Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

BONUS MOBILI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021: IL NUOVO TETTO DI SPESA FINO A 16.000 EURO

1. Aumento del tetto di spesa

Con la legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, comma 58, lettera c) è stata prorogata la validità del bonus mobili fino al 31 dicembre 2021, nonché è stato elevato il Plafond per il bonus mobili a 16.000 euro. L’aumento del tetto di spesa dà una nuova occasione a chi ha avviato i lavori lo scorso anno e ha già speso tutto il precedente plafond di 10.000 euro: con la nuova soglia di 16.000 euro, nel 2021 saranno agevolabili spese per ulteriori 6.000 euro.

Nell’importo delle spese agevolabili possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Tale limite è riferito ad ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Per gli acquisti effettuati fino a fine 2021, il beneficio deve essere collegato a lavori iniziati dal 2020:

  • La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
  • La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl che indica la data di inizio dei lavori, qualora essa sia obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. Cos’è il bonus mobili

Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’acquisto dei mobili vale se effettuato dopo la data dei lavori in casa: chi ad esempio ha acquistato gli arredi nel 2019, pur rinnovando casa nel 2020, non ha diritto alle agevolazioni. Se si eseguono lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, invece, la detrazione è ripetibile.

Tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

Tra i grandi elettrodomestici agevolati, invece, rientrano per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Il beneficio è limitato all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per forni e lavasciuga). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è ammesso solo se, per quella tipologia, se non ne è stato ancora previsto l’obbligo.

Ai fini dell’agevolabilità, i beni acquistati devono essere nuovi e possono essere destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. L’intervento cui è collegato l’acquisto può essere effettuato anche su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

Nel caso di acquisto di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto al bonus mobili (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E/2019).

3. I requisiti per partecipare

Per accedere al Bonus Mobili è necessario aver prima eseguito un intervento edilizio strutturale – sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali – che rientra nelle seguenti categorie:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

installazione o la sostituzione del videocitofono in una abitazione singola a condizioni che richieda opere in muratura;

installazione o sostituzione delle inferriate all’interno delle singole abitazioni;

– installazione di una cassaforte all’interno di un appartamento se sono necessari lavori edili (realizzazione di una nuova parete o di una rientranza ai fini del fissaggio).

– installazione di un impianto di allarme all’interno della singola abitazione purché per la sua installazione siano necessarie opere sull’impianto elettrico.

Nel caso delle manutenzioni ordinarie, il bonus mobili è riconosciuto solo se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi) e i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti e non se acquistano arredi per la propria abitazione.

Hanno diritto al bonus:

  • chi fruisce del sismabonus, nonché della maxi detrazione del 110% per interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020, risposta 5.1.7).
  • i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale possibilità è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir).

Non rientrano nel bonus:

  • i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).
  • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

Da valutare caso per caso:

  • la possibilità di abbinare il bonus mobili con gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. In generale, detti interventi non permettono di ottenere il bonus mobili, a meno che non siano inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E/2014, risposta 7.1).

4. Modalità di pagamento

Per fruire della detrazione è necessario conservare la fattura o lo scontrino fiscale ed i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o carta di debito o credito.

Non sono invece ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

La detrazione è ammessa anche se i mobili e i grandi elettrodomestici sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità precedentemente indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento (Agenzia Entrate, circolare n. 7/E/2017). In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. I documenti da conservare sono l’attestazione del pagamento e le fatture di acquisto dei beni (lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura).

5. Come si recupera il bonus?

Il bonus si recupera in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo. Non sono possibili invece né lo sconto in fattura né la cessione del credito. È necessario che il beneficiario del bonus mobili utilizzi anche la detrazione del 50% sul recupero edilizio. Nel caso quindi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei 2 coniugi.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.

Avv. Marialetizia Polizzi

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
CLICCA SUL BOTTONE E RICHIEDI LA TUA CONSULENZA CON UN ESPERTO MYACCOUNTING.IT!