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DETRAZIONI IRPEF E LE REGOLE SULLO STOP AL CONTANTE

1. Le spese detraibili secondo la Legge di Bilancio 2020, e le sue eccezioni 

La lotta al contante, avuta inizio già lo scorso anno, sta continuando a farsi sentire, apportando cambiamenti di non poco conto.
Come ormai sappiamo, dal 1° gennaio dell’anno corrente, le spese sanitarie e tutti gli oneri previsti dall’art. 15 del TUIR – soggetti a detrazioni IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi – devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o altri metodi di pagamento tracciabili.
Le uniche eccezioni, così come la Legge di Bilancio 2020 prevedeva (e prevede) riguardano le sole spese mediche effettuate per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici presso farmacie, sanitarie od ottici: in tali casi, i dati di acquisto giungono al Fisco, comunque tracciati, grazie allo scontrino parlante (medesimo discorso vale per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN).
Diversamente, per le prestazioni effettuate presso ospedali e strutture pubbliche, sarà necessario pagare (sempre e soltanto) con metodo tracciabile, al fine di beneficiare delle detrazioni al 19%.

Dunque, se per un verso le spese sostenibili senza bancomat o carta possono esser seggette a detrazione a seguito della presentazione del solo scontrino parlante, per le spese effettuate con sistemi elettronici il discorso risulta un po’ può complesso.
La possibile fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, infatti, è possibile solo con la conservazione e presentazione dello scontrino probante la spesa effettuata mediante l’utilizzo di sistemi tracciabili. In altri termini, pagando con il bancomat le spese sanitarie o quelle di cui all’art. 15 TUIR, non basta conservare una copia della fattura o dello scontrino fiscale rilasciato dall’esercente, poiché è necessaria anche la copia del pagamento POS o altro giustificativo di spesa.

Per completezza argomentativa, è bene specificare che sono detraibili, ai sensi dell’art. 15 del TUIR, oltre alle spese sanitarie, anche:
• gli interessi per mutui ipotecari finalizzati ad acquisto immobili,
• spese per istruzione,
• spese funebri e per l’assistenza personale,
• spese per attività sportive per ragazzi,
• spese per intermediazione immobiliare e per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
• erogazioni liberali e spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
• spese veterinarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
• spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Redditi 2021, cambiano le detrazioni sanitarie?
La mentalità del popolo italiano, colpita dai primi cambiamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2020 con riguardo ai limiti circa l’utilizzo del contante, sta sempre più avvicinandosi verso metodi di pagamento tracciabili – anche per l’acquisto di un semplice caffè!

… e con la Legge di Bilancio 2021, il Governo spinge sempre di più verso questa direzione!

Dunque, non solo cash-back e lotteria degli scontrini. 
Per favorire la diffusione dei sistemi di pagamento tracciabili, i governanti si affidano, ancora una volta, alle spese che possono essere detratte in dichiarazione dei redditi: dal prossimo anno, infatti, nella precompilata 2021 potranno essere incluse solamente le spese saldate con sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, versamenti bancari o postali e carte di credito).
L’Agenzia delle Entrate, così come spiegato nei suoi ultimi provvedimento pubblicati pochi giorni fa, si è particolarmente concentrata sulla detraibilità delle spese sanitarie, indicando quali saranno le tipologie di pagamento accettate ai fini della Precompilata 2021 – e quali le eccezioni alla regola introdotta con la Legge di Bilancio 2020.

2.1 Spese sanitarie detraibili
I tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno ben specificato che le spese sanitarie e veterinarie, affinché assoggettabili a dichiarazione dei redditi, devono esser sostenute mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento, purchè tracciabili.
Dunque, così come veniva sancito con la Legge di Bilancio 2020, che riforma in parte l’articolo 15 del TUIR, la detraibilità delle spese al 19% spetta a condizione che l’onere di pagamento sia stato adempiuto attraverso modalità elettroniche e tracciabili.

Attenzione! Vale sempre la regola secondo qui la detrazione in dichiarazione dei redditi sarà possibile solo con la conservazione e presentazione dello scontrino probante la spesa effettuata mediante l’utilizzo di sistemi elettronici.

2.2 Spese sanitarie detraibili: le eccezioni ai pagamenti tracciabili
L’Agenzia delle Entrate, nei provvedimenti pubblicati nel corso del mese corrente, ha previsto anche delle eccezioni: l’obbligo di pagare con sistemi tracciabili non sussiste per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Dunque, proprio come è stato fino ad ora, presso le farmacie e i laboratori del Servizio Sanitario Nazionale – o in quelli privati, sempre, però, accreditati – sarà possibile continuare a pagare in contanti, senza timore che la spesa venga esclusa dalla dichiarazione Precompilata 2021.

In termini pratici:
• sono sempre detraibili le spese sostenute per farmaci o per dispositivi medici, a prescindere dalle modalità di pagamento;
• le prestazioni sanitarie restano detraibili anche se pagate in contanti, ma solo se erogate da strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale;
una visita privata, effettuata da uno specialista del settore, per veder detratte le spese sostenute, dovrà essere pagata con mezzi tracciabili.

Per quanto riguarda, infine, tutte le voci suddette – relative alle spese di cui all’art. 15 TUIR -, vi è detraibilità dei costi solo nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati con metodi elettronici (bancomat, carta di credito e così via).

 

Dott.ssa Adriana Valentino

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