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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FINALMENTE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!

1. Introduzione

Il decreto Rilancio ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.
Tra queste, il contributo a fondo perduto: una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione telematica di una apposita istanza.
In particolare, il contributo verrà erogato ai titolari di P.Iva in base alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Vediamo nello specifico tutte le caratteristiche del provvedimento!

2. Chi sono gli aventi diritto?

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di P.Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che sono titolari di reddito agrario.
Nello specifico, i requisiti per richiedere il contributo sono:

a) conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di €.
Attenzione:
• per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio),
• se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di € per l’accesso al beneficio riguarderà la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività,
• per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (come, agriturismi o allevamenti), occorre far riferimento all’ammontare del volume di affari come dichiarato nel modello di dichiarazione Iva 2020 (dunque, per il periodo d’imposta 2019) – qualora il dichiarante non fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva, andrà semplicemente considerato l’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’anno 2019,
• il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività d’impresa della persona fisica deceduta: in tal caso, se la prosecuzione è avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento sia alle proprie dichiarazioni dei redditi sia a quelle del deceduto;

b) ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,
• qualora l’erede avesse proseguito l’attività di un contribuente deceduto in data successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 andrà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Diversamente, se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 andrà determinato con riferimento ad entrambe le P.Iva (dunque, sia del deceduto che dell’erede);

c) inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

d) domicilio fiscale o sede operativa situati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

2.1 Chi NON può fare richiesta del contributo?
Il contributo a fondo perduto non spetta a:
– soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo,
– soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, ad eccezione delle P.Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti,
– enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir,
– intermediari finanziari e società di partecipazione,
– professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,
– soggetti che hanno diritto a bonus professionisti e bonus lavoratori dello spettacolo.

3. Quanto spetta di contributo?

In base a quanto previsto dal provvedimento, l’ammontare del contributo deve essere calcolato applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.
Nello specifico spetterà il:
20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila € nel periodo d’imposta 2019,
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila € e fino a 1milione di € nel periodo d’imposta 2019;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1milione di € e fino a 5milioni di € nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto, comunque, non sarà mai:
– inferiore a 1.000€ per le persone fisiche
– inferiore a 2.000€ per le persone giuridiche.

4. Come fare richiesta

Le istanze per il contributo a fondo perduto potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020 – solo nel caso in cui il soggetto richiedente fosse un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto.
Le modalità per trasmettere le istanze sono solo informatiche.
Si potrà utilizzare sia il software di compilazione utilizzato per trasmettere le dichiarazioni dei redditi (in tal caso sarà possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione), sia una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi (in tal caso si potrà trasmettere un’istanza alla volta).
Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato) dovrà:
a) accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID, le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi,
b) cliccare sul link Fatture e Corrispettivi presente nella home page della sua scrivania,
c) cliccare sul link Contributo a Fondo Perduto presente nella home page del portale Fatture e Corrispettivi,
d) cliccare sul link Predisponi e invia istanza (o Rinuncia),
e) inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto Invia istanza.
Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo telematico al file.

Al contempo, il sistema effettuerà una serie di controlli formali sui dati presenti nella domanda inviata:
– in caso di esito negativo dei controlli, il richiedente riceverà una ricevuta di scarto (in tal caso, potrà trasmettere una seconda istanza sostitutiva così da correggere eventuali errori),
– in caso di esito positivo dei controlli, lo stesso riceverà una prima ricevuta attestante la sola presa in carico dell’istanza per i successivi controlli approfonditi.
All’interno della procedura web presente nel portale Fatture e Corrispettivi, il soggetto richiedente potrà verificare in qualsiasi momento l’esito dell’istanza trasmessa.
Dopo la prima ricevuta di presa in carico, il sistema dell’Agenzia dell’Entrate effettuerà dei successivi controlli più approfonditi, al termine dei quali vi sarà l’emissione di:
ricevuta di scarto, in caso di esito negativo,
accoglimento dell’istanza, in caso di esito positivo – con l’esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull’Iban indicato nell’istanza, in favore del beneficiario/richiedente.
Una volta terminata l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento, non sarà più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una eventuale rinuncia al beneficio.

4.1 Cosa dovrà contenere l’istanza?
L’istanza dovrà contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica o nel caso di minore/interdetto), nonché l’Iban del conto corrente su cui verrà accreditata la somma.
Attenzione, l’Iban del conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

 5. Possibilità di restituzione del contributo

Qualora, dai controlli suddetti, dovesse emergere che il contributo fosse stato in tutto o in parte erogato impropriamente a causa di dichiarazioni mendaci poste dal richiedente, l’Agenzia delle Entrate potrà procede alle attività di recupero del contributo, irrogando anche una sanzione pecuniaria calcolata rispetto al caso di specie.
Il soggetto che ha percepito il contributo potrà regolarizzare l’indebita percezione restituendolo spontaneamente mediante modello F24, senza alcuna possibilità di compensazione.

 

Se ritieni di poter beneficiare del contributo a fondo perduto, non esitare a chiedere assistenza ad un esperto del settore che possa aiutarti a non commettere errori!

 

Scarica qui la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate!

A presto!

Dott.ssa Adriana Valentino 

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