Adozione da single: è possibile in Italia?
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Sei single e vuoi adottare un bambino? Hai sentito che ci sono delle novità in Italia? Ecco i 5 punti che devi assolutamente sapere!
Adozione in Italia: come funziona e quali sono i vincoli
Vediamo gli step per chi vuole adottare un bambino in Italia:
- La domanda va presentata presso il tribunale per i minorenni competente per comune di residenza, allegando:
- copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere al comune di nascita)
- certificato di residenza di adottante e adottando in bollo
- certificato di matrimonio o di stato libero
- stato di famiglia dell’adottante in bollo
- atto notorio attestante chi gli adottanti non hanno figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi
- certificati medici
- il casellario giudiziale dei richiedenti
- dichiarazione dei redditi
- busta paga
- la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei “futuri nonni adottivi”
Attenzione!!! Si precisa che la documentazione da presentare può variare da Tribunale a Tribunale
- Il giudice minorile esamina la domanda e, qualora rilevi l’idoneità della coppia, trasmette i documenti ai servizi sociali territoriali i quali:
- fissano una serie di incontri volti ad accertare le potenzialità genitoriali degli aspiranti adottanti, svolgendo anche indagini mediche e psicologiche, nonché accertamenti opportuni con l’ausilio degli organi di pubblica sicurezza.
- dopo aver raccolto le informazioni necessarie, trasmettono la propria relazione al tribunale per i minorenni il quale entro due mesi dovrà eventualmente emettere il decreto di idoneità all’adozione.
- Qualora il giudice emani decreto di idoneità all’adozione, la coppia viene inserita in un apposito elenco. Tuttavia, non potrà far altro che attendere che le venga assegnato un minore che sia stato dichiarato adottabile dal tribunale dei minori.
- Una volta abbinato il minore alla coppia, dovrà trascorrere un periodo di 12 mesi in cui gli adottanti e il bambino proveranno a conoscersi: è la fase del cosiddetto affidamento pre-adottivo.
- Al termine, i servizi sociali dovranno redigere una relazione e presentarla al giudice minorile competente. Se positiva l’adozione nazionale diviene definitiva.
È possibile adottare un figlio da single in Italia?
No, non è possibile ad oggi adottare bambini per genitori single o conviventi. Le norme italiane in materia stabiliscono che possano adottare un bambino solo coppie eterosessuali o coniugate, purché rispettino determinati requisiti:
- Gli aspiranti genitori adottivi, in particolare, devono essere sposati da almeno tre anni;
- Se il matrimonio è stato contratto più di recente, i coniugi devono aver convissuto continuativamente per almeno tre anni prima del matrimonio.
- Limiti di età:
- il membro più giovane della coppia deve avere una differenza di età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni rispetto al figlio adottivo.
- Eccezione ai limiti di età:
- se il piccolo soffre di qualche malattia
- se i coniugi abbiano già dei figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minorenne,
- se l’adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla stessa coppia o se interessa contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un’età che rientri nei limiti di legge.
Sentenze recenti in tema di adozione per single
- Una delle pronunce rivoluzionarie in tema di adozioni è stata l’ordinanza n. 17100 depositata il 26 giugno 2019 che ha segnato una significativa svolta in materia di adozioni di minori da oggi consentite anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l’adottante sia di età piuttosto avanzata o il minore sia affetto da grave handicap.
- Con la pronuncia in questione la Suprema Corte di Cassazione precisa che in casi particolari, rileva e va assolutamente considerata:
- la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto.
- la qualità del legame instauratosi tra il bambino e chi se ne è preso cura, a discapito di alcuni requisiti soggettivi richiesti all’adottante dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 184 del 1983.
- Nel caso in questione:
- la Corte ha rigettato il ricorso di due genitori che abbandonarono il figlioletto pochi mesi dopo la nascita in quanto affetto da tetraparesi spastica.
- Il piccolo venne immediatamente affidato alle cure di una donna single di 62 anni – infermiera professionale pediatrica – che si era dimostrata in grado di provvedere ad ogni esigenza del bambino, con la collaborazione della figlia.
- Il piccolo venne quindi dichiarato adottabile dal Tribunale dei Minorenni di Napoli anche perché con apposita perizia i genitori biologici si erano rivelati del tutto inidonei ad occuparsi del figlio.
- Il bambino venne così dato in adozione all’infermiera, nonostante la sua età e il fatto che fosse single, proprio perché da sempre se ne era presa cura con amore e dedizione.
- I genitori biologici tuttavia decisero di impugnare l’adozione in Corte di Appello: adducendo quali motivi di impugnazione l’eccessiva differenza di età tra il piccolo e la signora e il fatto che la donna fosse single. La Corte d’appello napoletana confermò però quell’adozione.
- I genitori non si dettero per vinti e decisero di ricorrere in Cassazione, anche stavolta invano.
- I Supremi Giudici hanno infatti affermato che la cosiddetta ‘adozione in casi particolari’ diversa dalla ‘adozione piena’ e disciplinata dall’art. 44, lettera D, della Legge n. 184 del 1983) è tesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando.
- Corte di Cassazione, sentenza 22292 del 27/09/2013 → L’adozione in casi particolari presuppone la constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo, come nel caso di mancato reperimento o di rifiuto di aspiranti genitori all’adozione legittimante.
- Corte di Cassazione sentenza n. 12962 del 22/06/2016 → questa forma di adozione speciale, a differenza dell’adozione piena, non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando e può essere disposta quando sia accertato, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura .
- Corte di Cassazione sentenza n. 12962/2016 → Quanto alla differenza di età tra adottante e adottato, l’art. 44, comma 4, prevede esclusivamente che l’età dell’adottante debba superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando. Pertanto la mancata specificazione di “requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età implica che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, nei limiti di età suindicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale”.
Cosa fare quindi per adottare un figlio da single?
Nonostante la sostanziale identità di funzione, con l’ adozione “piena” o “legittimante” (artt. 6 e ss. l. n. 184/1983), l’adozione in casi particolari presenta dei connotati di differenziazione:
- l’“adozione particolare” non conferisce lo stato di figlio a tutti gli effetti: tale adozione non costituisce un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante né tra l’adottante e la famiglia dell’adottato e l’adottato mantiene il proprio rapporto con la famiglia di origine;
- l’ambito di applicazione dell’“adozione particolare” è più ristretto e in certo modo residuale, in quanto tale istituto può trovare applicazione solo nelle tassative ipotesi indicate all’art. 44 l.184/1983;
- i requisiti degli adottanti sono diversi, in quanto l’ “adozione particolare” è consentita anche a persona non coniugata (art. 44, comma 3 l. 184/1983);
- è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età;
- il procedimento è più semplice;
- l’ “adozione particolare” può essere revocata
- L’ “adozione particolare” è ammessa anche in assenza della dichiarazione di adottabilità e di una situazione di abbandono del minore, non essendo richiesta la presenza delle condizioni di cui all’art. 7 l. n. 184/1983.
Si può, quindi, comprendere bene come il caso, che ha creato aspettative rispetto alla possibilità di adottare anche per chi è single o non sposato, riguardi un istituto speciale.
Scenari futuri in tema di adozione
- “I single possono adottare?” Grazie all’Ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 è stata legittimata l’adozione dei single estensibile anche alle coppie di fatto.
- La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019, ha osservato come la L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), che disciplina l’adozione in casi particolari, sia tesa a concederla tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura.
- Da tale decisione emerge che:
- l’adozione da parte di single o da parte di coppie di fatto rientri nell’adozione in casi particolari, dove l’interesse supremo che va assolutamente tutelato è il rapporto che si instaura tra adottante e adottato, nonché l’interesse del minore a proseguire una simile relazione.
- l’adozione in casi particolari può essere disposta anche a favore di persone singole e coppie di fatto, sempre purché si accerti che vi siano i presupposti di legge e, in concreto, sussista l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura
- la notevole differenza di età tra adottante e adottato non rileva in questi tipi di adozione perché la legge prescrive solo che l’età dell’adottante debba superare di almeno 18 anni quella dell’adottando, senza indicare un limite massimo di età dell’adottante.
Dunque, da oggi anche i single o coppie di fatto, e di età avanzata, potranno adottare i bambini. E le condizioni di salute dei minori non costituiranno più un ostacolo per chiedere l’adozione.