REGIME IMPATRIATI: PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con le quali è possibile usufruire del regime fiscale agevolato per lavoratori, autonomi e dipendenti, impatriati esteso per ulteriori cinque periodi di imposta. L’annuncio arriva con il provvedimento 60353 del 3 marzo 2021 a seguito dell’integrazione effettuata dalla Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) all’articolo 5 del DL Crescita n.34/2019 che, di fatto, ha esteso l’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, al 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i lavoratori impatriati.
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2. Cos’è il regime impatriati
Il DLgs. n.147/2015 ha introdotto una tassazione agevolata per i redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa sul territorio italiano a decorrere dall’anno di imposta 2016. Il cosiddetto regime impatriati.
Con il Dl Crescita del 2019, però, la platea dei soggetti interessati è stata ampliata anche a coloro che hanno trasferito la propria residenza dal 2020 e la percentuale di esenzione del reddito prodotto è stata innalzata dal 50% al 70% per il primo quinquennio. Non solo.
Il Dl Crescita ha esteso l’agevolazione consentendo alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 di poter fruire, per ulteriori 5 anni, dell’abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto, con l’unico requisito necessario, cioè abbiano almeno un figlio minorenne a carico o nel caso diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il medesimo trasferimento. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
3. Novità in materia di regime impatriati e condizioni
La Legge di bilancio 2021 (art. 1 c. 50) ha integrato il Dl Crescita n.34/2019 consentendo anche ai soggetti già iscritti all’Aire o cittadini Ue – che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i lavoratori impatriati – di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato impatriati.
L’estensione del beneficio può essere ottenuta dai soggetti interessati solo previo versamento di un importo variabile dal 5% al 10% :
- se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di una o più unità immobiliari residenziali in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza l’applicazione di sanzioni -> Dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione;
- se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni – > dovrà versare un importo pari al 5% dei redditi agevolati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
4. Modalità di versamento e istruzioni modello F24
L’importo (del 5% o 10% a seconda dei soggetti) va versato con modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e non è possibile avvalersi della compensazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 hanno 180 giorni di tempo dal 3.03.2021, data pubblicazione del provvedimento in esame, per effettuare il pagamento. L’Agenzia delle Entrate, con successive comunicazioni, renderà noto il codice tributo e le relative istruzioni per la compilazione del Modulo F24.
5. Richiesta al sostituto d’imposta e comunicazione dell’opzione
I lavoratori dipendenti, che vogliono beneficiare dell’estensione dell’agevolazione, devono presentare una richiesta scritta (autocertificazione) al proprio datore di lavoro entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Mentre per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame.
I lavoratori autonomi, invece, devono comunicare l’opzione per la proroga dell’agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
6. Adempimenti del sostituto d’imposta
All’atto della ricezione della comunicazione, il sostituto d’imposta opera la ritenuta sul:
- 50% delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del Tuir: nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- 10% del loro ammontare: nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Attenzione! E’ opportuno ricordare che le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di opzione. A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto al 50% o 10%, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Novella Toloni