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ACQUISIRE LA CAPACITÀ IMPRENDITORIALE E DIVENTARE SOCIO: UN MINORE PUÒ FARLO?

1. Il minore non emancipato e la figura del rappresentante legale 
La disciplina concernente l’acquisto della capacità imprenditoriale da parte di un soggetto non ancora maggiorenne è da sempre materia di dibattito.
Esiste, però, un caposaldo giuridico dal quale è impossibile prescindere: la capacità imprenditoriale è generalmente subordinata all’acquisto della capacità di agire; tuttavia, a determinate condizioni, è possibile che anche quei soggetti che l’ordinamento qualifica come incapaci o limitatamente capaci di agire possano esercitare un’attività di impresa.

Nello specifico, dunque, un minore (cioè un soggetto incapace di agire) può diventare socio di una società?

È bene, fin da subito, dare risposta affermativa alla domanda; infatti, un soggetto non ancora maggiorenne può diventare socio sia di una società di persone (Snc, Sas, società semplice) che di una società di capitali (Srl, Spa, Sapa).

Ma in che modo il minore opererà all’interno di una società?
Un soggetto ancora minorenne può svolgere un’attività d’impresa solo a seguito del rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del giudice tutelare, emessa la quale, il giudice stesso avrà il compito di nominare un rappresentante legale (solitamente un genitore) che opererà per conto del figlio minore nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In mancanza del genitore, il giudice nominerà un tutore che avrà gli stessi oneri ed obblighi del genitore mancante.
Attenzione!
La figura del rappresentante legale sarà di vitale importanza nell’esercizio dell’attività d’impresa, ma solo per il periodo in cui il rappresentato non goda della capacità di agire: dall’acquisizione di quest’ultima, infatti, la rappresentanza legale dell’imprenditore/socio perderà qualsivoglia ragion d’essere. Di conseguenza, il minore, ormai maggiorenne, potrà operare autonomamente all’interno della società.

Nel momento del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto incapace di agire diventerà un vero e proprio imprenditore commerciale, essendo dunque esposto a tutte le conseguenze che da ciò ne derivano, compresa l’assoggettabilità al fallimento.

2. Le differenze tra le società di persone e le società di capitali 
Dunque, un soggetto non ancora maggiorenne può diventare socio sia di una società di persone che di una società di capitali ma, ovviamente, solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie – che saranno differenti a seconda del tipo di società di riferimento.
In ogni caso, tutti gli atti del minore all’interno della società dovranno essere posti, sempre e comunque, dal legale rappresentante.

Quindi, vediamo ora le differenze che si pongono tra i vari tipi di società.

A) Le società di persone
Snc (Società in nome collettivo)
Il minore non può partecipare alla costituzione di una Snc, ma solo continuarne l’esercizio, quando già esistente, acquisendo la partecipazione sociale per successione o donazione.
Per rendere effettiva la partecipazione è necessario che il rappresentante legale:
– chieda il parere preventivo del giudice tutelare per la partecipazione del minore all’attività d’impresa,
– ottenga l’autorizzazione apposita.
Il minore acquisirà, così, la “capacità imprenditoriale” e, finalmente, il rappresentante legale potrà compiere tutti gli atti di amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale o che siano strumentali ad esso.

• Sas (Società in accomandita semplice)
Per quanto riguarda le Sas, bisogna distinguere a seconda che il minore acquisti la qualità di accomandatario o accomandante.
Nello specifico:
– nel caso di socio accomandatario, con responsabilità illimitata, il minore potrà solo continuare un’attività d’impresa preesistente, secondo le stesse modalità stabilite per il socio della Snc,
– nel caso di socio accomandante, con responsabilità limitata, il minore potrà diventare socio di una Sas sia di nuova costituzione, sia già esistente. Il tutto, sempre a seguito di autorizzazione del giudice tutelare.

Società semplice (Ss)
Infine, il minore, a mezzo del suo legale rappresentante ed ottenuta l’apposita autorizzazione, potrà partecipare anche ad una società semplice, sia preesistente che di nuova costituzione: ciò in quanto, non svolgendo alcuna attività di tipo commerciale, la società, ed i suoi soci, non potranno mai essere soggetti a fallimento.

B) Le società di capitali
Spa (Società per azioni) ed Srl (Società a responsabilità limitata)
Il minore può diventare socio di una Spa o di una Srl sia al momento della sua costituzione che in un momento successivo, acquistando azioni o quote della società.
In favore del minore, i genitori, in qualità di rappresentanti legali, potranno:
– esercitare i diritti del minore in quanto socio,
– svolgere le attività che non comportino nuove obbligazioni patrimoniali per il minore,
previa autorizzazione del giudice tutelare, partecipare alle delibere dell’assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni del patrimonio del minore.

• Sapa (Società in accomandita per azioni)
Anche nel caso di partecipazione in una Sapa, è necessario porre una distinzione in base alle vesti che acquisirà il socio minore:
– nel caso di socio accomandatario, con responsabilità illimitata, troveranno applicazione le stesse regole previste per l’accomandatario di una Sas,
– nel caso, invece, di socio accomandante, con responsabilità limitata, si applicheranno le norme previste per le Spa e per le Srl.

3. Il socio minore e la successione mortis causa 
Cosa accadrebbe qualora il minore fosse beneficiario di un’impresa a seguito di successione mortis causa?
La domanda generalmente posta riguarda la acquisizione, o meno, della responsabilità dell’erede su tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle già preesistenti al momento del suo ingresso.
La risposta è molto semplice: prevalgano le regole societarie su quelle successorie. In altri termini, chi entra a far parte di una società già costituita risponde, con tutti gli altri soci, per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Di conseguenza, anche un socio minorenne risponderà, a parità di tutti gli altri soci, per le obbligazioni sorte in un tempo precedente rispetto al suo ingresso in società.

Nel nostro sistema giuridico, il diritto societario si presenta sicuramente tra i più vasti e complessi.
Tutti gli adempimenti richiesti per la nascita di una società e per la sua conseguente gestione, obbligano l’operatore ad avere una conoscenza approfondita della materia… e l’eventuale intervento di minori può rendere il tutto ancora più complesso.

Scarica qui le slide relative alla capacità imprenditoriale del minore!

… e se per un verso, al minore è riconosciuta la possibilità di acquisire la qualità di socio, sia in una società di persone che in una società di capitali, per altro verso, può egli aprire – a suo nome – una posizione fiscale con P.Iva?
Per sapere la risposta, leggi qui l’articolo o guarda il video di MyAccounting.it.

 

Dott.ssa Adriana Valentino

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