessione di opere di architettura;

·      Cessione di opere d’arte cinematografica, mute o sonore.

 

Tale esclusione dell’iva non trova applicazione nel caso in cui la cessione sia effettuata da un soggetto diverso dall’autore o dall’erede o comunque nell’esercizio di attività commerciali.

 

Per quanto riguarda le operazioni svolte nell’ambito di attività commerciali, come ad esempio il self-publishing di Amazon, la vendita al consumatore finale viene posta in essere da Amazon che è obbligato al relativo versamento secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda cessione dell’opera da parte dell’autore ad Amazon, essendo questa esclusa dalla disciplina dell’art. 3 comma 4 lettera a) del DPR 633/72, ricade nelle operazioni di esportazione e quindi dato che l’operazione è intercorsa tra B2B e il committente è residente in uno Stato Extra-UE, l’operazione di cessione viene considerata come non imponibile.

5. L’ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO

Come abbiamo visto, chi effettua self-publishing svolge un’attività di impresa di tipo commerciale, pertanto sarà soggetto all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Per questa categoria il codice ATECO da adottare o meglio i codici ateco adottabili, in funzione dell’attività concretamente svolta, sono due:

 

·      90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie;

·      47.91.10 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, più generico che ben può adattarsi alla vendita di libri on-line.

 

Resta comunque da valutare il codice più adatto all’attività effettivamente svolta. Valutazione da effettuare in sede di consulenza specifica.

 

Diverso è il caso di chi percepisce redditi da diritto d’autore, assimilati al lavoro autonomo oppure come redditi diversi. Per queste categorie, infatti, non è previsto l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, per i professionisti sarà necessario adempiere ad altri obblighi sulla base della disciplina della relativa professione.


6. I DIRITTI D’AUTORE E L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Sotto il profilo previdenziale, sorge l’obbligo contributivo quando il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore derivi esclusivamente dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, e sia quindi percepito direttamente. Pertanto, deve rientrare ai fini previdenziali all’interno in una delle seguenti categorie:

 

·      un libero professionista iscritto ad una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti), sarà soggetto alla relativa disciplina;

 

·    artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls), in questo caso l’obbligo contributivo (e informativo) sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992).

·      Per i lavoratori autonomi non iscritti ad una delle Casse Professionali e non rientranti nelle categorie degli artisti obbligati all’iscrizione al ex ENPALS, in un primo momento l’INPS li aveva assoggettati all’obbligo contributivo previsto dalla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, in un secondo momento l’INPS si è corretta e ha considerato il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995”.

 

·      Per chi svolge attività commerciale, come nel caso si ADP, si  è obbligati all’iscrizione INPS e quindi al versamento dei contributi secondo le normative previste per la Gestione Artigiani e Commercianti.

 

Per questa categoria la normativa prevede una quota fissa e una variabile. I contributi fissi sono sempre dovuti anche nel caso in cui l’imprenditore fatturi zero nell’anno d’imposta; e sono determinati direttamente dall’INPS. In genere sono pari a circa € 3.800 annui suddivisi in 4 rate trimestrali:

16 maggio,

20 agosto,

16 novembre,

16 febbraio.

 

Chi aderisce al regime forfettario potrà richiedere un’agevolazione per il versamento dei contributi riducendoli del 35%. Questo però avrà dei risvolti negativi ai fini previdenziali perché infatti non sarà accreditato l’intero anno lavorativo ma solo la relativa quota.

 

Alla quota fissa, se il reddito netto supera € 15.778, si aggiungerà una quota variabile che dipende dal reddito dichiarato nel periodo d’imposta. La quota variabile si calcola seguendo questa tabella:

 

REDDITO

ARTIGIANO

COMMERCIANTE

Da € 15.778 fino a € 47.143

24,00%

24,09%

Oltre € 47.144

25,00%

25,09%

 

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