COME DEVE COMPORTARSI L’IMPRENDITORE PER NON INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI COVID IN AZIENDA?
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Il 3 novembre 2020 è stato emanato il nuovo Dpcm – in sostituzione del precedente del 24 ottobre 2020 – che ha ribadito l’importanza del rispetto delle misure legate alla gestione della sicurezza nelle aziende.
I protocolli e le linee guida specifiche da adottare per ogni settore sono quelle emanate dalla Conferenza delle Regioni.
In questo articolo vedremo quali misure deve adottare il datore di lavoro di fronte al rischio di contrarre il Covid in azienda per non incorrere in sanzioni penali.
2. Come comportarsi negli studi professionali o nelle aziende?
Il Dpcm 3 novembre richiama la disciplina dettata per le attività professionali che prevede:
- La raccomandazione del ricorso alla modalità smart working, qualora possibile;
- L’attività in presenza, purché siano rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio – come nelle attività produttive anche per le professioni resta valido il Protocollo 24 aprile – fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- Vige il divieto di tenere riunioni in presenza salvo casi di urgenza e impossibilità di effettuare le stesse con collegamenti da remoto;
- il datore di lavoro e i dirigenti – sia pubblici che privati – sono tenuti a vigilare in ordine all’applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a redigere apposito regolamento.
Tutto quanto sopra è stato disposto anche sulla base del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall’Inail lo scorso aprile 2020.
3. Quali misure deve adottare il datore di lavoro?
Le indicazioni che seguiranno riguardano il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. I datori di lavoro, per essere in regola ed evitare di incorrere in responsabilità penale, dovranno innanzitutto predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione nei confronti del lavoratore. Tutte le aziende devono preoccuparsi di provvedere costantemente alla formazione e informazione dei lavoratori basata su contesti lavorativi concreti al fine di:
- far comprendere al lavoratore le misure anticovid specifiche per la propria mansione tenendo conto del potenziale contatto con gli altri lavoratori;
- chiarire le condotte da adottare nel caso in cui sussista il sospetto o il pericolo di essere stati contagiati;
- informare che in caso di pericolo di essere stati contagiati sussiste il divieto di ingresso in azienda per il positivo e l’obbligo di informazione verso il datore di lavoro;
- informare il lavoratore riguardo l’obbligo del datore di lavoro di prevedere ingressi scaglionati dei lavoratori per evitare il formarsi di assembramenti.
In sostanza, ogni azienda deve dotarsi di un proprio protocollo che sia conforme a quanto previsto nel documento del 24 aprile 2020.
4. Il regolamento interno anti covid obbligatorio: cosa deve contenere in Toscana?
Le misure anti-contagio che il datore di lavoro intende adottare devono essere racchiuse in un documento che deve essere affisso nello studio professionale o nell’azienda in modo che sia perfettamente visibile ed alla portata di tutti.
Tale regolamento dovrà contenere:
- L’indicazione delle misure precauzionali per la salvaguardia della salute dei lavoratori e collaboratori:
- è preferibile giungere al luogo di lavoro utilizzando mezzi individuali. Qualora ciò non sia possibile e i lavoratori debbano spostarsi con mezzi pubblici sono obbligati a rispettare la distanza e ad utilizzare la mascherina, nonché gel disinfettante. Quest’ultimo va utilizzato sia prima che dopo aver usufruito del mezzo.
- Sarà fornito presso ogni postazione, nelle aree comuni e all’interno dei servizi gel igienizzante, che dovrà essere utilizzato frequentemente dai lavoratori per la pulizia delle mani
- Il lavoratore che presenti sintomi riconducibili al Covid-19 o temperatura superiore ai 37,5° non potrà assolutamente e in nessun caso recarsi sul posto di lavoro, bensì dovrà darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, informando anche il medico di famiglia.
- Il datore di lavoro dovrà dotare la sede di lavoro di termoscanner che verrà utilizzato dal lavoratore al momento dell’ingresso sul posto di lavoro. Ogni lavoratore una volta rilevata la temperatura idonea, cioè inferiore ai 37,5°, dovrà autocertificare – su apposito modulo messo a disposizione dal datore di lavoro – la propria idoneità.
- La regolamentazione dei dispositivi di protezione individuale. In altri termini il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione mascherine protettive e guanti monouso. Sarà obbligatoria l’indicazione dell’obbligo di utilizzo della mascherina negli spazi chiusi e negli spazi aperti qualora non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1,8 metri.
- La regolamentazione della sanificazione e igiene dei luoghi di lavoro e delle singole postazioni, che dovrà essere effettuata almeno con frequenza giornaliera e con particolare attenzione verso gli oggetti e gli spazi maggiormente toccati. Dovrà essere indicata in regolamento e garantita altresì l’aerazione dei locali almeno tre volte al giorno.
Sulle scrivanie delle postazioni non deve essere lasciato alcunché dal lavoratore a fine orario di lavoro, salvo mouse e tastiera. Qualsiasi fascicolo dovrà essere riposto negli/nelle appositi/e armadi o cassettiere.
Ogni lavoratore dovrà avere cura di sanificare la propria postazione giornalmente dopo l’utilizzo, coi prodotti appositi forniti dal datore di lavoro. Gli spazi comuni, quali l’eventuale cucina, non potranno essere utilizzati. - La gestione dell’utenza; gli accessi dei lavoratori dovranno essere scaglionati allo scopo di impedire il formarsi di assembramenti. Non sarà possibile ricevere clienti personalmente, essendo preferibile predisporre colloqui a distanza da remoto, salvo il caso di improrogabili e indefettibili urgenze. In tale ultimo caso i clienti dovranno misurarsi la temperatura all’ingresso, nonché utilizzare guanti e gel igienizzante messi a disposizioni nelle apposite aree di attesa e indossare la mascherina. Dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Dovrà altresì essere garantita adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
5. Quali sono i presupposti della responsabilità penale e cosa deve fare il datore di lavoro per non incorrervi?
Di seguito spiegheremo i profili di responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un loro dipendente dovesse contrarre l’infezione Covid-19 sul luogo di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento comprende:
- il D. lgs 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- l’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) secondo cui il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio;
- Gli artt. 40-42 del nostro Codice Penale, la prevedibilità dell’evento “contagio” da parte di chi era investito dell’obbligo giuridico di impedirlo;
- La circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “…secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”.
È opportuno sottolineare che sul piano penale il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale.
La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “…qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo…”.
Affinché si possa parlare di responsabilità penale per il datore di lavoro/legale rappresentante dell’impresa occorrerà dimostrare:
- che egli è titolare della posizione di garanzia, cioè dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio che ha portato alla malattia o al decesso;
- che in capo al predetto vi sia un profilo di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”, quali quelle indicate dal d lgs. 81/2008.
In altri termini è opportuno dimostrare che il datore di lavoro aveva l’obbligo giuridico di impedire il fatto – cioè l’evento contagio – adottando tutte le precauzioni del caso di cui all’art. 18 del D. lgs 81/2008, e conseguentemente che non ha fatto niente per impedire l’evento dannoso.
Per non incorrere nella responsabilità penale, il datore di lavoro dovrà provare:
- di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa;
- che la condotta del danneggiato sia stata assolutamente abnorme e imprevedibile.
Avv. Marialetizia Polizzi