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LAVORO ESTERO PARTITA IVA

APRIRE PARTITA IVA DOPO AVER LAVORATO ALL’ESTERO: REGIME FORFETTARIO O ESCLUSIONE?

1. Introduzione

Il regime forfettario, nella sua possibile applicazione o meno, è tutt’ora oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se da un lato, infatti, la Legge di Bilancio 2019 ha posto come prima importante novità quella dell’estensione a 65mila euro dei limiti di accesso, dall’altro sono state introdotte cause ostative alquanto rigide (come, ad esempio, l’impossibilità di accedervi nei casi di guadagni annui derivanti da lavoro dipendente superiori a 30mila euro).

L’Agenzia delle Entrate si è più volte espressa sulle cause di esclusione dal regime forfettario per i titolari di partita IVA e, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’accesso e la permanenza al suo interno, l’ente nazionale si è trovato a dover affrontare una casistica alquanto particolare, ovvero di un cittadino italiano residente all’estero, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed operante da circa 30 mesi come sviluppatore di software. Quest’ultimo, intenzionato a rientrare in Italia per svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo, chiedeva all’Agenzia la possibilità o meno di farlo applicando il regime forfettario.

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Gli interrogativi nascono dal fatto che una situazione di questo tipo, per due soggetti italiani, farebbe scattare una delle cause ostative previste dalla Legge di Bilancio 2019. Ma cosa succede, invece, quando il rapporto è con un datore di lavoro estero? Il lavoratore potrà beneficiare del regime forfettario nonostante fatturerà prevalentemente in favore di quest’ultimo?

2. L’Agenzia delle Entrate risponde

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n°173 del 2019, ha chiarito che il contribuente può applicare il regime forfettario, anche se esercita la sua attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui aveva avuto già rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti. Ciò in quanto, in casi come questo “Non sussiste l’ipotesi di artificiosa trasformazione del rapporto di lavoro, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero“.

In sostanza l’Agenzia delle Entrate non intravede in una situazione come questa decritta un modo per ottenere vantaggi fiscali. Questo perché i rapporti si instaurano in due paesi differenti con contribuzioni e tassazioni differenti.

Il contribuente che rientra in Italia può, dunque, scegliere di adottare il regime forfettario al momento dell’apertura della partita IVA, ma a patto che abbia la residenza fiscale in Italia. Sarà possibile applicare, però, la flat tax del 15% (e non del 5%) qualora il totale annuo dei ricavi non sia superiore a 65.000 euro.

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Novella Toloni

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