Come disdire un contratto di fornitura telefonica
In questo articolo vedremo come fare disdetta di una fornitura telefonica e le varie circostanze legali che possono verificarsi.
I contratti che hanno ad oggetto la fornitura telefonica rientrano nei cosiddetti “contratti per adesione”, le cui condizioni contrattuali sono predisposte unilateralmente da un contraente, senza alcun margine negoziale a favore della controparte, cioè per il consumatore. Quest’ultimo infatti si limita ad aderire – come suggerisce la parola stessa – alla proposta contrattuale predisposta dal professionista e non ha quindi possibilità di apportare modifiche alla stessa.
Ogni contratto riporta delle clausole che vengono firmate al momento della sua stipulazione. Spesso i consumatori firmano senza leggerle, né capirle ed al momento del recesso rischiano di pagare costi aggiuntivi rispetto alla reale somma da versare.
DECRETO BERSANI E LEGGE SULLA CONCORRENZA
È proprio per questo nel 2007 è intervenuta la legge n. 40 che ha convertito il cosiddetto “decreto Bersani”, secondo cui il recesso dai contratti conclusi con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica non dovrebbe comportare il pagamento da parte dell’utente di spese diverse, maggiori ed ulteriori rispetto a quelle realmente sostenute da parte dell’operatore per la dismissione della linea o del trasferimento del servizio.
Successivamente è stata approvata la legge n. 124/2017 sulla concorrenza per rafforzare la tutela dei consumatori in caso di recesso dai contratti descritti ed in particolare per:
◦ agevolare l’esercizio della facoltà di recesso degli utenti, eliminando ogni possibile impedimento tecnico o spesa ingiustificata nel passaggio tra un operatore e l’altro;
◦ garantire e lasciare intatta la concorrenza tra gli operatori, proprio attraverso la tutela del diritto dell’utente di recedere dal contratto, a prescindere dal momento in cui questo è stato stipulato;
◦ garantire che le spese di recesso siano “commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio”;
◦ garantire che i contratti con offerte promozionali non possano avere una durata superiore a 24 mesi e che gli eventuali costi per il recesso anticipato siano “equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”;
◦ assicurare che il recesso e il cambio dell’operatore siano possibili attraverso semplici modalità telematiche, così da favorire l’immediatezza nell’esercizio del relativo diritto.
In altri termini grazie al Decreto Bersani e la successiva legge del 2017 ogni utente può scegliere di recedere dal contratto in qualsiasi momento (prima della scadenza del contratto) e senza spese non giustificate da costi dell’operatore.
QUALI COMPAGNIE TELEFONICHE RIENTRANO NEL DECRETO BERSANI?
Di seguito le aziende che rientrano nella copertura sulla disdetta dei contratti dal Decreto Bersani:
a) ADSL b) Telefonia fissa c) Telefonia mobile d) Pay TV e) Sky f) Mediaset Premium g) Alice h) Fastweb i) WindTre (già Wind/ H3G / Tre) l) Teletu m) Tele2 n) Libero o) Vodafone
ASPETTI PRATICI: COME INVIARE IL RECESSO
Premettiamo che:
• Gli operatori non possono chiedere più di 30 giorni di preavviso. È grazie alla legge Bersani sulla telefonia – “contratti stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica” – che gli utenti non devono più pagare alcuna penale, ma soltanto i “costi di gestione dell’operatore”, pari alle effettive spese che il gestore affronta per la disattivazione del servizio o per il trasferimento di utenza.
Il consumatore, come spesso viene richiesto dalla maggior parte delle compagnie, deve compilare il “modulo di disdetta” fornito dall’operatore o in altri casi una “lettera disdetta del contratto”, allegando in ogni caso il proprio documento di identità. In entrambi i casi andrà inviata con modalità tracciabili, cioè a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC se prevista dal contratto.
Vediamo quali sono i dati richiesti sia dalla lettera di disdetta in carta semplice che dal modulo precompilato dell’ente fornitore.
• Intestazione → indicare il destinatario: Nome ente e ragione sociale, indirizzo e numero civico, cap, città e provincia
• Oggetto → “Disdetta del contratto di ………………. relativo alla …………”
• Corpo del testo → indicare le generalità dell’intestatario della fornitura che vuole disdire, il numero della fornitura o del contratto e il luogo dove è stata allacciata (indirizzo residenza o domicilio)
• Comunicazione della volontà di disdire indicando gli estremi della fornitura del servizio e l’art. Del contratto sottoscritto che prevede questa possibilità.
• Indicazione dei recapiti ai quali far riferimento per eventuali comunicazioni: indirizzo dell’immobile dove era allacciata la fornitura e/o indirizzo PEC e/o numero di telefono.
• Indicazione indirizzo IBAN e intestazione per eventuali rimborsi.
• Facoltativo → formula da utilizzare in caso di necessaria restituzione apparecchi a noleggio: “Il sottoscritto provvederà entro 30 giorni dalla data di invio della presente a restituire, a mezzo pacco postale indirizzato a ……………………., gli apparecchi telefonici a noleggio di vostra proprietà in carico sulla linea telefonica sopra menzionata.”)
• Data e Firma
• Fotocopia documento d’identità
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