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COME FAR PAGARE ALLA TUA SOCIETA’: AUTO-IMMOBILI-PRESTITI

 

Quando parliamo di fringe benefit, parliamo di benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale dell’amministratore, ossia un qualcosa che va oltre alla retribuzione.  Essendo il fringe benefit una retribuzione non in denaro, si tratta di compensi in natura come un cellulare, un’automobile, un immobile, un prestito ecc. Fiscalmente, questi benefit, si configurano come reddito di lavoro indipendente, assimilato al lavoro dipendente oppure reddito di lavoro autonomo. Essendo erogati in natura, è necessario fare per i fringe benefit una valutazione economica dove, il criterio generale, consiste nel valore normale (art. 51 comma 3 dpr 917/86):  il benefit da assoggettare a tassazione sarà pari al suo valore normale con alcune deroghe, questo vale a dire che il valore normale sarà uguale al valore di mercato. Il valore di mercato si reperisce facendo riferimento alle tariffe e ai listini del soggetto che ha fornito i beni o servizi ma, in mancanza di essi, basterà fare riferimento a listini di Camere di Commercio o tariffe professionali.

1. Automobili come benefit: le diverse casistiche  

La deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi relativi ai mezzi di trasporto identificati dall’art. 164 del D.P.R n. 917/1986, variano in base a cosa ne viene fatto dell’autoveicolo e in base al tipo. Vediamo insieme i principali casi che riguardano l’uso delle automobili:

Auto di proprietà delle società ad esclusivo uso aziendale: l’uso esclusivo per fini aziendali del mezzo di trasporto (ad esempio per trasferte), non concorre a formare il reddito imponibile all’amministratore, né ai fini fiscali né a quelli previdenziali, quindi l’amministratore non ci pagherà niente. Per quanto riguarda la deducibilità, sarà deducibile secondo le regole ordinarie.

Auto di proprietà della società ad uso promiscuo: a fronte dell’utilizzo personale dell’amministratore, viene quantificato un fringe benefit imponibile nella misura del 30% dell’ammontare riferito ad un costo chilometrico annuo di 15000km a prescindere dal numero effettivo dei chilometri percorsi (costo auto moltiplicato 15000km). Dal primo Luglio 2020 però, la percentuale va in base al grado inquinamento dell’automobile. Quindi più l’auto inquina, più andremo a pagare.

Auto di proprietà della società o ente ad uso personale: in questo caso, se l’amministratore utilizza il veicolo per scopi personali e/o familiari come il recarsi presso il luogo di lavoro, l’importo del fringe benefit da sottoporre a tassazione è il valore normale. Il valore normale è quantificato in base alle tariffe del noleggio. La società potrà detrarre i costi integralmente, ai fini delle imposte dirette, per la parte che non supera il compenso in natura dell’amministratore. E’ indeducibile la parte dei costi eccedente il compenso in natura.

Auto di proprietà dell’amministratore: ha diritto al rimborso delle spese (sostenute per l’impiego a fini aziendali), l’amministratore che utilizza la propria auto per i fini legati all’azienda. Il rimborso spese non è assoggettato a tassazione in base alle tariffe ACI.

Quando conviene l’auto aziendale? Principalmente conviene se l’auto ha un costo d’acquisto e di gestione molto alto dal momento in cui, quello che viene tassato in campo all’amministratore, andrà a tamponarsi con quello che si andrà a dedurre dalla società. Qualora il costo dell’auto fosse piuttosto bassa, la deduzione e il risparmio fiscale saranno conseguentemente bassi, rischiando così di andare a pagare più imposte come amministratore rendendo la cosa non più tanto conveniente.
Ogni caso però, è un caso a parte e come tale va sempre valutato.

2. Immobili come benefit: gli immobili dati in locazione, uso o comodato

Per quanto riguarda gli immobili troviamo quattro principali casistiche. Gli alloggi possono essere di vario tipo, andiamo a vederli insieme:

Alloggio già di proprietà ma che viene concesso in uso gratuito all’amministratore: In questo caso diventa beneficio tassabile la rendita catastale effettiva o presunta, aumentata dalle eventuali spese inerenti al fabbricato che sono sostenute dall’impresa (ad esempio utenze acqua, energia elettrica, gas). L’impresa potrà dedurre dal reddito d’impresa i costi sostenuti nei limiti del benefit e, con gli stessi criteri, si applica la deducibilità dalla base imponibile IRAP.

Alloggio di proprietà dell’azienda, concesso in locazione: in questo caso il beneficio sarà costituito dall’eventuale differenza tra la rendita catastale aumentata delle spese a carico dell’impresa e il minor canone effettivamente pagato. Se il canone pagato dovesse essere maggiore della rendita catastale maggiorata delle spese a carico dell’impresa, non viene configurato nessun benefit tassabile. L’impresa potrà dedurre dal reddito d’impresa i costi nei limiti del benefit tassato in capo all’amministratore.

Alloggio preso dall’azienda in locazione o leasing, concesso in locazione ad un canone inferiore a quello di costo: in questo caso diventa benefit tassabile l’eventuale differenza tra la rendita catastale aumentata dei costi a carico dell’impresa ed il canone pagato. L’impresa potrà andare a dedurre il canone di locazione o leasing pagato fino a concorrenza dell’importo che costituisce reddito per l’amministratore, mentre il canone riscosso costituisce un ricavo.

Alloggio preso dall’azienda in locazione o leasing, concesso in uso gratuito: la differenza tra la rendita catastale aumentata dei costi a carico dell’impresa ed il canone pagato, rappresentano per l’amministratore un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per l’impresa il canone è deducibile nella misura in cui costituisce un reddito tassabile per l’amministratore. 

3. Prestiti come benefit

Riguardante i prestiti, anzitutto consideriamo che sia amministratori che dipendenti possono chiedere un prestito alla società, ad ogni modo, in caso di erogazione di un prestito, una parte degli interessi, andrà a formare il fringe benefit. Qualora il prestito venisse erogato senza interessi, il benefit andrà comunque pagato sul tasso legale e, in questo caso, l’amministratore dovrà versare una quota in tasse e una quota in inps.

Quanto convengono quindi i benefit? Importante è considerare sempre l’ipotesi di avvalersi di un consulente esperto in modo da poter fare le proprie valutazioni dal momento che, al variare della condizione soggettiva, sarà più o meno possibile utilizzare un benefit piuttosto che un altro. 

Avv, Carlo Alberto Micheli 
Dott. Comm. Gianluca Tommasino

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