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BONUS AFFITTO 2021, NUOVO MODULO PER CESSIONE DEL CREDITO

1. Cos’è il bonus affitto?

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto il bonus affitto per un importo massimo di 1.200 sul canone di locazione.

Il contributo viene erogato a favore del proprietario dell’immobile che decide di ridurre il canone d’affitto all’inquilino.

L’obiettivo dell’agevolazione è sostenere sia i locatori che i locatari. Il proprietario che riduce l’importo d’affitto prestabilito, avrà diritto a un contributo a fondo perduto, pari sino al 50% della diminuzione della somma nel contratto. Il bonus affitti copre il 50% dello sconto che il proprietario di casa farà all’inquilino. Per esempio, se l’affitto verrà ridotto di 100 euro mensili, al proprietario saranno restituite 50 euro mensili per un totale di 600 euro all’anno.

Il massimo del rimborso annuale per il proprietario di casa è di 1.200 euro; ciò significa che se lo sconto all’inquilino supera le 200 euro mensili, ossia oltre 2.400 euro all’anno, la parte eccedente non verrà tenuta in considerazione.

2. I requisiti del bonus affitto

Per beneficiare del bonus affitto, è necessario che:

  • l’immobile si trovi in una città ad alta tensione abitativa – cioè quelli indicati in un elenco di un vecchio provvedimento del Cipe, la delibera n° 87 del 13 novembre 2003;
  • l’immobile risulti l’abitazione principale del locatario e che quindi sia ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati). Sono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici…), C (negozi, laboratori, magazzini…), D (opifici, alberghi…), E (stazioni per servizi di trasporto…);
  • l’immobile deve essere oggetto di locazione per la quale il canone sia rinegoziato;
  • si applica ai contratti in essere a partire dal 29 ottobre 2020, data in cui la misura del decreto Ristori è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale.

I soggetti beneficiari del bonus potranno essere sia quelli Irpef che Ires.

I beneficiari potranno decidere se optare:

  • per la monetizzazione del bonus fiscale spettante, cioè l’utilizzo diretto;
  • per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Sono cedibili dai soggetti beneficiari sia il credito d’imposta botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia, che il più ampio bonus affitti per le partite Iva previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio.

3. Come presentare domanda?

Il proprietario dell’immobile che decide di aderire al bonus affitto 2021 deve inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate; deve altresì informarla della somma rinegoziata, rispetto agli anni precedenti.

Con il provvedimento del 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modulo aggiornato  per la cessione del credito e contestualmente ha prorogato parzialmente la misura. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’agevolazione fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, cioè quei settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche delle restrizioni imposte per ridurre i contagi da Covid-19.

Il nuovo modello sostituisce dunque quello approvato con il provvedimento dello scorso 14 dicembre, e recepisce al suo interno le novità relative al bonus affitto previste dalla Legge di Bilancio 2021.

La comunicazione di cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto beneficiario dello stesso con il modello messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, online, anche tramite intermediari, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

4. Come compilare il modulo per la cessione del credito?

Il provvedimento del 12 febbraio 2021 fornisce le istruzioni per la compilazione.

Nel modulo, nel riquadro “DATI DEL CEDENTE”, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi. In particolare, è necessario indicare se si tratti di persona fisica o persona giuridica, come ad esempio società di persone, società di capitali.

Nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere individuata la “tipologia di credito ceduto” e barrata la corrispondente casella.

Per la cessione del credito relativa al bonus affitti previsto dal decreto Rilancio, devono essere inoltre indicati: il “tipo di contratto” a cui si riferisce a (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda); il canone e l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta e il relativo importo maturato.

Per entrambe le tipologie di credito d’imposta ceduto, deve essere indicato il relativo ammontare complessivo maturato. Infine, deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta ceduto, nell’omonimo campo, che non deve essere superiore all’importo indicato nel campo precedente.

Nel riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” devono essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto. Possono essere indicati uno o più contratti (fino a un massimo di dieci), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d’imposta afferenti a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.

Per ciascun contratto devono essere indicati la data di registrazione, la serie, il numero (e l’eventuale sottonumero), l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato, la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno) e il canone annuo.

In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno) e il canone annuo. Infine, nell’apposito riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data di cessione e l’importo del credito ceduto a tale soggetto. Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari. La somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all’ammontare del credito d’imposta ceduto indicato in precedenza.

Nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE” il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.

Nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

Avv. Marialetizia Polizzi

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