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LE SPESE DI RAPPRESENTANZA: COSA SONO?

1. Cosa sono e dove sono disciplinate?

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dall’articolo 108 del Tuir.

Sono costi che le aziende sostengono con la finalità di accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e quindi, indirettamente, potenziare le vendite e lo sviluppo dell’azienda stessa. Devono riferirsi ai clienti dell’impresa, siano essi effettivi (cioè che concorrono già alla formazione del reddito) oppure potenziali.

 2. La deducibilità del costo

1)Solo se sostenute e documentate.

2)Se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Principio di inerenza e congruità ->  il D.M. 19 novembre 2008 prevede che: “Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

3) 75% della somma classificabile come rappresentanza e nel limite del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa.

Per i professionisti 1% massimo dei ricavi.

Per le imprese sono previsti scaglioni:

3.  La deducibilità dell’iva

È  ammessa per le “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti in occasione di mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”, mentre “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 €”. In tutti gli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

4.  Le spese di rappresentanza più comuni

Vitto e alloggio. Riguardano ristoranti, alberghi e in generale le spese di ospitalità per i clienti. Se invece tali spese di vitto e alloggio sono sostenute da dipendenti e collaboratori in occasioni di trasferte al di fuori del territorio comunale di lavoro non sono soggette alla limitazione del 75%.
Viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
Feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
Mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
Caffè, acqua e altri alimenti per dipendenti (vedi dettaglio sotto)
Regali di Natale (vedi dettaglio sotto).

4.1 Caffè e acqua

Nell’esercizio dell’attività possono essere sostenute spese come acqua, bibite analcoliche, caffè ecc che sono consumate gratuitamente da dipendenti nel corso della loro giornata lavorativa all’interno di locali adibiti uso ufficio. E questo può avvenire in forma libera (acquisto di prodotti che il dipendente consuma e che viene assimilato ad un servizio di somministrazione) oppure tramite distributori automatici.
L’iva sarà agevolata al 10% ma rimane comunque totalmente indetraibile fiscalmente.
I costi riferiti all’acquisto delle bevande oggetto di somministrazione ai dipendenti sono assimilati alle spese relative ad oneri di utilità sociale disciplinate dall’articolo 100 del Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Per i professionisti invece si considera solo il limite dell’1% rispetto ai ricavi.

4.2 Regali di Natale

La soglia dei 50 euro per singolo bene regalato riguarda il prodotto completo che si dà quindi nel caso si parli di cesto natalizio questo deve essere considerato come composizione totale e non i singoli alimenti in esso contenuti.
Se, al contrario, non si regalano beni acquistati da terzi ma che riguardano l’attività stessa dell’azienda non si qualificano come spese di rappresentanza ma come omaggi.
Per la fatturazione degli stessi si può scegliere fra:
• Emissione di fattura di vendita con IVA indicando la dicitura “omaggio senza rivalsa IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972”. In questo caso l’IVA non verrà addebitata al cliente.
• Emissione di autofattura con il valore del corrispettivo rilevato sulla base delle regole dell’articolo 13 del D.p.r. 633/1972 e l’indicazione dell’imposta. In questo caso sarebbe opportuno indicare anche che si tratta di “autofattura per omaggi”. In sostanza chi regala il bene si accolla l’iva.
• Tenuta di un registro degli omaggi dove annotare le cessioni gratuite divise per aliquote.

Dott.ssa Alessia Caporali