CONTO CORRENTE IMPIGNORABILE!! ESISTE?
1. Introduzione
Il pignoramento è un atto giudiziario avente come unico obbiettivo quello di avviare un processo di espropriazione forzata, finalizzato a vincolare i beni del debitore per soddisfare un diritto di credito del creditore procedente – nonché di tutti gli altri creditori che dovessero successivamente intervenire nel processo esecutivo.
Esistono 3 diverse forme di pignoramento che il nostro sistema legislativo regolamenta; nello specifico:
• pignoramento immobiliare, avente ad oggetto beni immobili,
• pignoramento mobiliare, riguardante, invece, beni mobili,
• pignoramento presso terzi, avente, infine, ad oggetto crediti o beni del debitore stanti nelle disponibilità di terze persone (l’esempio più vicino a noi riguarda il pignoramento del saldo creditorio di un conto corrente bancario intestato al debitore).
Sotto l’aspetto puramente formale, l’atto di pignoramento si sostanzia in un’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore affinché quest’ultimo non agisca in maniera tale da sottrarre, alla garanzia del credito indicato nell’atto, i beni assoggettati alla espropriazione forzata, nonché i frutti di quei beni stessi
Tra le tre forme di pignoramento su menzionate, la più temuta riguarda senza ombra di dubbio il pignoramento presso terzi – e più nello specifico, il pignoramento di un conto corrente bancario.
2. Cosa vuol dire pignorare un conto corrente?
Il pignoramento di un conto corrente rientra tra le procedure giudiziarie utilizzate allo scopo di recuperare un credito. Esso può trovare esecuzione sia verso un deposito bancario sia verso un deposito postale.
Ma in quali casi si arriva al pignoramento di un conto corrente?
Nel momento in cui il debitore non dispone di beni immobili o beni mobili da mettere a garanzia di un credito.
Va da sé che pignorare un conto vuol dire, in via del tutto concreta, vedersi bloccare la disponibilità del saldo presente su di esso – bancario o postale che sia -.
In che modo avviene tale blocco?
Con un’intimazione notificata alla banca o alle poste presso cui il debitore detiene il conto corrente, a seguito della quale detti istituti dovranno vietare al debitore stesso qualsivoglia prelievo di danaro.
Ma esistono casi in cui un conto corrente possa risultare impignorabile?
La risposta a questa domanda ci viene data a seguito dell’analisi di 3 differenti realtà:
1. possibile impignorabilità di un conto corrente nazionale
2. casi (possibili) di pignorabilità parziale
3. possesso di conti correnti on-line, anche servendosi di banche estere
3. Impignorabilità di un conto corrente nazionale
Nella realtà formale non esistono conti correnti nazionali impignorabili, ossia conti che possano aggirare l’ordine esecutivo di un giudice. Tuttavia, vi sono 3 casi in cui anche il conto nazionale può risultare impignorabile.
Nello specifico:
a) Saldo negativo o inferiore alla somma intimata
L’ipotesi più banale vede l’esistenza di un conto corrente con saldo negativo o con poco credito al suo interno. Potrebbe, infatti, essere sconveniente per il creditore procedere al recupero di poche centinaia di euro laddove le spese di bollo e avvocatura risultino più alte del beneficio.
Non va, però, dimenticato un dato molto importante: seppur pochi, i soldi presenti sul conto corrente resteranno bloccati per un lasso di tempo che può variare dai 15 ai 45 giorni, con la conseguenza che il debitore non potrà disporne.
b) Conto affidato
Una seconda ipotesi, concreta e molto ricorrente, riguarda i casi di conto corrente affidato.
Il correntista, beneficiario di una linea di credito a mezzo fido bancario, non potrà mai vedersi pignorata la disponibilità di quello stesso fido in quanto le somme di cui egli dispone sono solo concesse (o, meglio, “prestate”) in suo favore dalla banca – unica reale proprietaria dei soldi.
Attenzione: l’impignorabilità riguarderà anche eventuali versamenti effettuati sul conto affidato, successivi all’atto di pignoramento, sempre che non vi sia il superamento del saldo zero.
c) Pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, assicurazione sulla vita
Il terzo ed ultimo caso di impignorabilità di un conto corrente si ha nei casi in cui l’unico conto pignorabile venga utilizzato per accreditarvi rendite di assicurazioni sulla vita, pensioni di invalidità o assegni di accompagnamento per disabili.
Anche qui, però, vi è da fare una precisazione: l’impignorabilità riguarderà, solo e soltanto, le tre voci suddette; di conseguenza, qualsiasi altro reddito differente potrà essere soggetto a pignoramento.
4. Pignorabilità/impignorabilità parziale
La pignorabilità/impignorabilità parziale riguarda i casi in cui è possibile pignorare solo parte delle somme presenti su di un conto corrente.
Sono 2 le ipotesi di impignorabilità parziale.
Nello specifico:
a) conto cointestato: in caso di conto corrente cointestato con un coniuge o con altro soggetto, il pignoramento sarà nella misura del 50% di quanto presente sul conto.
Attenzione! Vi sono casi in cui, nonostante la cointestazione, il pignoramento può comportare il congelamento di tutto l’importo presente su di un conto corrente, e non solo del suo 50% (ad esempio, è facile che ciò accada con i conti BancoPosta). Non solo. Una volta avvenuto il congelamento improprio di una parte del conto, il suo sblocco potrebbe non essere immediato;
b) conto in cui vi è accredito di stipendio o pensione: in tal caso, si pone una fondamentale distinzione tra la giacenza presente sul conto al momento del pignoramento e le mensilità successive al pignoramento stesso.
Per quanto riguarda la giacenza media, il blocco delle somme presenti su di un conto corrente sarà possibile solo per la parte eccedente i 1.347 € di giacenza. In merito, invece, alle mensilità successive al pignoramento, il blocco potrà riguardare solo 1/5 della retribuzione totale.
Quanto detto, però, vale solo per i redditi da lavoro dipendente e per le pensioni. Diversamente, i conti correnti dei titolari di P. Iva possono essere pignorati in toto, e senza alcun limite.
5. Possesso di conti correnti on-line, anche servendosi di banche estere
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha stabilito delle norme particolarmente dettagliate con riguardo allo scambio di informazioni interbancarie; norme che, proprio come per il possesso di conti correnti nazionali, avrebbero lo scopo di rendere (formalmente) impossibile l’impignorabilità di un conto corrente estero.
Tuttavia, è bene sapere che il pignoramento di un conto estero, soprattutto se on-line, è molto più complesso del pignoramento di un conto nazionale, se non fosse per il fatto che il creditore pignorante avrebbe maggiori oneri, come far tradurre gli atti in lingua italiana, nominare avvocati specializzati, occuparsi di notifiche internazionali. Dunque, tutte incombenze per nulla economiche.
A quanto detto, vanno aggiunte ulteriori 3 osservazioni:
• la prima con (ovvio) riguardo alle regole relative allo “scambio di informazioni interbancarie”, regole che hanno vigore in tutti i paesi cd. white list, non essendo, invece, obbligatorie per i paesi offshore (o paesi black list).
Senza alcun dubbio il correntista italiano, quale detentore di conto corrente estero, avrà altri obblighi fiscali da rispettare – trasparenza, monitoraggio fiscale, compilazione del quadro RW in dichiarazione dei redditi – ma, in linea generale, la pignorabilità di un conto aperto in Paesi nei quali non vi è scambio di informazioni interbancarie è sicuramente più complesso, perché più complessa sarà la sua individuazione;
• prescindendo dalle differenze normativo-fiscali esistenti tra i paesi with list e black list, può risultare sempre utile l’attivazione di almeno due conti on-line, il primo per lavoro, col quale effettuare e ricevere pagamenti; il secondo, di cui nessuno conosce l’iban, sul quale trasferire via via le provviste. Il creditore pignorante, per la scoperta di un conto corrente “nascosto”, dovrà effettuare ricerche particolarmente approfondite, con tutti i costi e gli oneri che ne derivano (e che, facile pensare, lo facciano desistere dal proseguire);
• inoltre – ed infine -, l’apertura di più conti correnti on-line può essere utile anche al fine di abbassare la giacenza media di ognuno di essi ad un importo non superiore a 5.000€, così da alleggerire gli obblighi dichiarativi sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista della diversificazione.
5.1 Quattro possibili conti on-line
Volendo individuare, tra i tanti, alcuni dei migliori conti correnti on-line da poter utilizzare al fine di proteggere e diversificare i “propri liquidi”, è possibile menzionare:
– Paypal e Stripe, utili e veloci per ricevere pagamenti, essendo, invece, più complesso il loro utilizzo per il versamento di contante,
– SisalPay, molto utile per effettuare depositi pecuniari – depositi davvero semplici, che possono essere effettuati persino in tabaccheria -,
– Revolut ed N26, quali conti on-line esteri, aventi sede, rispettivamente, in UK e Germania.
Avv. Carlo Alberto Micheli
Dott.ssa Adriana Valentino