Bonus 600 €: come posso Tutelarmi in caso di Mancato Accoglimento della Domanda?
1. Come posso tutelarmi in caso di mancato accoglimento della domanda: il nuovo messaggio dell’Inps
Oggi, 4 giugno, è l’ultimo giorno utile a presentare domanda per beneficiare dell’indennità di 600 € introdotta dal decreto Cura Italia e rinnovata col decreto Rilancio.
In tanti hanno già visto accreditarsi la cifra stanziata sui propri conti corrente, sia per il mese di marzo che di aprile; di contro, però, sappiamo anche che sono stati tanti i professionisti richiedenti a vedersi escludere dal bonus. A tutela di quest’ultimi, secondo le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 2263/2020 del 1° giugno, l’ente di previdenza ha fatto sapere che sarà possibile presentare istanza per richiedere un riesame della domanda d’indennità, qualora rifiutata.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli aggiornamenti proposti dall’Inps.
2. Come posso tutelarmi in caso di mancato accoglimento della domanda: motivi di rigetto della domanda
Le motivazioni legate alla mancata erogazione dell’indennità di 600 € possono ricollegarsi a molteplici cause, quali:
• presenza di un trattamento pensionistico per il mese di marzo 2020,
• percezione di reddito o pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020,
• titolarità di un rapporto di lavoro dipendente (ove non consentito),
• assenza dell’iscrizione all’AGO ove richiesta,
• assenza di requisiti contributivi o reddituali per i lavoratori dello spettacolo,
• mancanza del requisito della qualifica di stagionale, o del requisito di appartenenza ai settori turismo e stabilimenti termali,
• mancanza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali,
• assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato.
La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti è sufficiente a determinare, da solo, il rigetto della domanda richiedente il bonus.
Va specificato, però, che le istanze per le quali sono presenti dati previdenziali relativi sia alle gestioni Inps sia ad enti esterni (come le casse previdenziali private), il rigetto della domanda può essere stato provocato dall’assenza di dati rilevanti non ancora aggiornati dal portale. In tali casi, gli esiti – cd. di preavviso di reiezione – possono essere contestati dal professionista escluso dal bonus semplicemente portando all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per un eventuale, successivo, accoglimento della domanda stessa.
3. Come posso tutelarmi in caso di mancato accoglimento della domanda: le modalità di riesame delle domande
3.1 Riesame amministrativo
Qualora la domanda d’indennità fosse stata respinta con preavviso di reiezione, il lavoratore potrà presentare istanza di riesame sia direttamente che tramite Patronato. In tal modo, l’Inps verificherà le risultanze dei controlli automatici, nonché il rispetto dei requisiti utili a beneficare dell’indennità di cui trattasi.
Nello specifico, l’utente dovrà inviare la documentazione richiesta per il riesame utilizzando il link Esiti nell’apposita sezione Indennità 600 euro, allegando tutti i documenti richiesti per il riesame.
Dunque, l’utente dovrà:
a) accedere alla sezione Indennità 600 euro,
b) entrare nell’area Esiti,
c) usare l’apposito strumento per esporre i motivi di reiezione e per allegare i documenti richiesti per il riesame.
In via alternativa, la documentazione potrà essere inviata alla struttura territoriale competente direttamente tramite e-mail, all’indirizzo riesamebonus600.nomesede@inps.it.
3.2 Azione giudiziaria
Nei casi in cui il rigetto della domanda di indennità non fosse con preavviso di reiezione, il professionista escluso non potrà procedere con un ricorso amministrativo, bensì con un’azione di natura giudiziaria.
Ovviamente, nel caso si renda evidente un errore o un disallineamento nelle banche dati Inps, l’Istituto potrà sempre effettuare, in autotutela, un riesame amministrativo – cioè, qualora emergesse che il provvedimento di diniego era stato emesso erroneamente, potrà accogliere, in autotutela, la domanda presentata dal professionista.
Sia nel caso di ricorso giudiziario che ricorso amministrativo, l’azione del professionista verso l’ente di previdenza potrà essere fatta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio sul portale Inps (o dalla conoscenza della reiezione della domanda, qualora successiva). Se l’interessato non intendesse produrre alcuna domanda di riesame entro il termine stabilito, il rigetto dovrà intendersi definitivo e, perciò, non più contestabile.
3.3 Riesame d’ufficio
Relativamente agli esiti di reiezione, l’Inps ha già comunicato di aver effettuato alcuni riesami d’ufficio con riferimento a determinate categorie di richiedenti, quali i lavoratori stagionali dei settori del turismo e stabilimenti termali (il cui esito negativo era stato determinato dalla mancanza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens, requisito successivamente individuato nella comunicazione obbligatoria Unilav che il datore di lavoro ha presento al momento dell’assunzione) e i titolari di assegno ordinario di invalidità (inizialmente esclusi dal decreto Cura Italia, ma poi inclusi col decreto Rilancio).
Vi è stato, inoltre, il riesame d’ufficio da parte dell’Inps anche per tutte quelle domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata, e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.
4. Come posso tutelarmi in caso di mancato accoglimento della domanda: variazione Iban e rinuncia del bonus
Tramite la funzione Esiti, il professionista beneficiario del bonus ha la possibilità di variare l’Iban indicato al momento della domanda, come anche rinunciare al pagamento – la rinuncia verrà intesa come definitiva, con il conseguente annullamento della relativa domanda.
La variazione del codice Iban, o la rinuncia al pagamento, dovranno essere effettuate utilizzando la medesima procedura di domanda. In altre parole, l’utilizzo del Pin ai fini della presentazione della domanda presuppone che il professionista potrà variare l’Iban o rinunciare al pagamento SOLO e soltanto attraverso il Pin.
Diversamente, nel caso in cui il professionista voglia rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, potrà restituire la somma chiedendo al gestore del suo conto di eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’Iban IT42E010000323500000000INPS, con la specificazione del CRO del bonifico originario, e dandone comunicazione alla struttura Inps territorialmente competente.
Se ritieni che la domanda per beneficiare del bonus 600 € sia stata rigettata ingiustamente, non esitare a chiedere assistenza ad un esperto del settore che possa aiutarti a non commettere errori!
A presto!
Dott.ssa Adriana Valentino