CASSA INTEGRAZIONE 2021: PROROGA DI 12 SETTIMANE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
La cassa integrazione per il 2021 a causa dell’emergenza sanitaria è stata prorogata per 12 settimane con la causale COVID-19.
La Legge di Bilancio ha previsto 12 settimane da utilizzare fino al 31 marzo 2021 insieme al blocco dei licenziamenti. Ma non per tutti i richiedenti è questo il termine ultimo in quanto varia in base ai requisiti richiesti.
La Legge di Bilancio 2021, che ha introdotto anche la Iscro per gli autonomi, ha previsto in verità la cassa integrazione 2021 con causale Covid fino al 31 marzo solo per quella ordinaria, dal momento che per quella in deroga e l’assegno ordinario il periodo viene prolungato fino al 30 giugno.
La cassa integrazione del 2021 è gratuita per tutti e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già annunciato ulteriori settimane nel prossimo decreto Ristori quinquies che però al contrario dovrebbero tenere conto della riduzione del fatturato.
La cassa integrazione rinnovata per il 2021 con causale Covid19 è stata introdotta dal decreto Cura Italia a marzo 2020 ed è stata rinnovata, con requisiti talvolta differenti, fino ad arrivare alla proroga prevista con la Legge di Bilancio.
2. Cassa integrazione 2021 ordinaria e straordinaria: i requisiti
La cassa integrazione ordinaria rientra tra le tipologie di ammortizzatori sociali previsti dall’ordinamento italiano insieme a quella straordinaria, fondi di solidarietà e CIG in deroga.
A riunire gli ammortizzatori sociali in un unico corpo normativo è stato il decreto legislativo n.128 del 14 settembre 2015 che ha introdotto tra le altre cose due importanti novità:
- ha esteso la cassa integrazione anche agli apprendisti
- ha fatto rientrare nei fondi di solidarietà anche le imprese con più di 5 dipendenti rispetto ai 15 inizialmente previsti.
L’ammortizzatore sociale della cassa integrazione permette alle aziende in difficoltà di sospendere e ridurre l’attività lavorativa con lo stipendio dei lavoratori che viene erogato da INPS direttamente o a conguaglio sull’anticipo del datore di lavoro.
Le aziende che vi accedono e di conseguenza i lavoratori beneficiari, devono rispettare determinati requisiti e sono:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
Aziende con più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti
- imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che
- abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza.
Aziende con più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti
- imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Aziende a prescindere dal numero dei dipendenti
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
- partiti e movimenti politici.
3. Cassa integrazione in deroga 2021: i requisiti
Le imprese escluse dagli altri ammortizzatori sociali possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche nel 2021, si tratta di piccoli imprenditori, cooperative sociali e le imprese nella definizione del codice civile.
4. Cassa integrazione 2021 Covid: 12 settimane nella Legge di Bilancio
Novità sulla cassa integrazione 2021 per l’emergenza sono state introdotte con la Legge di Bilancio con 12 settimane gratuite per tutti. Non solo è prevista anche una differenziazione del periodo entro il quale fruirle a partire dalla scadenza prevista per le 6 settimane del decreto n.137/2020 detto Ristori convertito nella legge n.176/2020 del 18 dicembre.
In particolare, si legge nel testo della Legge di Bilancio, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario per un totale di 12 settimane. In particolare si stabilisce che le 12 settimane siano collocate:
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Si legge ancora nel testo della Legge di Bilancio 2021 che le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, del decreto Ristori convertito, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane.
I trattamenti di cassa integrazione della Legge di Bilancio 2021 sono estesi anche ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e comunque in forza all’entrata in vigore della Legge medesima.
Ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono le 12 settimane ulteriori di cassa integrazione della Legge di Bilancio 2021 vengono riconosciute 8 settimane di esonero contributivo fruibili entro il 31 marzo 2021 “nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.”
Il regime decadenziale previsto per richiedere le settimane di cassa integrazione è sempre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Lo stesso termine vale in caso di pagamento diretto da parte di INPS per l’invio dei dati da parte del datore di lavoro, dove in sede di prima applicazione il termine è il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della norma. Il blocco dei licenziamenti viene prorogato, con la cassa integrazione, solo fino al 31 marzo 2021.
Resta l’esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione da gennaio 2021, ma solo per due mesi.
5. Cassa integrazione 2021 Covid per gli operai agricoli
La Legge di Bilancio 2021 proroga anche la cassa integrazione per gli operai agricoli CISOA per l’emergenza Covid.
Viene pertanto stabilito che la cassa integrazione per operai agricoli viene concessa per una durata massima di 90 giorni ulteriori per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Si legge nel testo che:
“La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.”
Elisa Turini
Consulente del Lavoro