SUPERBONUS, LAVORI NON ESEGUITI: RISCHIO DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
E’ boom di richieste per il Superbonus 110% in tutto il territorio italiano. Ma se da una parte l’agevolazione è sempre più utilizzata, dall’altra emergono possibili problemi legati alla reale esecuzione dei lavori per i quali si richiede la detrazione. Negli ultimi mesi, infatti, le verifiche e i controlli si sono intensificati e quello che emerge è che sono sempre di più i casi di dichiarazione fraudolenta per lavori che non vengono effettivamente realizzati. Una pratica sanzionabile come reato.
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2. Superbonus 110% arriva la proroga
Il governo è al lavoro per il prolungamento al 2023 del Superbonus, l’agevolazione inserita nel Decreto Rilancio che prevede di poter portare in detrazione il 110% delle spese sostenute per interventi in ambito di efficienza energetica, antisismica, installazione di impianti fotovoltaici o di realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Entro poche settimane l’esecutivo dovrebbe comunicare l’estensione del Superbonus ma intanto, ad oggi, il limite per poter ottenere i benefici è fissato al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
3. Superbonus: cosa succede se i lavori non sono eseguiti ma si emette fattura
Per poter usufruire del recupero del 110% chi commissiona i lavori e chi li realizza deve fornire una serie di documenti ufficiali utili ad attestare l’avvenuto lavoro. La detrazione del superbonus in dichiarazione dei redditi, infatti, è soggetta ad attenti controlli, anche incrociati, da parte degli organi competenti.
L’omissione di questi documenti o la falsificazione degli stessi espone dunque il contribuente ad ipotesi di reato. Il caso più eclatante è quello in cui gli interventi – risultanti dalle fatture emesse dall’impresa edilizia titolare dei lavori – non vengano materialmente realizzati, risultino eseguiti solo parzialmente oppure con modalità differenti rispetto ai documenti ufficiali.
I beneficiari dell’agevolazione – proprietari di immobili, condominio e, pro quota, i singoli condomini – potrebbero incorrere nel reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Una pratica messa in atto per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, e indicati in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi. Un illecito penale vero e proprio che può essere punito con la reclusione da quattro a otto anni.
4. Chi rischia con la dichiarazione fraudolenta del Superbonus
Ai fini penali, il soggetto attivo del reato è sia l’impresa che non ha realizzato i lavori (pur avendo emesso regolare fattura e documenti correlati), sia il contribuente anche solo per avere conservato i documenti “ai fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria”.
Il reato si configura, infatti, sia:
- per l’utilizzo di fatture o altri documenti (ricevute, scontrini, parcelle etc.) per operazioni inesistenti, cioè per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;
- per l’indicazione di elementi passivi fittizi. Non solo le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili, ma anche le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta.
La detrazione, in assenza dei requisiti previsti dalla legge, è inesistente, richiederla con documentazione falsa è dunque punibile penalmente.
Un esempio pratico – La delibera di un intervento agevolato in un condominio, approvata dall’assemblea dei condomini, stabilisce il diritto alla detrazione in capo a ciascuno di essi. Se però i condomini sono a conoscenza della non spettanza in radice dell’agevolazione, il futuro utilizzo della detrazione nelle proprie dichiarazioni comporterà il reato. In definitiva la condotta fraudolenta dell’impresa o del tecnico, atta ad evadere le imposte sui redditi, si ripercuote anche sui contribuenti. A questo proposito è opportuno ricordare che il reato di dichiarazione fraudolenta non prevede soglie minime. Per questo si può incorrere nella stessa pena sia che la detrazione sia di importo limitato sia considerevole.
Novella Toloni