CONGEDO PAPÀ 2021: COSA CAMBIA PER I LAVORATORI?
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Premessa
Sulla spinta della Direttiva Europea 18/2010 decisa a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il legislatore italiano, con la L. n. 92/2012, introduceva il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, usufruibili da parte del padre lavoratore dipendente in caso di nascita, adozione o affidamento.
Tali istituti sono stati rivisti e riformati nel tempo, fino ad arrivare ad oggi con le ultime novità e modifiche portate dalla Legge di Bilancio 2021.
2. Cosa prevede la legge?
Una delle prime modifiche alla legge 92/2012 risale al 2017, anno in cui il legislatore decideva di prorogare il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti non solo per le nascite ma anche per le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, garantendo, per l’anno solare 2018, l’aumento del suddetto congedo obbligatorio da 2 a 4 giorni.
Per l’anno solare 2019, invece, la legge di bilancio 2019 aumentava a 5 il numero dei giorni di congedo obbligatorio, con ulteriore aumento a 7 giorni con la legge di bilancio 2020.
Per l’anno solare 2021, vi è stata una ulteriore modifica: il numero dei giorni di congedo obbligatorio sono saliti a 10. Ma non solo. La legge di bilancio 2021 ha ampliato la tutela del congedo, prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo obbligatorio può essere fruito dai padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2021.
3. Decorrenza e durata
Il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo e, pertanto, è aggiuntivo a quello della madre in quanto spetta al padre a prescindere dal diritto di congedo riconosciuto e fruito dalla madre stessa. Di conseguenza, è fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozioni o di affidamento), anche in concomitanza del congedo fruito dalla madre lavoratrice o successivamente ad esso, purché entro il limite temporale sopra specificato.
Nello specifico, ai padri lavoratori dipendenti spettano:
- 7 giorni di congedo obbligatorio – da godere anche in via non continuativa – in caso di parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- 10 giorni di congedo obbligatorio, – da godere anche (e sempre) in via non continuativa – in caso di parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
3.1 Congedo facoltativo
Oltre al congedo obbligatorio, va menzionato anche il congedo facoltativo, fruibile da parte del padre lavoratore dipendente a condizione che la madre lavoratrice non fruisca degli altrettanti giorni del proprio congedo di maternità – con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.
Va da sé che il congedo facoltativo, rispetto al congedo obbligatorio, non può configurarsi come diritto autonomo bensì come diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente.
Attenzione! Il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre, comunque, entro il 5° mese dalla data di nascita del figlio.
4. Quanto spetta e come fare domanda
Il padre lavoratore dipendente, per poter usufruire dei congedi dovrà presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima del periodo interessato; e se richiesto in concomitanza del giorno della nascita, il preavviso sarà calcolato a partire dalla data presunta del parto.
Per quanto riguarda la retribuzione, il lavoratore avrà diritto, sia per i giorni di congedo obbligatorio sia per i giorni di congedo facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% dello stipendio.
4.1 Come fare domanda
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente dovrà comunicare le date di fruizione al datore di lavoro in forma scritta.
La domanda potrà essere presenta on-line, attraverso il portale web Inps dedicato, sia autonomamente che tramite
- Contact center, utilizzando i recapiti telefonici messi a disposizione sul sito internet,
- enti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Dott.ssa Adriana Valentino