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LE FERIE: COSA SONO E COME SI CALCOLANO?

1. Il diritto alle ferie
Il riposo del lavoratore è un diritto previsto dalla costituzione (art.36- 3° comma), la cui normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 2109 c.c. e nel D. lgs. 66/2003, articolo 10 come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004 il quale dispone che:


Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

2. Il divieto di indennizzo del monte ferie
Le ferie non possono essere indennizzate, perciò il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute. Solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengano indennizzate. In base a questo principio le ferie maturate e non godute non vengano inserite in busta paga in costanza di rapporto di lavoro, ma solo in alcuni casi specifici ovvero: al termine dei contratti a tempo determinato, si pensi ad esempio ai lavoratori stagionali che maturano le ferie mensilmente ma non ne usufruiscono, in questo caso le ferie possono essere pagate con l’ultima busta paga; in caso di dimissioni o di licenziamento se al termine del rapporto di lavoro, vi siano delle ferie maturate e non godute , anche queste andranno inserite nell’ultima busta paga.

3. Il Piano Ferie
Il datore di lavoro dovrà far godere le ferie ai propri dipendenti entro i termini prestabiliti, ma questo non è sufficiente, la normativa infatti stabilisce anche che esso debba esercitare il potere attribuitogli, di coordinamento e conferma delle stesse, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Questo significa che la conferma delle ferie deve essere comunicata con il giusto preavviso (nel tempo necessario da permettere l’organizzazione del periodo di vacanza) e che non devono esserci discriminazioni tra i lavoratori. Ogni rifiuto da parte del datore di lavoro in merito alla richiesta di ferie del lavoratore, deve essere motivato, giustificato da logiche aziendali e allegato da una proposta alternativa per il godimento delle stesse.


La decisione finale su quanti giorni di ferie fare e in quale periodo spetta comunque al datore di lavoro che è chiamato da un lato a tener conto delle esigenze aziendali e dall’altro dei bisogni personali del lavoratore.


Affinché tutto questo avvenga correttamente è opportuno redarre il “Piano Ferie“, comunicando preventivamente l’arco di tempo in cui il datore di lavoro intende collocarle, servendosi, della forma scritta e affiggendo il documento in un luogo visibile a tutti i lavoratori.
Una volta definite le finestre temporali per le ferie, il lavoratore dovrà indicare il periodo preciso cui intende fruirle.
Qualora un’azienda per politica interna decidesse di stare chiusa due settimane l’anno, in quelle due settimane il lavoratore utilizzerà le ferie, le restanti le accorderà sempre con il datore di lavoro.

Il dipendente può avanzare richiesta di usufruire anche di altri giorni di ferie in un determinato periodo. Tuttavia, l’ok definitivo per assentarsi dal lavoro spetta al datore di lavoro. Il dipendente non può in ogni caso fissare in maniera arbitraria e unilaterale il periodo di ferie.

È opportuno sottolineare che – come spiegato dalla Corte di Cassazione – l’accettazione delle ferie da parte del datore di lavoro non è strettamente vincolante. Esso, infatti, può anche cambiare la data delle ferie concesse ai propri dipendenti per urgenti necessità organizzative e per lo stesso motivo può richiamare dalle ferie uno o più lavoratori.

4. Come si calcolano le ferie
Per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato le ferie maturate sono pari a quelle previste dal CCNL per ogni anno di servizio.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno si procede invece con il calcolo cosiddetto a ratei mensili. Si divide il numero di giorni di ferie annuali previste dal CCNL per il numero di 12 mesi per ottenere così il rateo; il risultato si moltiplica per il numero di mesi (o frazione se superiori a 15 gg) lavorati e si ottiene il numero di giorni di ferie.
In caso di part-time o tempo parziale non si riducono le ferie ma semplicemente si riproporzionano all’orario di lavoro o alle giornate settimanali prestate.
Una specifica sulle ferie è la loro concomitanza con il periodo di preavviso insorto per licenziamento e/o dimissioni.
In questo periodo le ferie imposte dal datore di lavoro o quelle richieste dal lavoratore, non sono legittime.
Queste ferie di fatto allungano il periodo di preavviso, tranne se non vi è rinuncia del lavoratore al periodo di preavviso di licenziamento.

 Elisa Turini
Consulente del Lavoro

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