BONUS LOCAZIONI: VALIDO ANCHE PER I CANONI DI GIUGNO
1. Cosa include il bonus?
Il decreto Agosto n. 104/2020 ha prorogato il tax credit sugli affitti commerciali per il mese di giugno introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) che inizialmente riguardava soltanto il mese di marzo, aprile e maggio.
Il Dl Agosto apporta alcune modifiche all’articolo 28, comma 5, del Dl Rilancio ed in particolare include nel bonus:
• la mensilità di giugno;
• la mensilità di luglio (oltre ad aprile, maggio e giugno) per le strutture stagionali a favore di imprese e professionisti che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e per le stazioni termali tra i beneficiari per i quali non è previsto il limite dei 5 milioni di ricavi – come per strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio/turismo e tour operator.
2. Quali sono i requisiti per poter richiedere il bonus?
Le condizioni richieste per accedere al bonus restano le medesime, ossia:
• la riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, salvo per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che – recita il Dl Rilancio – “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19”;
• per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale si deve tener conto dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio; per gli altri tipi di attività si considerano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per valutare l’effettiva riduzione del fatturato.
3. Chi sono i beneficiari?
I potenziali beneficiari del tax credit in base alla circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate sono:
• le imprese individuali,
• le società in nome collettivo
• le società in accomandita semplice che producono reddito d’impresa,
• gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir,
• i soggetti in regime forfettario,
• le imprese agricole,
• i lavoratori autonomi (che vedono il credito dimezzato se l’uso dell’immobile è promiscuo)
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.
È invece escluso chi non esercita abitualmente un’attività e che quindi produce redditi diversi ex articolo 67 del Tuir.
I soggetti sopra indicati per poter fruire del credito devono aver corrisposto il canone dei mesi interessati nel corrente anno. Il bonus è infatti commisurato all’importo effettivamente versato nel 2020, anche in caso di riduzione concordata del canone. Le somme agevolate possono comprendere le spese condominiali, purché nel contratto d’affitto siano pattuite come voce unitaria all’interno del canone.
4. Qual è l’importo del credito d’imposta?
Il credito d’imposta non necessariamente spetta per tutti i mesi da marzo a luglio; spetterà solo per quei mesi nei quali si sia verificato un calo di fatturato. Ad esempio, potrebbe spettare il bonus per il mese di marzo, ma non per il mese di aprile, qualora in quest’ultimo mese non si sia verificata la condizione del calo del fatturato rispetto all’anno precedente.
Rispettate le condizioni, il bonus ammonta alternativamente al:
• 60% del canone di locazione di competenza del mese. Il bonus si riduce al 20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro;
• 30% del canone di locazione di competenza del mese per quanto riguarda gli affitti di azienda o i contratti a prestazioni complesse. Il bonus si riduce al 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro.
5. Maturazione e utilizzo del credito d’imposta
Come già detto, il bonus matura a seguito del pagamento del canone che deve avvenire entro il 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato da tale momento.
Il credito d’imposta, alternativamente, può essere:
1. utilizzato nel mod. REDDITI 2021 (relativo al 2020), indicando i relativi dati nel quadro RU.
In tal caso si opera una detrazione rispetto all’Irpef/Ires calcolata nella dichiarazione; l’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesto a rimborso;
2. portato in compensazione nel mod. F24 indicando codice tributo “6920”;
3. ceduto (anche parzialmente) a terzi, entro il 31 dicembre 2021, secondo la procedura prevista dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 1 luglio 2020.
La cessione può essere effettuata nei confronti di istituti di credito/intermediari finanziari, del locatore stesso (a titolo di pagamento del canone; il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione e il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto).
In caso di cessione, il cessionario può utilizzare il credito acquisito:
1. in via diretta, tramite compensazione nel mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale il credito è stato ceduto. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso;
2. con ulteriore cessione a terzi del credito – entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione.
In tal caso, il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta con le medesime modalità, termini e condizioni previste per il cedente, a seguito dell’accettazione della cessione del credito – che il cessionario stesso deve comunicare, a pena di inammissibilità, all’Agenzia delle Entrate.
Avv. Marialetizia Polizzi