ESCLUSIONE SOCIO SRL: LE CAUSE DI ESCLUSIONE E COME FARE
Vuoi escludere un socio?
Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, il socio può essere escluso dalla società in due casi specificati dal codice civile:
- Mancata esecuzione del conferimento ancora dovuto;
- Giusta causa di esclusione prevista dall’atto costitutivo.
Con riguardo al caso di mancata esecuzione del conferimento ancora dovuto, si evidenzia che qualora la vendita della quota del socio inadempiente non possa essere attuata per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme già riscosse.
In tal caso, gli amministratori sono tenuti a comunicare l’esclusione al socio presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, e dal momento di tale comunicazione ha effetto l’esclusione.
In conseguenza dell’esclusione, il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente all’ammontare della quota di pertinenza del socio escluso.
Quest’ultimo può comunque proporre opposizione chiedendo da un lato l’accertamento della mancanza dei presupposti dell’esclusione e dall’altro la sospensione degli effetti dell’esclusione, mediante un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Venendo ad analizzare il caso di giusta causa di esclusione prevista dall’atto costitutivo, il codice civile segnatamente stabilisce che “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo [concernente il recesso del socio], esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”.
Le cause di esclusione del socio
In dottrina, sono state ritenute lecite clausole di esclusione, inserite nello statuto di srl, derivanti, ad esempio:
- dall’assoggettamento del socio a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- da gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo (ad esempio, violazione del divieto di concorrenza, ingiustificata e continua assenza del socio dalla vita sociale ecc.);
- dalla sopravvenuta incapacità personale (interdizione, inabilitazione o condanna penale del socio);
- dalla perdita di determinati requisiti soggettivi (ad esempio, iscrizione ad un albo professionale ecc.).
Il codice civile tace in merito alla procedura di esclusione. Nulla dice riguardo a chi debba prendere la decisione e con quali modalità, né in merito agli strumenti di tutela del socio escluso.
La lacuna andrà colmata dall’atto costitutivo, attraverso una attenta e dettagliata disciplina, necessaria per evitare incertezze interpretative e per limitare il contenzioso.
La decisione di estromissione del socio potrebbe essere demandata agli altri soci, i quali meglio di altri sono in grado di soppesare il costo-opportunità dell’operazione in relazione all’onere del rimborso della quota.
La deliberazione stessa potrebbe essere adottata dall’assemblea oppure essere rimessa al consiglio di amministrazione, prevista in tema di società cooperative.
Questa ultima ipotesi contrasta comunque con le competenze proprie degli amministratori riguardanti la gestione dell’attività economica.
Per meglio garantire il socio interessato al provvedimento da possibili abusi da parte dei soci, la decisione di espulsione potrebbe venire adottata da un organo “neutrale” quale il collegio dei probiviri o eventualmente il collegio sindacale.
Tale scelta statutaria potrà giustificarsi soprattutto in caso di compagine formata da due soli soci.
Per meglio conciliare gli interessi dei soci e l’esigenza di tutela del socio da estromettere, non si può escludere il concorso di più decisioni, ad esempio una deliberazione adottata dalla maggioranza dei soci con la ratifica successiva del collegio dei probiviri.
L’esclusione va debitamente motivata ed è opportuno che la stessa sia efficace decorso un dato lasso di tempo indicato nell’atto costitutivo.
Per quanto concerne il rimborso della quota del socio escluso, il socio estromesso ha diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale, avuto riguardo al valore di mercato di quest’ultimo.
Non si fa più riferimento al valore patrimoniale della società attestato dall’ultimo bilancio approvato, bensì del valore effettivo, inclusivo dell’avviamento.
Nulla osta, comunque, che l’atto costitutivo indichi precisi criteri estimativi per il computo del valore da corrispondere.
In caso di disaccordo sull’ammontare da liquidare, la determinazione dello stesso è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
La liquidazione della quota potrà avvenire attraverso diverse modalità, quale l’acquisto della stessa da parte degli altri soci, i quali potranno far valere un diritto di opzione in ragione della loro partecipazione, oppure l’acquisto da parte di un terzo, individuato dai soci medesimi.
Si potrà infine anche far ricorso alle riserve disponibili, accrescendo proporzionalmente in tal modo la quota dei soci rimasti.
Viene esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione effettuata tramite la riduzione del capitale sociale, consentita invece in caso di recesso.