Aprire Partita Iva da Minorenne? Ecco come e quando!
1. Aprire Partita Iva da minorenne? Ecco come e quando: può un minore aprire P.Iva?
Nel contesto sociale odierno non è affatto inusuale che giovani studenti abbiano il desiderio di intraprendere una attività imprenditoriale, molto spesso anche attraverso il web.
È bene sapere, però, che un requisito utile allo svolgimento di un’attività d’impresa è la cd. capacità di agire che si acquisisce con la maggiore età, al compimento del diciottesimo anno.
Dunque, a ragion di logica, parrebbe che la capacità imprenditoriale (per chi la voglia acquisire) sia solo una possibile conseguenza alla naturale acquisizione della capacità di agire. Certo, questa è la regola.
Tuttavia, a determinate condizioni, il codice civile ha stabilito che l’attività di impresa può essere esercitata, direttamente o per interposta persona, anche da parte di minori o minori emancipati.
Vediamo le differenze.
Il minore (o minore non emancipato) è colui che non ha ancora raggiunto i 16 anni di età; a quest’ultimo non è permesso di avviare ex novo alcuna attività d’impresa, né altri potranno farlo in suo nome o nel suo interesse. L’unica possibilità riservatagli sarà quella di continuare un’attività imprenditoriale già esistente.
Diversamente, il minore emancipato (status raggiungibile solo al compimento dei 16 anni di età), potrà sia cominciare ex novo che continuare un’attività d’impresa.
Dunque, può un minore aprire una P.Iva?
La risposta affermativa può esserci data solo in riferimento al minore emancipato, non certo al minore “semplice”.
E il motivo è di semplice comprensione.
Se, infatti, un minore può solo dare prosecuzione ad un’attività d’impresa quando donatagli o ereditata, il minore emancipato può anche decidere di iniziarla ex novo – in tal caso, così come stabilito per qualsivoglia futuro imprenditore, anche il minore emancipato dovrà adempiere a tutti gli obblighi burocratico-amministrativi previsti, dall’iscrizione della futura azienda presso la CCIAA alla presentazione della SCIA, fino all’apertura di una P.Iva.
Ma attenzione!
L’emancipazione non è una semplice conseguenza del raggiungimento dei 16 anni di età.
L’emancipazione è un particolare status acquisibile solo previo autorizzazione disposta dal giudice tutelare, rilasciata a seguito del “benestare” dei genitori (o di un tutore in caso di loro mancanza) nonché dell’accertamento della maturità psico-fisica del minore richiedente l’autorizzazione medesima.
Il minore emancipato verrà, dunque, a trovarsi in una condizione assimilabile a quella del maggiore di età, pur permanendo in capo ad egli alcune specifiche incapacità: potrà, infatti, svolgere solo atti rientranti nella ordinaria amministrazione, anche se estranei all’attività d’impresa, non potendo, invece, compiere atti di straordinaria amministrazione – per maggiore comprensione: sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla gestione del patrimonio e che non determinano un rischio di alterazione dello stesso (in quanto tali, non soggetti ad autorizzazione preventiva); sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (in quanto tali, saranno sempre soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del giudice di competenza).
2. Aprire Partita Iva da minorenne? Ecco come e quando: rappresentante legale e curatore
Come anticipato, lo svolgimento di un’attività imprenditoriale di un minore abbisogna del rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Nella pratica, poi, in che modo egli opererà?
Vediamo insieme le differenze sostanziali.
2.1 Minore (o minore non emancipato)
A seguito del rilascio dell’apposita autorizzazione in favore del soggetto minore non emancipato, che proseguirà un’attività d’impresa acquisita per donazione o eredità, il giudice tutelare dovrà nominare un rappresentante legale (solitamente un genitore) che opererà per conto del minore nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Grazie all’autorizzazione suddetta, il rappresentante legale acquisirà ampi poteri gestionali, poteri, però, relativi alla sola attività imprenditoriale – infatti, nel caso in cui egli voglia compiere atti che esulino dall’esercizio dell’attività d’impresa (come decidere per la vendita di un immobile in cui sono ubicati i locali dell’azienda), dovrà farsi rilasciare una ulteriore e apposita autorizzazione dal tribunale.
2.2 Minore emancipato
Come anticipato, anche il minore emancipato avrà bisogno del rilascio di un’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di impresa. In tal caso, però, il giudice non nominerà un rappresentante legale, bensì un curatore il quale si limiterà a vigilare sull’operato del minore stesso – in altre parole, il minore emancipato potrà operare senza essere preventivamente autorizzato dal curatore; quest’ultimo, però, avrà il compito di vigilare sulla corretta gestione del patrimonio del minore e sulla non eccedenza dei limiti posti dal tribunale, in sede di autorizzazione, nel compimento degli atti societari di sua competenza.
Solitamente, il curatore designato dal giudice sarà il genitore del minore emancipato, futuro imprenditore.
Attenzione, sia nel caso di minore non emancipato che minore emancipato, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa rende il soggetto un vero e proprio imprenditore commerciale, esponendolo a tutte le conseguenze che da ciò ne derivano, compresa l’assoggettabilità al fallimento.
• Diventare socio minorenne
Il minore, inoltre, essendo “possibilitato” a continuare un’attività d’impresa già avviata, può diventare socio sia di una società di persone (Snc, Sas, società semplice) che di una società di capitali (Srl, Spa, Sapa) ma, ovviamente, solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie – che variano a seconda del tipo di società di riferimento -, e con la rappresentanza legale di un terzo nominato dal giudice tutelare per lo svolgimento di tutti gli atti societari di competenza.
3. Aprire Partita Iva da minorenne? Ecco come e quando: conclusione
Dunque, è riconosciuta la possibilità di apertura della P.Iva per un soggetto minore emancipato, come anche la continuazione di un’attività imprenditoriale per un minore non emancipato.
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Ovviamente, tutti gli adempimenti richiesti in materia richiedono particolari competenze, soprattutto con riguardo agli iter da seguire.
Dott.ssa Adriana Valentino