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DL RILANCIO: BONUS AFFITTI PER BAR RISTORANTI E ALBERGHI

1. Qual è lo scopo del bonus e in che misura può essere erogato?

Il bonus vuole compensare le perdite subite durante la chiusura forzata a causa del Covid-19 e pertanto spetta agli esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere valutato mese per mese. Quindi può accadere, ad esempio, che venga riconosciuto il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
Per poter usufruire del bonus è necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta, infatti, sospesa fino al momento di avvenuto versamento.
La misura del credito d’imposta è pari:
• al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
• al 30 % del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

 2. Chi vi rientra? 

Possono beneficiarne coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. In particolare, anche in base alla circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono compresi:
• strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale. Questi ultimi possono usufruirne anche qualora svolgano attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale.

 3. Come può essere utilizzato il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto – ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 24 del 1997 – successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Avv. Marialetizia Polizzi

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