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Come regolarizzare la Colf, la Badante o il Lavoratore Agricolo?

1. INTRODUZIONE

Il DL Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto all’art. 110 bis la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare i propri lavoratori, purché ricoprano ruoli di colf (lavoratori domestici), badanti (assistenti alla persona), oppure lavoratori agricoli o allevatori e ha lo scopo di tutelare la salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

2. QUALI SETTORI SPECIFICI RIGUARDA L’ART. 110 BIS DEL DL RILANCIO?

Le disposizioni di cui all’art. 110 bis si applicano ai seguenti settori di attività: 

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; 

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

3. COSA PREVEDE L’ART. 110 BIS?

L’art. 110 bis del DL Rilancio rubricato “Emersione di rapporti di lavoro” al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari prevede la regolarizzazione dei lavoratori mediante il versamento di diversi contributi da parte del datore di lavoro anche in base alla tipologia di lavoratore

1. Il primo contributo di cui al comma 1  riguarda lavoratori italiani e stranieri → I datori di lavoro devono versare un contributo forfettario di 400 euro per poter presentare l’istanza per regolarizzare lavoratori italiani o stranieri. In quest’ultimo caso, i lavoratori stranieri devono possedere almeno uno dei due requisiti seguenti, cioè:

    ◦ devono essere stati “sottoposti a rilievi fotodattiloscopici”, cioè devono essere stati foto-segnalati in Italia prima dell’8 marzo 2020;

  ◦ devono aver soggiornato senza interruzioni nel territorio nazionale fino a tale data, in virtù di dichiarazione di presenza ai sensi della legge n. 68 del 2007. 

In entrambi i casi i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

I datori di lavoro dovranno altresì versare un ulteriore contributo forfettario per le somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui misura verrà determinata con un successivo decreto ministeriale.

2. Il secondo contributo, di cui al comma 2, riguarda la categoria di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 In questo caso il datore di lavoro, versando un contributo da 160 euro, potrà presentare domanda al Questore per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza valido per la ricerca di lavoro. Se nel frattempo il migrante avrà trovato occupazione e potrà provare l’assunzione, il suo permesso potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Entrambe le istanze, di cui al comma 1 e 2, potranno essere inviate dal 1° giugno al 15 luglio 2020, ai seguenti enti, in base alla tipologia del lavoratore:

  • INPS per i lavoratori italiani o per cittadini di uno Stato dell’Unione Europea;

  • Sportello unico per l’immigrazione per la prima istanza relativa a lavoratori italiani e stranieri;

  • Questura per il rilascio del permesso di soggiorno, per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto.

4. QUANDO LA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO E’ INAMMISSIBILE?

• È inammissibile la domanda presentata da un datore di lavoro che sia stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reclutamento di persone da avviare alla prostituzione.

 • È inammissibile altresì l’istanza del datore di lavoro che non sottoscrive il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o che successivamente non assume il lavoratore straniero, salvo che provi la forza maggiore, cioè eventi a lui non imputabili.

5. QUANDO LA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL LAVORATORE STRANIERO E’ INAMMISSIBILE?

Non sono ammessi gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione, i segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, ed i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i seguenti reati inerenti: gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione o di minori per attività illecite; nonché quelli considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 

6. QUALI SONO LE COSIDDETTE IMMUNITA’ PREVISTE PER IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE, NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO?

In cambio della regolarizzazione, in base al comma 14:

    • per i lavoratori vengono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, a meno che non si tratti di fatti di cui alle ipotesi di inammissibilità sopra descritte per i quali la sospensione non opera;

    • per i datori di lavoro si sospendono i procedimenti concernenti l’impiego dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, “anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.

Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

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