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APRIRE UNA PARTITA IVA COME ESTETISTA: COSTI E TASSE DA PAGARE

1. Introduzione

Hai terminato il tuo percorso di studi da estetista e sei finalmente pronta ad entrare nel mondo del lavoro? Se il tuo obiettivo è quello di metterti in proprio ci sono diversi step burocratici e fiscali che dovrai affrontare prima di iniziare. Qui troverai consigli e indicazioni per evitare di commettere errori nell’adempimento di tutte queste pratiche. 

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2. ESTETISTA, UN MESTIERE IN GRANDE ESPANSIONE

Prima di entrare nello specifico di tutte le pratiche da svolgere per poter dar vita all’attività vera e propria, inquadriamo la figura dell’estetista. La prima cosa che ci sentiamo di dire è che, nel corso degli ultimi anni, la figura dell’estetista è profondamente cambiata agli occhi del pubblico. Questo perché oggi è sempre più importante avere un bell’aspetto, e avere cura della propria persona. Se fino a qualche tempo fa la maggior parte della clientela era femminile, oggi si può dire che il lavoro dell’estetista risulta uno dei più trasversali: sono infatti moltissimi gli uomini che si rivolgono gli studi di estetica per qualche piccolo aiuto o consiglio. E’ anche da sottolineare come anche la stessa professione dell’estetista sia cambiata con una varietà di servizi offerti che diventa costantemente più ampia. Per questo è inevitabile vedere questa come una professione con ottimi margini di guadagno economico e di soddisfazione personale.

3. COME APRIRE UNA PARTITA IVA DA ESTETISTA

Come abbiamo detto in precedenza, cercheremo di darvi tutte le indicazioni per poter iniziare la vostra attività. Tra i primi passi da fare troviamo una parte prettamente burocratica (che vedremo in seguito) e una parte pratica. Quest’ultima si riferisce soprattutto alla scelta del fondo dove allestire il centro estetico. 

Se per alcune categorie commerciali le difficoltà sono praticamente pari a zero, nel caso dell’estetista la scelta del fondo non trova difficoltà solo nella posizione, ma soprattutto nei lavori che dovranno essere eseguiti all’interno del fondo. Per questo è necessario informarsi prima della firma sul contratto, che sia di vendita o di locazione, se è possibile eseguire determinati lavori. Nel caso di un fondo in affitto sarà il proprietario a dare queste informazioni e a dare il consenso alle modifiche da apportare.

Passiamo alla parte burocratica. Il primo step è l’apertura della partita Iva che in questo caso fa riferimento alla macro-categoria degli artigiani. Come ogni attività lavorativa, quella dell’estetista ha un proprio codice codice ATECO, anzi in questo caso due: il 96.02.02 “servizi degli istituti di bellezza” (per trattamenti al viso, di bellezza, trucco, servisti di estetista), e il 96.02.03 “servizi di manicure e pedicure”. Ricordiamo che ad ogni partita iva è possibile abbinare più codici. A questi codici ATECO è abbinato un coefficiente di redditività del 67% sul quale si basa il conteggio dell’utile e di conseguenza l’imposta sostitutiva in regime forfettario. Per quanto riguarda la procedura di apertura della Partita Iva nel caso dell’estetista, come per tutti gli artigiani, la procedura non è per niente semplice e comporta alcuni costi. 

I costi: come abbiamo appena detto ci sono dei costi da sostenere per poter aprire la partita Iva. Nello specifico non riguardano la richiesta da effettuare all’Agenzia delle Entrate ma l’iscrizione ad altri enti. Vediamo il tutto nel dettaglio. Per prima cosa è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS. Inoltre, per via telematica, dovrà essere compilata e inviata la Comunicazione Unica (o ComUnica): una pratica che riassume le richieste da effettuare a vari enti. Nello specifico con un modello unico il lavoratore si interfaccerà con Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INPS e Inail. Per convalidare l’invio è necessaria la firma digitale (che ha un costo di attivazione). Oltre a quanto detto L’ESTETISTA, in quanto “artigiano”, dovrà presentare presso il Comune di residenza la S.C.I.A. ovvero la “segnalazione certificata di inizio attività”. E’ inoltre necessario tenere di conto dell’imposta denominata “affitto di poltrona” se all’interno del centro estetico lavorano diverse persone non in società.   

Vendita prodotti: è necessario fare una precisazione per la vendita di prodotti. Se all’interno del centro vengono venduti prodotti più o meno professionali, sarà necessario configurarsi non solo come artigiano ma anche come commerciante con il codice ATECO 47.75.10 “commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale”. Vedremo più avanti poi come gestire l’imposta sostitutiva in regime forfettario.

4. IL REGIME FISCALE PER LE ESTETISTE

Come per tutte le altre categorie di lavoratori che vogliono aprire una ditta individuale, il regime fiscale più conveniente è quello forfettario. Per potervi accedere sono necessari i requisiti validi per tutte le altre attività, a partire da un ricavo annuale che non superi i 65mila € (per saperne di più clicca qui). Ma perché lo riteniamo il più conveniente? Per prima cosa per il meno con il quale viene calcolata l’imposta sostitutiva. Ma non solo. Tra gli altri vantaggi c’è la non obbligatorietà alla fatturazione elettronica che va così a sgravare l’attività dai costi della sua gestione.  

Il regime forfettario

Andiamo a vedere nel dettaglio come si calcolano le tasse da pagare per un’estetista in regime forfettario. Come detto ogni attività ha un suo codice ATECO e a questo è abbinato un coefficiente di redditività che è praticamente identico per tutti gli artigiani ed è pari al 67%, con un 33% che viene considerato forfettariamente come “spese sostenute dall’estetista”. Grazie al coefficiente è possibile calcolare il reddito e su quello pagare l’imposta sostitutiva del 15%, 5% per i primi 5 anni in caso di start-up (che prevede che la stessa attività non fosse svolta nei 3 anni precedenti l’apertura della partita Iva). Ecco un esempio pratico del conteggio: se il ricavo lordo è di 50mila € il calcolo avremo 50.000×67%= 33.500€x15%=5025€ oppure 50.000×67%=33.500€x5%=1650€.

Ricordiamo che in regime forfettario non è obbligatoria alla fatturazione elettronica ma può essere emessa cartacea con marca da bollo per importi superiori ai 77,47€. 

Vendita prodotti: come abbiamo detto in precedenza nel caso in cui all’interno del salone siano venduti prodotti sarà necessario differenziare i due redditi “servizi” e “vendita”. Per questa attività di commerciante il coefficiente di redditività è pari al 40%.

Il regime ordinario in contabilità semplificata

In mancanza dei requisiti per il regime forfettario è inevitabile la scelta del regime fiscale ordinario in contabilità semplificata. In questo caso il reddito sarà conteggiato sulla differenza tra ricavi meno costi. Su questo utile si applicherà l’IRPEF in base agli scaglioni previsti dalla legge. Inoltre il lavoratore sarà soggetto ad Iva.

Il regime ordinario in contabilità semplificata

In caso di superamento della soglia dei 400mila € per le attività di prestazione di servizi o dei 700mila € per le altre attività, dal regime ordinario in contabilità semplificata si passa al regime ordinario.

5. I CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER L’ESTETISTA  

A livello di pensione l’estetista è obbligata a iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, che prevede un contributo fisso per redditi da 0 a 15.953€ (minimale al 2021) pari a circa 960€ per quattro rate annue. Per redditi eccedenti il minimale si hanno tre fasce di fatturato, con distinzione anche in base l’età del professionisti e di suoi eventuali collaboratori, che vale anche sul minimale.

E’ possibile richiedere una riduzione del 35% con un contributo minimo pari a circa 630€ per 4 rate annue. Questa agevolazione è prevista per tutte le partite Iva artigiani che abbiano scelto il regime forfettario (anche in un secondo momento rispetto all’apertura). La riduzione sarà applicata sia sul minimale che sull’eccedente il minimale. La richiesta dovrà essere compilata e inoltrata online ogni anno entro il 28 febbraio. Ma attenzione questa riduzione comporta un rischio: se il versamento finale annuale non è pari o superiore al contributo fisso, non sarà più garantita la piena annualità contributiva (ai fini del raggiungimento della pensione). In questo caso sarà possibile coprire la parte mancante con i versamenti dell’anno successivo. 

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Veronica Boggian

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