Fase 2: Quali sono le disposizioni per la riapertura delle attività del DPCM del 17 maggio 2020?
1. CHI RIAPRE? VEDIAMO LE RIAPERTURE DELLE SINGOLE ATTIVITA’ DATA PER DATA
Ieri, 17 maggio 2020, il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm sulla Fase 2 che sarà valido a partire da oggi lunedì 18 maggio.
Il provvedimento contiene:
• gli allegati che fissano i dettagli delle nuove regole;
• le linee guida delle Regioni sulle riaperture.
In particolare:
• Dal 18 maggio → riaprono bar, ristoranti, pizzerie, negozi, parrucchieri, estetisti, musei e stabilimenti balneari sulla base di protocolli approvati dalle regioni e a patto che queste ultime monitorino costantemente la curva epidemiologica.
• Dal 20 maggio → dovrebbero riaprire le autoscuole secondo quanto affermato dal ministero dei Trasporti.
• Dal 25 maggio → riaprono palestre, piscine e centri sportivi.
• Dal 15 giugno → riaprono cinema, teatri e centri estivi. Sempre con adeguati protocolli di sicurezza.
• Per la ripartenza della Serie A di calcio, il premier ha detto che sono necessarie ulteriori verifiche, anche al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
2. QUALI SONO LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE RIAPRIRANNO?
Inizialmente le attività commerciali quali bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, spiagge, negozi al dettaglio avrebbero dovuto riaprire sulla base dei criteri, molto stringenti, forniti dall’Inail. A seguito delle numerose critiche ricevute, le attività riapriranno in base a un protocollo meno “rigido” a cui hanno aderito tutti i governatori regionali.
Resta ferma la sospensione delle attività che non rispettino i protocolli le linee guida regionali.
Vediamo le principali regole divise per settori:
• Per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande: ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, catering gli obblighi sono i seguenti:
◦ informare adeguatamente i clienti sulle misure di prevenzione, in lingua comprensibile anche per quelli di diversa nazionalità;
◦ impedire l’accesso ai clienti con temperatura > 37,5 °C;
◦ mettere a disposizione dei clienti e per il personale prodotti igienizzanti all’entrata e in prossimità dei servizi igienici – che dovranno essere puliti più volte al giorno;
◦ privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. Tuttavia tra familiari e congiunti la distanza potrà essere minore;
◦ privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
◦ la consumazione a buffet non è consentita; la consumazione al banco è possibile solo se si rispetta la distanza di 1 metro;
◦ il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere all’igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche – prima di ogni servizio al tavolo;
◦ favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
◦ i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non saranno seduti al tavolo.
• I parrucchieri → lavoreranno solo su prenotazione e dovranno assicurare un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Per entrambi operatore e cliente c’è l’obbligo di indossare la mascherina. Per gli estetisti/e si aggiunge obbligo di visiera protettiva e mascherina FFP2, senza valvola. Gli obblighi per la riapertura in capo a parrucchieri, estetisti, barbieri nel dettaglio sono i seguenti:
◦ predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
◦ consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
◦ in caso di temperatura rilevata > 37,5 °C, dovrà essere impedito l’accesso al cliente interessato;
◦ i clienti potranno permanere all’interno dei locali solo per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio o trattamento, e comunque, se contemporanea ad altri clienti, limitata in base alla capienza del locale;
◦ riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti;
◦ l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
◦ mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani;
◦ eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
◦ l’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (FFP2, guanti, grembiuli per l’operatore);
◦ in particolare per i servizi di estetica che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola; nonché procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli/guanti possibilmente monouso per gli estetisti;
◦ assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro, accessori, nonché delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici;
◦ favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
◦ sono vietati l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio;
◦ la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani;
◦ In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
• Nei mercati saranno consentiti ingressi contingentati e scaglionati in modo che sia garantito in tutte le attività il distanziamento interpersonale; in particolare è obbligatorio:
◦ mettere a disposizione dei clienti gel per la disinfezione delle mani, in special modo, accanto ai sistemi di pagamento;
◦ l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
◦ l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
◦ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
◦ Il ruolo dei comuni per i mercati→ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, nonché adottare idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi. Ad esempio prevedendo: a) Corsie mercatali a senso unico; b) Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento; c) Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; d) Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. e) Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati. Misure a carico del titolare di posteggio: a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; b) è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; f) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per toccare e scegliere in autonomia la merce; g) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
• Nei negozi e nel settore di vendita al dettaglio è obbligatorio:
◦ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
◦ nei supermercati e nei centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
◦ prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
◦ garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
◦ in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
◦ i clienti e i lavoratori in caso di interazione con questi devono sempre indossare la mascherina;
◦ l’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche – prima e dopo ogni servizio reso al cliente;
◦ assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
◦ favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;
◦ la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
• Nelle palestre va assicurato almeno 1 metro di distanza tra le persone mentre non svolgono attività fisica, almeno 2 metri durante l’attività fisica. In particolare, è necessario:
◦ predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
◦ redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, cioè con prenotazione, e regolamentare gli accessi in modo da evitare assembramenti e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
◦ che nel caso in cui venga rilevata la temperatura corporea > 37,5 °C, venga impedito l’accesso all’utente/cliente;
◦ organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro. Ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere, anche regolamentando l’accesso agli stessi.
◦ regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica;
◦dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita;
◦ dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura deve assicurare la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati;
◦ divieto di utilizzo degli attrezzi e delle macchine che non possono essere disinfettati;
◦ disinfezione della struttura durante la giornata e a fine giornata;
◦ non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
◦ utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo;
◦ tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
◦ per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
▪ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti e inoltre almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
▪ aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso;
▪ nel caso di locali privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
▪ per gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio – quali corridoi, zone di transito o sale di attesa, è necessario adottare opportune misure organizzative al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone;
▪ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
▪ Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
▪ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
▪ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
• Nelle piscine pubbliche, nonché per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive agriturismi e camping – ad esclusione, delle piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare – è obbligatorio:
◦ predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica;
◦ impedire l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
◦ divieto di accesso del pubblico alle tribune, nonché di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;
◦ redigere un programma delle attività il più possibile pianificato per evitare aggregazioni e regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
◦ privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
◦ organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere);
◦ tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
◦ dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani;
◦ la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto;
◦ regolamentare la disposizione delle attrezzature – cioè sedie a sdraio, lettini – attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;
◦ al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore e in caso di non conformità dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione;
◦ prima dell’apertura della vasca e durante tutta l’apertura della piscina al pubblico almeno con cadenza mensile dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio;
◦ dovranno essere rispettate altresì le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina, ossia: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi;
◦ regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature, cioè sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.;
◦ le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, o comunque ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente;
◦ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione;
◦ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi;
◦ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
• Stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere → il distanziamento sarà assicurato garantendo una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Indicativamente la distanza tra ombrelloni dovrà essere di circa 3-3,5 metri. Mentre tra lettini o sedie a sdraio deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri. In particolare, è obbligatorio:
◦ predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Sarà necessario l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato, cioè lo steward di spiaggia che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
◦ è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto;
◦ privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
◦ impedire l’accesso agli utenti che abbiano temperatura rilevata > 37,5 °C;
◦ la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche – ad esempio schermi; o altrimenti il personale dovrà indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
◦ riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
◦ assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia – per file orizzontali o a rombo;
◦ tra le attrezzature di spiaggia – lettini, sedie a sdraio – quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m;
◦ regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto; nonché delle attrezzature come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni sia ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, sia ad ogni fine giornata;
◦ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate. È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia – come racchettoni – o in acqua – nuoto, surf, windsurf, kitesurf – possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra – come beach-volley, beachsoccer – sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
3. COSA E’ POSSIBILE FARE DAL 18 MAGGIO?
Sarà possibile:
• incontrarsi con gli amici – oltre che ai congiunti – e riprendere la vita sociale con le seguenti precauzioni:
◦ indossando sempre la mascherina al chiuso e qualora non sia possibile rispettare le distanze, anche all’aperto;
◦ evitare di formare assembramenti;
◦ rispettare la distanza di un metro.
• spostarsi all’interno della regione senza autocertificazione.
Gli spostamenti saranno liberi. È questo quanto sancito dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 15 maggio.
4. COSA SARA’ POSSIBILE FARE DAL 3 GIUGNO? GLI SPOSTAMENTI INTERREGIONALI E INTRACOMUNITARI
• Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi:
◦ tra una regione e l’altra – con autocertificazione – per stato di necessità, salute e lavoro.
◦ all’interno dell’Ue, area Schengen – compresa la Svizzera – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
5. QUAL E’ IL RUOLO DELLE REGIONI?
Ogni regione “può introdurre misure ampliative o restrittive” in maniera autonoma, anche monitorando la curva epidemiologica. Le Regioni si stanno muovendo in modo non omogeneo anche a seconda della proprie esigenze:
• La Liguria, infatti, ha anticipato al 18 maggio l’apertura delle palestre;
• La Lombardia l’ha posticipata al 1° giugno;
• Il Piemonte ha annunciato un rinvio al 23 maggio del via libera ai ristoranti.
In ogni caso, resta una “clausola di salvaguardia dello Stato”, che in caso di risalita delle curva epidemiologica “può intervenire”, in luogo delle Regioni.
È previsto un vero e proprio “piano nazionale di monitoraggio” per tenere sotto controllo la curva epidemiologica: le Regioni con monitoraggio e relative comunicazioni quotidiane consentono di intervenire con misure specifiche in luoghi circoscritti, qualora si rendessero necessari specifici interventi.