ESENZIONE IMU: I CODICI ATECO E LE CONDIZIONI PER BENEFICIARNE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Tra i vari aiuti che il Governo Conte ha deciso di garantire ai contribuenti italiani colpiti dalla crisi economica causata dal diffondersi del virus da Covid-19, oltre ai contributi a fondo perduto e alla proroga del bonus affitti, con il Decreto Ristori vi è stata anche la cancellazione della seconda rata IMU.
L’esonero dal pagamento del saldo – con scadenza il 16 dicembre 2020 – è, però, subordinato al rispetto di specifici requisiti.
Dunque, chi sono i soggetti esonerati dal pagamento?
Vediamo, insieme, tutti i dettagli di questo prezioso beneficio!
2. La condizione per l’accesso al beneficio
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori, vi è stata la definitiva conferma dell’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, in favore di determinate categorie di immobili destinati alle attività commerciali.
Nello specifico, se in prima istanza l’art. 9 del decreto riporta la “semplice” esenzione dal versamento della tassa, in seconda battuta specifica che l’esenzione stessa riguarda solo determinate categorie, ossia gli immobili e le relative pertinenze all’interno dei quali vi è l’esercizio di una delle specifiche attività indicate dal decreto.
Attenzione: condicio sine qua non dell’accesso al beneficio riguarda i proprietari dei relativi immobili i quali dovranno essere anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Rientrano, dunque, nell’esenzione IMU i proprietari e i gestori di
- attività completamente sospese – come sale gioco, sale scommesse, palestre, piscine, centri sportivi, sale da ballo, discoteche e così via -,
- attività parzialmente sospese – come bar o ristoranti obbligati alle chiusure anticipate.
3. Esenzione per i settori del turismo e dello spettacolo
Resta, inoltre, garantita l’esenzione dal pagamento dell’IMU anche per i settori del turismo e dello spettacolo.
Nel dettaglio, e sempre a condizione che la figura del gestore dell’attività coincida con quella del proprietario dello stabile, vi è esonero:
- per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e di montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Va, inoltre, ricordato che, secondo quanto già disposto dal Decreto Agosto, tutti i proprietari e gestori delle attività svolte in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli) potranno usufruire dell’esenzione IMU anche per gli anni 2021 e 2022.
Per ragioni di completezza e semplicità, sono riportate nella seguente tabella tutte le attività (con i relativi codici ateco) che, nel rispetto della suddetta condizione, sono esonerate dal versamento dell’IMU.
4. Chi è obbligato al versamento dell’IMU?
Nonostante la forte crisi causata da Covid-19 stia colpendo gran parte della popolazione italiana, vi è una gran fetta di contribuenti (comunque) obbligati al pagamento dell’imposta.
Rientrano in questa categoria i proprietari delle prime case di lusso (appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) nonché gli immobili adibiti a seconda casa, per i quali, dunque, resta ferma la scadenza della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020.
Diversamente, continua a trovare attuazione l’esenzione IMU per le prime case, purché non di lusso.
Dott.ssa Adriana Valentino