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COME ORIENTARSI TRA CONTROLLI E SANZIONI: ECCO IL PRONTUARIO DELLE MULTE PER ZONA GIALLA, ARANCIONE E ROSSA

1. Introduzione

L’Italia è sempre più divisa tra zone rosse, arancioni e gialle. Oggi 11 novembre 2020 sono passate da gialle ad arancioni le regioni Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, che si vanno ad unire quindi a Puglia e Sicilia. Alcune modifiche anche per le regioni rosse; sono quattro – Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria – alle quali si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano. Le restanti regioni sono gialle.

Il motivo di questo cambiamento risiede nella volontà di evitare di chiudere tutta l’Italia. Il lockdown nazionale, che peraltro avrebbe ricadute pesanti sul sistema economico, si potrebbe verificare qualora nei prossimi 7-10 giorni la curva dei contagi non invertisse la rotta.

Ogni zona ha le proprie regole e rispettive sanzioni. Per fare chiarezza, il comando generale dell’Arma ha predisposto e poi diffuso a tutti i comandi un documento in applicazione del Dpcm del 3 novembre scorso, all’interno del quale vengono specificati violazioni e sanzioni sia per le persone fisiche che per i titolari degli esercizi commerciali.

2. Le sanzioni per le persone fisiche nelle varie zone

Zona gialla: vige il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, il distanziamento sociale minimo di un metro, l’obbligo di rimanere a casa dalle 22.00 alle 5:00, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È raccomandato non spostarsi nelle restanti ore della giornata, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per svolgere attività o usufruire dei servizi non sospesi. L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è vincolato al rispetto delle precedenti regole, sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, all’aperto deve svolgersi ad almeno due metri di distanza l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Qualora si svolgano riunioni in presenza, deve essere garantita la distanza minima di un metro. Per la violazione di tutte le condotte predette, così come per la violazione dell’isolamento precauzionale e l’allontanamento da casa di chi ha un’infezione respiratoria con febbre più alta di 37,5°, è prevista la sanzione di 400 euro, che si riduce a 280 se pagata entro cinque giorni.

In caso di violazione della quarantena vera e propria per positivi viene applicata la sanzione prevista dall’art. 260 c. 1 del Testo Unico Leggi Sanitarie RD 1265/1934 che recita: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000  a 800.000” nonché le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Zona arancione: in aggiunta a quanto previsto per la zona gialla, è fatto divieto di spostamento tra regioni e tra comuni, salvo i casi di comprovante esigenze di cui sopra. In caso di violazione è prevista la sanzione di 400 euro, che si riduce a 280 se pagata entro cinque giorni.

Aree rosse: sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori e nei territori interessati. È concessa l’attività sportiva o motoria individuale, purché in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Tali violazioni sono punite con le stesse sanzioni per la zona gialla e la zona arancione.

3. Cosa rischiano esercenti e responsabili delle strutture nella zona gialla, arancione e rossa

In tutto il territorio nazionale sono vietati tutti gli eventi sportivi, salvo gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale; sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; le manifestazioni pubbliche sono autorizzate solo in forma «statica», purché nel rispetto delle distanze sociali e le altre misure di contenimento; sono sospese le sale giochi, scommesse, bingo; teatri, cinema e sale da concerto, sale da ballo e discoteche; convegni e congressi, musei e mostre. L’accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose impongono distanziamento di metro e divieto di assembramento oltre al rispetto dei nuovi protocolli.

Zona gialla: le restrizioni riguardano i negozi e i servizi di ristorazione, autorizzati dalle 5.00 alle 18.00. In caso di violazione di tutti i casi suddetti viene irrogata la sanzione dei 400 euro, alla quale possono aggiungersi sanzioni accessorie.

Nelle aree arancioni sono sospesi i servizi di ristorazione, mentre nelle aree rosse gli esercizi al dettaglio che non vendono beni essenziali. In questi casi la violazione delle regole comporta anche il rischio della chiusura dell’esercizio.

Avv. Marialetizia Polizzi

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