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voli cancellati e sciopero aereo

Sciopero Aereo e Voli Cancellati – Ecco come ottenere il rimborso e i danni

Solo nella giornata di domenica 17 luglio sono stati cancellati centinaia di voli per lo sciopero che ha coinvolto piloti, assistenti e controllori.

Evidenti sono stati quindi i disagi subiti dai passeggeri e vacanzieri per i disservizi causati.

  • Che cosa prevede la normativa in tema di indennizzi?
  • Cosa fare se viene cancellato il mio volo?
  • Quale risarcimento posso ottenere?
  • E come chiedere il rimborso?

A queste ed altre domande voglio risponderti in questo articolo, ma prima ho bisogno di te.

Sono Carlo Alberto Micheli, Avvocato e Dott. Commercialista, fondatore di Myaccounting.it

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Cerchiamo quindi di capire insieme che cosa dobbiamo fare per tutelare i nostri diritti.

Quando la compagnia aerea non è stabilita in unione europea le tutele dipendono dal contratto di vettore stipulato con quella compagnia con i diritti per i consumatori che variano da paese a paese, ma quando invece la compagnia aerea è stabilita nell’Unione europea (Ue), vige il Regolamento Ue 261.

Questo regolamento si applica:

  • ai voli all’interno dell’Unione gestiti da un vettore comunitario o extracomunitario;
  • ai voli che arrivano nell’Ue e operati da una compagnia comunitaria 
  • ai voli che decollano nell’Ue e atterrano al di fuori dell’Unione.

Secondo il regolamento, esistono tre livelli di tutela:

  • Hai il diritto di scegliere fra il rimborso, un volo alternativo o, in caso la cancellazione riguardi un volo di collegamento, un volo di ritorno;
  • Se sei bloccato all’aeroporto, hai diritto a essere assistito dalla compagnia aerea;
  • Se sei stato informato della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista per la partenza, hai anche diritto a un risarcimento.

Sciopero aereo e voli cancellati: Quanto posso ottenere di risarcimento?

La cifra, sempre avuto riguardo al fenomeno europeo, dipende dalla distanza che il volo annullato avrebbe percorso. Risarcimento per ciascun passeggero:

  • 250 euro per voli fino a 1500 km
  • 400 euro per i voli tra 1501 e 3000 km
  • 600 euro per i voli oltre 3000 km

Ci sono poi eccezioni che dipendono dalla tempestività della comunicazione:

  • Tra due settimane e sette giorni prima della partenza: ma con l’informazione ti viene offerto un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’arrivo originariamente previsto, il risarcimento non ti è dovuto. Il risarcimento non è dovuto anche nel caso in cui la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali, come maltempo, uno sciopero non previsto, un blocco informatico o simili.
  • Meno di una settimana: il risarcimento non è dovuto se le compagnie offrono un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 1 ora prima dell’orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l’arrivo originariamente previsto. Il risarcimento è dimezzato invece se la compagnia propone un volo alternativo che consente di raggiungere la destinazione finale con un ritardo tra le 2 e le 4 ore.

In ogni caso se si resta bloccati in aeroporto si ha diritto ad una serie di servizi. I servizi da garantire nel caso di sciopero sono:

  • Bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa
  • Sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti
  • Trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus
  • Chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

Come ottenere il risarcimento a causa dello sciopero

Il primo passo è utilizzare l’apposito modulo (CLICCA QUI  per scaricare il pdf) e inviare il reclamo alla compagnia aerea entro due anni dalla data del volo. Meglio se lo trasmettiamo a mezzo posta elettronica certificata.

Entro sei settimane la compagnia deve fornire una risposta. Qualora questo non avvenga o la risposta non sia esaustiva ci si può rivolgere all’Enac, (CLICCA QUI per modulo Enac dedicato) la quale potrà porre in essere azioni amministrative e sanzioni verso la compagnia, ma non garantirci un risarcimento. Per questo sarà necessario adire la giustizia ordinaria.

Qualora in base ai disservizi non si sia goduto di beni e servizi prenotati sempre mediante la giustizia ordinaria sarà possibile anche chiedere i danni morali per vacanza rovinata.

La legge è dalla nostra parte, ma da sola non funziona. Siamo noi che dobbiamo attivarci per tutelare i nostri diritti.

Avv. Carlo Alberto Micheli

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