IL NUOVO DPCM, LA NUOVA QUARANTENA E LE NUOVE RESTRIZIONI PER I PROSSIMI 30 GIORNI
1. Introduzione
Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre 2020 è stato firmato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro Roberto Speranza il nuovo dpcm che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni.
Il Comitato Tecnico Scientifico in precedenza aveva dato le prime indicazioni su quali accortezze assumere per la tutela della salute pubblica e per evitare un ulteriore lockdown.
2. La nuova quarantena
Nella riunione di domenica 11 ottobre, il Comitato tecnico scientifico ha stabilito che la nuova quarantena consisterà:
• in dieci giorni più tampone unico a fine quarantena per i positivi asintomatici con diagnosi confermata da test molecolare consisterà;
• in almeno dieci giorni di cui gli ultimi tre obbligatoriamente senza sintomi e tampone molecolare unico a fine isolamento per i positivi sintomatici;
• in almeno 21 giorni per i positivi asintomatici con riscontro di positività al test molecolare effettuato al decimo e 17esimo giorno. L’isolamento si interrompe comunque al 21esimo giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione;
• in dieci giorni per i contatti stretti, più tampone antigenico rapido o molecolare. I positivi a lungo termine in assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
In merito preme sottolineare che ad avviso del ministro della Salute Roberto Speranza, ad oggi non ci sono condizioni per lockdown mirati, anche se – ha aggiunto – “nessuno ha la palla di vetro”.
3. Il ritorno dell’obbligo delle mascherine all’aperto
L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Dall’obbligo è escluso:
• chi fa attività sportiva;
• i bambini sotto i 6 anni;
• i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
4. Quali sono le restrizioni e per quali settori?
• Feste e cerimonie: restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso. La novità, rispetto ai precedenti Dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, solo le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.
• Fiere e congressi: sono consentite previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi. È necessario che sia rispettato il distanziamento personale di almeno un metro.
• Calcetto e sport amatoriali: per il momento sono sospese e pertanto non potranno tenersi partite tra amici che non siano regolamentate. Le palestre resteranno aperte; sono, infatti, salvi gli sport a livello dilettantistico: tutte quelle società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi potranno continuare a svolgere le loro attività. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, “da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
• Vita notturna → I locali, ristoranti, pasticcerie e bar, chiuderanno alle 24. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”. In ogni caso aumenteranno i controlli con la circolare del Viminale che ha ribadito l’invito a sanzionare quei bar, pub e ristoranti che offrono le proprie sale per “attività danzanti”.
• Cinema e concerti → La capienza massima non potrà superare le 200 persone al chiuso e 1.000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
• Stadi → è possibile assistere alla competizioni sportive e come per cinema e concerti, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
Sia per gli stadi, che per cinema e concerti, le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire anche in questo caso, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome.
5. Scuola: dad, gite e trasporto locale
Saranno vietate, finché la situazione non migliorerà, le gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha affermato che se ci sarà un intervento per ridurre la capienza di bus e metropolitane dovrà essere attivata la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori.
Avv. Marialetizia Polizzi