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congedo parentale coronavirus

CONGEDO PARENTALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: COS’È E COME FUNZIONA

Con la Legge di bilancio 2020, il Governo ha previsto nuovi stanziamenti per i fondi destinati alle misure di assistenza, tutela del lavoro e sostegno alla mobilità per disabili e invalidi.

La legge 104 del 1992 è la principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap, promuovendo i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei familiari che se ne prendono cura.

Il principale beneficio che la legge 104 concede è rappresentato dai permessi retribuiti dei quali il lavoratore può usufruire, secondo modalità e in numero predefinito, non solo quale persona affetta da disabilità grave ma anche quale “assistente” del disabile stesso.

Quando si parla di beneficiari della legge 104 si intendono, generalmente, i portatori di handicap, indicando con questo termine coloro i quali presentano una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale.

Congedo parentale: chi può beneficiarne?

La legge, nello specifico, consente, sia ai lavoratori portatori di patologie che ai lavoratori che si occupano di assistere un parente disabile, la possibilità di assentarsi dal lavoro fruendo di permessi retribuiti.

Il lavoratore che assiste un figlio o un familiare (coniuge, affine o parente entro il terzo grado) in situazione di handicap grave ha diritto a:

  • 3 giorni mensili di permessi retribuiti fruibili nel corso del mese senza possibilità di riportare il residuo non fruito ai mesi successivi. Tale permesso è usufruibile anche in ore nelle modalità di 6 mezze giornate nel corso dello stesso mese, oppure individuando in modo “sparso” le ore nel corso di un mese, fino al totale del monte ore concesso,
  • congedo straordinario di 2 anni, un’alternativa spettante al coniuge convivente con il lavoratore (in mancanza, ai genitori), a fratelli o sorelle conviventi o ad altri parenti o affini fino al terzo grado, purché conviventi con la persona disabile,
  • permesso giornaliero di due ore in favore del lavoratore portatore di handicap grave; questa possibilità può essere anche alternata ai 3 giorni di permesso mensile prima menzionati.

Va specificato che il permesso, qualsiasi sia la modalità scelta, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona: deve esserci, cioè, un referente unico. È prevista, però, una deroga in caso di genitori – anche adottivi – di figli con disabilità grave, ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi anche in maniera alternata.

Trattamento economico

Prescindendo dalla tipologia di congedo che il lavoratore “sceglie” di usufruire (3 giorni, 2 ore giornaliere, 2 anni in via straordinaria), durante tutto il periodo di assenza dal lavoro permane, comunque, il diritto a percepire la retribuzione.

L’importo corrispondente per i giorni di assenza sarà a carico dell’Inps, sotto forma di indennità pari all’intero ammontare della retribuzione spettante al lavoratore – va specificato che l’indennità è solo anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps, recuperata poi successivamente tramite i conguagli contributivi.

Nel caso specifico di congedo straordinario di 2 anni, l’indennità spettante al beneficiario del congedo corrisponderà all’ultima retribuzione, cioè a quella del mese precedente il congedo con esclusione degli emolumenti variabili.

Congedo parentale ai tempi del COVID-19: cosa prevede la legge?

Il decreto Cura Italia n. 8 del 17 marzo 2020 reca misure di potenziamento del sistema sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attraverso uno specifico articolo del decreto (art. 24), sonno stati eccezionalmente ampliati, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi lavorativi già previsti della legge 104/1992.

Nello specifico, il Governo ha stabilito che in aggiunta ai 3 giorni di congedo mensile i lavoratori, che assistono una persona con disabilità grave, hanno diritto ad ulteriori 12 giorni, usufruibili nel corso dei mesi di marzo e aprile, per un totale di 18 giorni (3 già previsti per marzo + 3 già previsti per aprile + 12 da distribuire fra marzo e aprile).

Il diritto al congedo di cui all’art. 24 del decreto Cura Italia è concesso a tutti coloro che possono beneficiare del congedo parentale già previsto dalla legge 104/92, cioè tutti quei lavoratori aventi figli o altro familiare entro il terzo grado di parentela affetto da grave disabilità, a condizione, però, che quest’ultimo non sia già ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata.

  • Congedo parentale per i genitori anche al di fuori della legge 104/92

In seguito alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche, il decreto, oltre ad aver ampliato i termini di congedo per i “beneficiari” della legge 104/92, ha anche previsto un congedo specifico, non superiore a 15 giorni lavorativi, per tutti i genitori con figli minori di 12 anni o di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

È possibile usufruire del congedo secondo differenti modalità:

  • alternativamente da entrambi i genitori, purché non si superi il limite massimo di 15 giorni,
  • in modo continuativo (15 giorni di seguito) oppure in modo frazionato (ad esempio, un primo periodo di 5 giorni, poi si rientra al lavoro, poi altri 5 giorni di congedo e così via).

Per poter fruire del congedo, oltre che la “esistenza dei figli dell’età suddetta”, è necessario che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o fruente di analoghi benefici previsti dall’Inps.

La fruizione del congedo è, inoltre, previsto con le stesse modalità anche per i genitori affidatari.

Ovviamente, per i genitori con figli aventi disabilità – a prescindere dall’età del figlio -, vale quanto precedentemente detto in merito ai congedi parentali con riferimento alla legge 104/1992.

Congedo parentale ai tempi del COVID-19: trattamento economico

come richiedere congedo parentale coronavirus

Il trattamento economico spettante ai genitori usufruenti il congedo parentale è stabilito in maniera differente a seconda dell’età del figlio e dell’attività lavorativa dello stesso genitore.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti privati:

  • con figli di età inferiore a 12 anni, hanno diritto alla contribuzione figurativa e ad un’indennità pari al 50% della retribuzione,
  • con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, non hanno, invece, diritto ad alcuna indennità e copertura figurativa,
  • con figli disabili, senza alcun limite di età – purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale -, per i soli 12 giorni concessi in accumulo ai 3 già previsti dalla legge 104/92, hanno diritto a un’indennità pari al 50% della retribuzione, nonché alla contribuzione figurativa.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps:

  • con figli entro i 12 anni di età, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto,
  • con figli disabili in situazione di gravità, senza limiti di età – purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale -, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps:

  • con figli fino ai 12 anni, è riconosciuta un’indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità,
  • con figli disabili, senza limiti di età, è riconosciuta la medesima indennità del punto precedente.

Per quanto riguarda, infine, i dipendenti pubblici, le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Congedo parentale ai tempi del COVID-19: come fare domanda

In merito alle modalità di presentazione della domanda utile ad usufruire del congedo parentale previsto dal decreto governativo ai tempi del COVID-19, vi sono, anche in questo caso, delle differenze a seconda dell’attività lavorativa del genitore.

Lavoratori dipendenti privati

I genitori (con figli non oltre i 12 anni) che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario”, non dovranno presentare alcuna domanda. I giorni di congedo parentale saranno direttamente convertiti dall’Inps nel congedo di cui trattasi.

I genitori non fruitori, ma che intendono usufruire del nuovo congedo COVID-19, dovranno presentare domanda sia al proprio datore di lavoro che all’Inps, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

Diversamente, per i soli genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è stabilito che la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata solo ed unicamente al proprio datore di lavoro e non anche all’Inps.

I genitori di figli con handicap che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale non dovranno presentare alcuna domanda, in quanto tali periodi saranno convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità. Se, però, i figli portatori di handicap hanno più di 12 anni e i genitori non hanno ancora in corso la fruizione del congedo parentale, potranno usufruirne presentando apposita domanda. In tal caso, se la fruizione fosse precedente alla data della richiesta, quest’ultima potrà essere presentata con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps & Lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS

I genitori con figli minori di 1 anno potranno fare domanda all’Inps utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età compresa tra 1 e 12 anni o con figli disabili potranno presentare domanda all’Inps e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo.

Lavoratori dipendenti pubblici

Infine, i genitori dipendenti pubblici non dovranno presentare alcuna domanda all’Inps bensì direttamente alla Amministrazione pubblica presso cui lavorano, secondo le indicazioni da questa fornite.

Chi non può fare richiesta di congedo parentale

Va evidenziato che per tutte le categorie di lavoratori, non vi è diritto ai congedi parentali straordinari per l’emergenza COVID-19 se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o beneficia di strumenti di sostegno al reddito; oppure, ancora, se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Congedo parentale ai tempi del COVID-19: conclusioni

Al fine di consentire l’erogazione del congedo parentale, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente presso il sito dell’Inps.

In considerazione della diffusione dei contagi da COVID-19 in atto sul territorio nazionale, l’Inps ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale.

I cambiamenti delle direttive governative sono all’ordine del giorno.

Le direttive mutano in base alle emergenze che si profilano giorno dopo giorno. È lecito pensare, infatti, che col passare del tempo, possano esserci novità o cambiamenti anche in materia di congedi parentali straordinari.

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