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DECRETO RILANCIO: ESONERO CONTRIBUTIVO PER AGRICOLTURA E PESCA

1. Come funziona l’esonero contributivo?

Ad introdurre l’esonero contributivo è stato il Decreto Rilancio, all’articolo 222, per arginare le conseguenze economiche negative che derivano dall’emergenza coronavirus.
L’agevolazione riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano ovviamente esclusi, in quanto non si tratta di contribuzione INPS , i premi dovuti all’INAIL, Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Ad oggi però mancano i criteri e le modalità attuative dell’esonero.
Dovranno essere definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio.
È inoltre da specificare che l’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

2. Chi sono i beneficiari dell’esonero contributivo?

L’esonero contributivo viene adottato in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole.
Possono beneficiarne, inoltre, le imprese dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Le aziende che non svolgono attività prettamente agricole possono accedere al beneficio solo per i lavoratori inquadrati nel settore interessato dall’esonero contributivo.
Nell’attesa del decreto attuativo, il messaggio INPS numero 3341 del 15 settembre 2020 individua la platea di imprese potenzialmente beneficiarie dell’esonero contributivo del Decreto Rilancio sulla base del codice Ateco visualizzabili nella presente tabella.
Dal momento che le regole e le modalità di accesso all’esonero contributivo per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura non sono state ancora definite e che l’agevolazione riguarda, primo e secondo trimestre 2020, con scadenza 16 settembre 2020 e 16 dicembre 2020, sulla prima tranche di pagamenti della contribuzione sono sospese tutte le attività di verifica.
L’INPS, infine, nel messaggio numero 3341 del 15 settembre 2020 chiarisce quali sono le modalità con cui saranno individuati i datori di lavoro beneficiari dell’agevolazione:
• per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, si farà riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nella precedente tabella.
• per le aziende con dipendenti, si fa riferimento alle matricole INPS alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati sempre nella precedente tabella e il beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
Le aziende avranno diritto a beneficiare dell’esonero contributivo solo se in possesso del documento unico di regolarità contributiva “DURC”, ovviamente fermo restando le seguenti ulteriori condizioni ovvero l’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Elisa Turini
Consulente del Lavoro

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