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DANNO IMMAGINE

DANNO ALL’IMMAGINE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: ECCO QUANDO PUÒ CONFIGURARSI SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE

1. Introduzione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 2968/2021 dell’8.2.2021 – si è pronunciata in merito ai profili probatori del danno all’immagine professionale.

Il caso riguarda un Notaio che è stato convenuto in giudizio da un ex dipendente per il pagamento di differenze retributive. Il Notaio costituitosi nel procedimento ha chiesto a sua volta il risarcimento del danno nei confronti dell’ex dipendente per aver danneggiato l’immagine propria e quella dello studio professionale.

Dalla lettura della citata ordinanza – che accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata dal suddetto professionista – emerge che “la reputazione del Notaio può dirsi compromessa, quindi sussiste il diritto al risarcimento, quando il dipendente ha tenuto una condotta che ha causato al professionista l’applicazione di una sanzione penale”.

Pertanto, il dipendente infedele addetto alla contabilità è stato condannato al risarcimento del danno in favore del Notaio per avergli danneggiato la reputazione.

Nella fattispecie, il dipendente non aveva provveduto ai regolari versamenti fiscali e previdenziali, dando così luogo all’applicazione di una sanzione penale a carico del professionista datore di lavoro.

2. Il caso concreto

Un ex dipendente contabile di uno studio notarile ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Notaio per chiedere il pagamento di alcune differenze retributive, in seguito al licenziamento.

Al contempo al Notaio è stato notificato un decreto penale di condanna “per omesso versamento all’INPS delle ritenute mensili per i dipendenti perché l’addetto alla contabilità dello Studio professionale – poi licenziato per gli illeciti commessi – non aveva provveduto ai regolari versamenti fiscali e previdenziali.

Nel giudizio proposto dal dipendente “infedele” per il riconoscimento in suo favore delle differenze retributive, il citato professionista ha chiesto al Giudice, tramite domanda riconvenzionale, di condannare l’ex dipendente al risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine arrecati allo Studio.

Il professionista in questione ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di quest’ultimo, volta a conseguire il risarcimento del danno risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, arrecati all’attività e all’immagine professionale all’immagine a causa degli omessi versamenti fiscali e previdenziali.

Nei vari gradi di giudizio è emerso peraltro che l’ex dipendente:

  • aveva annotato sul libro cassa i pagamenti, come avvenuti;
  • aveva consegnato al commercialista e al consulente del lavoro le deleghe di pagamento quietanziate, di cui solo successivamente si è scoperta la falsità.

In particolare:

  • il giudizio di primo grado si è concluso con l’accoglimento parziale sia della domanda principale, quanto alle differenze retributive, sia di quella riconvenzionale, relativa al risarcimento;
  • il giudizio di appello si è concluso con la parziale riforma della decisione impugnata, ossia il lavoratore è stato condannato al pagamento della somma di 90 mila euro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di euro 30 mila quale ristoro per il danno all’immagine risentito dal Datore di lavoro;
  • dinanzi alla Corte di Cassazione il ricorso esperito dal lavoratore è stato rigettato. Gli Ermellini, infatti, hanno condiviso la valutazione espressa dal Collegio di merito e pertanto hanno condannato il lavoratore al risarcimento del danno in favore del Notaio.

3. Le ragioni della decisione

Gli Ermellini, per quanto è qui d’interesse, chiosano: «La Corte di merito, all’esito di una approfondita ricognizione delle acquisizioni probatorie devolute alla sua cognizione, ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo scrutinio con argomentazioni congrue e conformi a diritto.

Come fatto cenno nello storico di lite, il giudice del gravame ha fatto leva sulle testimonianze acquisite per accertare che il ricorrente maneggiava il contante e deteneva le chiavi della cassaforte di studio, si occupava dei versamenti in banca e della gestione cassa; ha poi rimarcato che “il controllo delle entrate e delle uscite dello studio notarile avveniva periodicamente tra il T. e l’A. sulla scorta del brogliaccio, la cui compilazione e redazione veniva effettuata unicamente dal dipendente, il quale poi lo esibiva al notaio per il rendiconto”; ha valorizzato la medesima affermazione del dipendente di non aver effettuato pagamenti per l’anno 2007 apponendo sui modelli F24 un timbro della Banca custodito presso lo studio in modo da far figurare il pagamento come avvenuto; ha fatto richiamo agli esiti della espletata CTU alla cui stregua era stata acclarata, sulla scorta della documentazione acquisita, “l’effettiva omissione dei pagamenti che rientravano nelle specifiche mansioni del T. e che erano apparentemente attestati dalle deleghe falsificate“; le evidenze documentali ed i riscontri peritali collimavano, poi, con le dichiarazioni rese dal commercialista del notaio, il quale aveva riferito che proprio a causa delle comunicazioni di irregolarità che lo studio aveva ricevuto, era stato verificato che non vi era corrispondenza fra le deleghe, recanti firma e timbro della banca, e le comunicazioni di irregolarità provenienti dalla Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

Nell’ottica descritta è, quindi, pervenuto alla conclusione che l’articolato compendio probatorio aveva imposto l’evidenza della sussistenza di un ammanco di cassa nella misura complessiva di Euro 90.735,55, ascrivibile al comportamento infedele dell’impiegato che alla gestione della cassa era addetto.

In tal senso è da ritenere priva di pregio la doglianza sollevata con il quinto motivo, in relazione alla contestata violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onus probandi, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per aver ritenuto non dimostrata da parte ricorrente, la circostanza che il denaro fosse rimasto in cassa o prelevato da terzi. […]».

Disattesi, dunque, i dubbi sollevati dal ricorrente in merito alla corretta ripartizione dell’onere probatorio tra le parti ad opera Giudice dell’appello, il Collegio di legittimità ha ricordato che il danno all’immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità (cioè dinanzi alla Corte di Cassazione), sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé (v., fra le altre, Cass. n. 7594/2018 e n.19434/2019).

Una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione – come accaduto nel caso di specie -costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una determinata condotta abbia cagionato un danno non patrimoniale.

Nel caso concreto, la decisione impugnata – cioè quella emessa dalla Corte di Appello – valutando il pregiudizio risentito dal Datore di lavoro-Notaio, ha mostrato di avere preso in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commessa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto e all’incidenza che la condotta illecita posta in essere dal dipendente aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, «in considerazione della importanza e delicatezza del ruolo ricoperto».

Si tratta – per la Suprema Corte – «di un giudizio in cui si è tenuto conto di tutte le circostanze allegate per valutare il danno all’immagine derivato dall’illecito, con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità della reputazione».

In conclusione, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore, che, per l’effetto, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (cioè quello dinanzi alla Corte di Cassazione).

Avv. Marialetizia Polizzi

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