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IL FUTURO DELL’E-COMMERCE 2019 – 2021

L’ E-Commerce in poco tempo è diventato la nuova corsa all’oro del futuro, però fino ad’adesso solo grossi gruppi o multinazionali hanno avuto vantaggi economici “giganteschi”, grazie anche alla mancanza di normative che avvantaggiassero le imprese minori. Vediamo in questo Blog di spiegarvi quali sono i cambiamenti che contraddistingueranno questa nuova forma di business che sicuramente agevolerà l’operato di imprese minori.

A far data dal primo gennaio 2021 sarà pienamente effettiva la riforma IVA sul commercio elettronico di beni e servizi questa riforma prende origine dalla direttiva 2455 del 2017 stipulata in sede Europea questa direttiva comporterà notevoli modifiche per chi esercita attività di Commercio elettronico.

A chi è rivolto

il primo gennaio 2019 segna l’inizio della prima tranche di applicazione di recepimento della direttiva 2455 e 2017 riguardante il commercio elettronico di beni e servizi e questa prima trance lo fa riguardando servizi digitali e servizi cosiddetti di e-commerce diretto, sono quei servizi che sono effettuati totalmente attraverso il canale multimediale quindi sia il perfezionamento del contratto che la fruizione del bene. Se penso a un videocorso, si tratta del pagamento effettuato tutto online accanto a questo anche quelli di telecomunicazione, Teleradio diffusione i così detti servizi TVE, TTE e Commercio Elettronico Diretto. Le aziende minori, che hanno importi e fatturati minori avranno il vantaggio di avere una semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici inoltre,  l’opportunità grazie al regime speciale di esenzione, di applicare la normativa sempre quella dello stato del prestatore e indipendentemente dai volumi.

Cosa accade dal 2019

Attualmente già in vigore dal 2015 c’è il regime Moss per chi effettua dei servizi digitali, resi a persone fisiche quindi a consumatori, non stiamo parlando dei servizi o le vendite rese ai clienti B2B per quelli c’è un’apposita normativa stiamo parlando in questo blog di servizi resi ai consumatori finali (B2C) quindi nell’ambito dei rapporti, dal primo gennaio 2015 è operativo in regime Moss, acronimo di Mini One stop Shop. Il regime Moss è uno strumento, un portale elettronico, che consente all’imprenditore di poter vendere servizi nei vari paesi dell’Unione Europea senza necessariamente identificarsi In ogni paese. Nel momento in cui si effettuano i servizi la regola generale IVA disciplina che l’IVA è dovuta dove il servizio è fruito, quindi un prestatore di servizio avrebbe l’obbligo teoricamente di aprire una partita IVA in Francia in Germania, ecc… il regime Moss consente questa pubblicazione di oneri amministrativi e fiscali attraverso questo portale che sostanzialmente viene aperto dal contribuente italiano il quale verserà l’IVA soltanto a questo portale e poi ci sarà in seguito la ripartizione, con l’obbligo però di conoscere quelli che sono i meccanismi e i funzionamenti delle imposte nei vari paesi. Norma in vigore dal 2015. Queste sono le novità concernenti dal primo gennaio 2019,  ma qual è il futuro del Commercio elettronico? Il Commercio elettronico si basa su queste novità perché la Direttiva 2455 avrà piena operatività a far data dal 2021 questa riforma vuole ridurre al minimo gli oneri connessi al commercio elettronico trasfrontaliero sia di beni che di servizi quindi cambierà anche tutta la disciplina dei beni e di serviz,i infatti la presenza dei vari regimi IVA diversi comporta notevoli costi di compliance di conoscenze fiscale di consulenza, attraverso l’adozione l’estensione di questo regime sulla falsariga del MOSS anche alle vendite di beni di ottenere questa semplificazione non essendo più necessaria l’identificazione non rilevando più quelle soglie annuali, attualmente nel commercio delle vendite a distanza ci sono delle soglie, 35.000 ad esempio in Belgio 100.000 in Germania superate le quali è necessario identificarsi in quel paese non superate le quali non è necessario l’ identificazione.

  • 1 Gennaio 2019 prima tranche fino al 2021
  • Norme che facilitano le imprese minori
  • Valevole per ogni operazione commerciale multimediale (Online, TV, ecc…)

Cos’è il MOSS

Trattandosi quindi ti rapporti B2C non è applicabile quei meccanismi tipici dell’imprenditore di Reverse Charge perché il consumatore finale non è un sostituto d’imposta e non può versare l’IVA, quindi era necessaria questa identificazione. Il MOSS (Mini One Stop Shop) invece è gestito interamente dall’amministrazione fiscale la quale provvederà a riscuotere e poi successivamente a ripartire. Ipotizziamo il caso in cui io italiano vendo in Francia piuttosto che in Germania anziché aprire la partita IVA in Francia Germania mi registro il Moss dichiaro attraverso la normale modulistica le vendite effettuate in Francia e in Germania con la relativa applicazione di quelli in posta e successivamente verso l’IVA e poi lo strumento gestione e amministrazione finanziaria provvederà a ripartire l’IVA nei vari paesi. Questo è un regime opzionale, nulla vieta che il prestatore di servizio si identifichi effettivamente come già avviene per chi effettua le vendite negli altri paesi superato un certo limite in questi paesi o chi ad esempio lavorando con Amazon stocca la merce nei vari paesi si identifica in quel paese finito cosa che comunque dovrai veramente fare questi servizi le situazioni ha sentito quindi l’esigenza di ridurre il carico fiscale di agevolare le aziende soprattutto minori come l’ha fatto con una normativa in vigore il primo gennaio 2019 che prevede che fintanto non si superano i €10000 al netto di IVA e questi non siano superati nell’anno precedente e nell’anno in corso si può direttamente applicare l’IVA del paese del prestatore di servizi. In deroga alla regola generale si applica l’IVA italiana se viene reso o venduto un servizio all’estero purchè non si superino i 10.000 €. Se vengono superati i 10.000€ i primi 10.000 € verranno assoggettati a IVA italiana e i successivi ad IVA del paese di destinazione. Questo se non siamo iscritti al MOSS.

  • NO Reverse Charge
  • Agevolazione applicabile per aziende che non superino € 10000 al netto d’IVA
  • Iscrizione al MOSS e tutto cambia

IL FUTURO DEI MARKETPLACE. AMAZON

Ecco con questa estensione ci sarà proprio l’inversione delle regole si smantella così il regime delle vendite a distanza e si sostituisce con il regime proprio dei servizi telecomunicazioni e-commerce diretto teleradiodiffusione. Il regime è esteso a tutte le forniture le vendite di bene intracomunitarie indipendentemente dal volume d’affari rese verso i consumatori quindi nell’ambito del B2C, un regime speciale per tutte le vendite rispetto ai consumatori derogando quello che attualmente è la disciplina della vendita a distanza senza necessiarità quindi di identificazione ovunque vengono superate quelle determinate soglie capiamo bene come per le imprese minori questo comporti un vantaggio importante. Infine la più significativa novità nell’ambito dell’e-commerce è per chi utilizza le Marketplace come ad esempio AMAZON. L’obiettivo della normativa e rendere conpartecipe Amazon piuttosto che altri Marketplace quale obbligato al pagamento dell’imposta perché non è stata garantita soprattutto per la presenza di numerosi imprese estere che hanno stabilito in Italia piuttosto che all’estero irregolare assolvimento degli obblighi Iva. La Direttiva imporrà quindi a queste Marketplace di essere obbligati al pagamento dell’IVA quindi che cosa succederà succederà che il venditore su Amazon piuttosto che venditore su un’altra Marketplace vengo momento in cui effettuerà la vendita al momento della riscossione si vedrà detratta l’IVA. Quindi automaticamente l’IVA verrà pagata da un sostituto e poi necessariamente verranno compensate le varie situazioni in ambito contabile quindi questa è un’importante novità che cambierà sconvolgerà un po’ l’assetto, basti pensare a nuovi regimi agevolati quindi ci sarà necessaria una agevolazione è una concertazione e un’armonizzazione per quanto riguarda lo storno per chi ha un regime fiscale diverso quindi sicuramente ce ne saranno da vedere delle belle fatto sta da capire che Il MOSS diventerà lo strumento generalizzato per le vendite a distanza quindi ci sarà proprio questa inversione, proprio un cambio di veduta fatto di vedere le Marketplace quale tendenzialmente sostituti d’imposta perché poi sarà difficile che la Marketplace eroghi il compenso e poi rimanga obbligato sostanzialmente la Marketplace tratterrà l’IVA sulle vendite questo avverrà sicuramente e questo è quello che prevede appunto la normativa che vedrà concluso il suo Iter nel 2021.

  • La normativa è applicabile solo per aziende B2C
  • MOSS è lo strumento di interscambio per le vendite a distanza
  • Marketplace come AMAZON tratterranno l’iva sulle vendite

Il consiglio si può dare in funzione di quello che uno vuole ottenere, puoi passare da un regime ordinario a quello forfettario solo se sei una ditta individuale, poi dipende se ti conviene economicamente, dato che i vantaggi di detrazioni fiscali si perdono in favore di un’aliquota fissa del 15% o 5% come Start-up. Posso dirti che se sei una Start-up, questo secondo me è il regime di partenza “migliore” per le caratteristiche che avrai già letto, se non lo sei, fatti due conti.

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