COME RICHIEDERE LA SECONDA TRANCHE DELLA CIG: MODALITÀ E TERMINI
1. Cosa prevede l’Inps per richiedere la seconda tranche?
In attesa di stilare la relativa circolare, l’Inps in data 6 giugno ha emanato una nota, in cui ha anticipato l’iter procedurale snello introdotto dal decreto legge n. 34 del 2020 per richiedere fino a 14 settimane (9 + 5) di cassa integrazione.
Nel dettaglio, le aziende, per dimostrare di aver già usufruito delle prime 9, dovranno allegare alle nuove domande alcuni documenti “auto-certificativi”:
• sia in caso di richiesta di pagamento diretto;
• sia in caso di anticipazione della prestazione e successivo conguaglio contributivo.
2. Quando è scaduto il termine di presentazione?
Il termine ordinatorio è scaduto l’8 giugno, data entro la quale i datori di lavoro erano tenuti a comunicare i dati per il pagamento della cassa integrazione riferita alle “sospensioni o riduzioni che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile”. “Ordinatorio” significa che anche se il termine non venisse rispettato il datore di lavoro e il lavoratore non incorrerebbero in alcuna decadenza dal diritto di ricevere la prestazione.
Il termine perentorio – in questo caso “scadenza differita” rispetto al termine ordinatorio – in base alla nota Inps, è fissato al 30 giugno 2020.
La data è stata individuata nella fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Dl 34/2020 per consentire la presentazione delle istanze da parte delle imprese che hanno già inviato domanda di Cigo o assegno ordinario per periodi che iniziano tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 e che debbano inoltrare una nuova domanda per raggiungere le 9 settimane effettivamente fruite o per richiederne ulteriori.
3. Cosa succede se non viene rispettato il termine di presentazione?
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale “non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.
4. Quali ulteriori aiuti sono previsti?
• Inps conferma che verrà attuato il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare anche per gli assegni ordinari concessi dai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 148/2015 e dal Fis a seguito della “sospensione o riduzione dell’attività per l’emergenza da Covid-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020”.
• Con un decreto interministeriale firmato il 30 maggio 2020, sono state erogate le risorse economiche stanziate dal decreto rilancio, ai fondi bilaterali dell’artigiano e delle agenzie per la somministrazione.
• Con un ulteriore decreto interministeriale firmato lo stesso giorno, sono stati distribuiti ulteriori fondi a copertura della cassa integrazione in deroga per le aziende multilocalizzate.
Avv. Marialetizia Polizzi