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COME AVVIARE LA TUA ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

1. Norme di riferimento

L’attività di autoriparazione è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche e D.P.R. 18 aprile 1994 n. 387.
Per autoriparazione si intende l’esecuzione di interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente di veicoli e di complessi a motore (compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi adibiti al trasporto su strada); l’installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli.

2. Requisiti professionali

Per poter svolgere questa attività dovrai possedere almeno uno di questi due requisiti:
• Esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio specializzato per tre anni nell’ultimo quinquennio;
• Esercizio dell’attività di autoriparazione come operaio specializzato per un anno se in possesso di titolo di studi a carattere tecnico-professionale o di un attestato di qualificazione di operaio rilasciato a seguito della frequenza di corso autorizzato.

3. Modalità di svolgimento

Se hai i requisiti professionali dovrai quindi valutare e scegliere la tipologia d’impresa con cui operare tra:
impresa individuale: se l’attività la svolgerai da solo (eventualmente con dipendenti o collaboratori familiari) e dovrai essere in possesso dei requisiti professionali richiesti;
società di persone (s.a.s, s.n.c): i soci di snc e gli accomandatari di sas devono prestare la propria opera lavorativa in via prevalente e sono responsabili illimitatamente. Almeno uno dei soci deve avere i requisiti richiesti;
società di capitali – prevalentemente s.r.l. – la responsabilità dei singoli soci è limitata alla quota di capitale apportata e almeno uno di essi deve possedere i requisiti professionali.
È indicato inizialmente adottare una ditta individuale per vedere l’andamento dell’attività e anche perché la gestione delle società è più complessa e onerosa.
Vediamo quindi quale documentazione sarà necessaria e i primi adempimenti a cui sarai soggetto:
– Apertura partita Iva sarà necessario presentare il Modello AA9/12 (per l’impresa individuale) oppure Modello AA7/10 (per la società) con codice attività 96.02.01 all’Agenzia delle Entrate per l’inizio attività.
– Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) obbligatoria per tutti gli imprenditori e comporta il versamento del diritto camerale annuale.
– Iscrizione all’Albo artigiani
– Iscrizione INPS gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria di invalidità e di vecchiaia per gli artigiani.
– Iscrizione INAIL per il rischio operativo.
– Presentazione SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al Comune di competenza, il quale dovrà controllare e riconoscere i requisiti per lo svolgimento dell’attività.
– PEC (Posta Elettronica Certificata) dovrai essere in possesso di una casella Pec per procedere con l’iscrizione alla Camera di commercio.
Tutte queste iscrizioni vengono fatte generalmente dall’intermediario, che presenta una pratica telematica chiamata ComUnica (Comunicazione Unica d’Impresa)
Questa pratica informatica ha semplificato particolarmente il rapporto tra imprenditori e Pubblica Amministrazione; infatti, con la ComUnica, si assolve agli adempimenti nei confronti di Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e SUAP (per la SCIA) con un’unica pratica.

4. Inquadramento previdenziale

Come anticipato è necessaria l’iscrizione INAIL, così come per tutti gli altri artigiani, e di conseguenza dovrai versare un premio assicurativo annuale. Il versamento del premio avviene tramite modello F24 generalmente entro il 16 febbraio, ma può essere versato anche in 4 rate trimestrali con scadenza 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 11 novembre.
L’INPS invece prevede un versamento minimo obbligatorio annuale per tutti gli iscritti. Per l’anno 2020 i contributi obbligatori INPS da versare ammontano ad euro 3836 (3501 euro se hai meno di 21 anni) da versare trimestralmente tramite modello F24 con scadenza 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno successivo. I contributi obbligatori coprono il reddito fino a 15,953 euro, oltre questo reddito andranno versati i contributi eccedente il minimale applicando l’aliquota prevista in base al reddito (le aliquote sono inferiori per chi ha meno di 21 anni) come da tabella. Pertanto, per l’anno 2020, il massimale di reddito oltre il quale non sono dovuti i contributi fissi INPS è pari ad euro 78.965,00 per i contribuenti con anzianità contributiva al 31/12/1995 e 103.055,00 per i contribuenti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995.

5. Regime contabili

Vediamo adesso quali sono i regimi contabili da poter adottare.
5.1. Regime Forfetario
Per chi inizia l’attività, dal 2020, il regime naturale è quello forfetario, qualora non abbia percepito redditi superiori a 65.000 euro nell’anno precedente.
Il regime forfetario è un regime di vantaggio nel quale si determina il reddito applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito dalla legge. Pertanto chi adotta questo regime non rileva i costi sostenuti durante il periodo d’imposta. Il metodo consiste quindi in:
– applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi realizzati e ai compensi percepiti nel corso
dell’anno, determinando così il reddito imponibile;
– applicazione di un’imposta sostitutiva (aliquota del 15% o del 5% per chi inizia una attività)
dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP.
5.2. Contabilità semplificata
Il regime contabile semplificato si applica alle imprese individuali e alle società di persone che non abbiano superato
– 400.000 euro per le imprese che hanno per oggetto prestazione di servizi;
– 700.000 euro per le imprese che esercitano altre attività.
In questo caso il reddito si determina dalla differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti nell’anno, e si applicano le aliquote IRPEF in base agli scaglioni di reddito.
5.3. Contabilità ordinaria
La contabilità ordinaria è obbligatoria per:
– le società di capitali (S.r.l.), indipendentemente dai ricavi conseguiti
– le imprese individuali e società di persone che hanno superato i limiti di fatturato annuo (400,000 euro per chi presta servizi, 700,000 euro le altre attività).
L’impresa individuale e le società di persone che non superano i limiti sopra indicati, possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

6. Adempimenti fiscali

Tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi attraverso l’emissione di una fattura o di una ricevuta fiscale.
A partire da gennaio 2019 è stato esteso l’obbligo generalizzato per l’emissione della fattura elettronica e a partire da gennaio 2020 c’è l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza è necessario adeguarsi alle normative e munirsi degli strumenti per l’emissione delle fatture elettroniche e la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Rimangono esclusi per il 2020 dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che adottano il regime forfetario.
6.1 Adempimenti fiscali in regime forfetario
Come già detto il regime forfetario è un regime di vantaggio, quindi ci sono molte semplificazioni anche in termini di adempimenti. L’adempimento fiscale più importante a cui sono soggetti è il modello redditi persone fisiche.
Il modello dei redditi è una dichiarazione unificata, attraverso la quale si dichiarano tutti i redditi percepiti nell’anno d’imposta e si procede al calcolo delle imposte dovute. I contribuenti in regime forfetario devono compilare il quadro LM sezione II.
6.2 Adempimenti fiscali in regime semplificato e ordinario
Esterometro
Questo adempimento riguarda tutte le fatture emesse verso soggetti esteri e tutte le fatture ricevute da soggetti esteri; infatti tutte le operazioni estere, salvo quelle per cui viene emessa fattura elettronica o quelle per cui viene emessa una bolla doganale, vanno trasmessi telematicamente all’Agenzia con cadenza trimestrale.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche
Tutti i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche Iva (sia mensili che trimestrali) sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati relativi alle liquidazioni all’Agenzia delle entrate attraverso una comunicazione trimestrale. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Dichiarazione annuale Iva
È una modello in cui si dichiarano tutte le operazioni attive e passive relative all’anno d’imposta, da cui si determina il saldo iva annuale. Va presentata entro il 30/04.
Modello 770
Il modello 770 è la dichiarazione dei sostituti d’imposta cioè quei contribuenti che durante il periodo d’imposta precedente hanno corrisposto compensi a soggetti con ritenuta d’acconto (a professionisti per esempio). Va presentato entro il 31 ottobre.
Modello redditi
Modello redditi persone fisiche
Gli imprenditori individuali in contabilità semplificata devono compilare il quadro RG.
Gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria devono compilare il quadro RF.
Modello redditi società di persone
Le società di persone in contabilità semplificata devono compilare il quadro RG;
Le società di persone in contabilità ordinaria, anche se per opzione, devono compilare il quadro RF.
Modello redditi società di capitali
Le società di capitali devono compilare il quadro RF
ISA – Indicatori sintetici di affidabilità (fiscale)
Con la legge di bilancio 2018 sono stati introdotti, con decorrenza dal periodo d’imposta 2018, gli indici sintetici di affidabilità (ISA) in sostituzione degli studi di settore e dei parametri. Gli ISA attribuiscono ai contribuenti un voto da 1 a 10, una sorta di giudizio in merito all’affidabilità fiscale basato su diversi parametri.

Scarica qui le slides riferite al tema!

Denisa Uruci

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