Fallimento di una Srl: Come funziona e rischi per i Soci
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Durante la vita di una Srl può accadere che avverse circostanze portino la società in difficoltà economiche, sino al punto di non ritorno dell’attivazione della procedura di fallimento. Questa procedura è regolata dalla Legge Fallimentare ed ha il fine di far recuperare le somme dovute dall’imprenditore ai suoi creditori.
La procedura viene attivata da un giudice nel momento in cui si verifica che una srl versa in dissesto economico e finanziario, o grave stato di crisi, a tal punto che non riesce a pagare fornitori, dipendenti e creditori. Ha inizio con la verifica dello stato di crisi da parte un’autorità esterna, e quindi se sussistono le condizioni si ha la dichiarazione di fallimento e con il patrimonio disponibile della srl si procede al pagamento dei creditori e successivamente, se vi sono delle somme restanti, saranno assegnate ai soci.
Si può quindi notare come la procedura comporti delle conseguenze per i seguenti soggetti:
- i soci
- il patrimonio
- i creditori
Rischi per i soci
La denominazione S.r.l. sta per Società a Responsabilità Limitata, ossia in questo tipo di società di capitali per il rischio d’impresa risponde solo la società con il suo patrimonio, soci e società sono considerate due entità separate.
Questo significa che il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci; anche nel caso di socio unico il suo patrimonio non viene intaccato.
I debiti saranno ripagati dal capitale della società, che può essere composto da immobili, crediti da riscuotere, eventuali riserve di capitale. I soci rispondono per la loro quota di capitale versato nel capitale societario.
Rischi per l’amministratore
Nel caso dell’organo amministrativo se questo ha agito in buona fede non si ha l’intaccamento del suo patrimonio personale, viceversa se ha agito in mala fede, ad esempio non preservando l’integrità patrimoniale con una condotta dolosa volta a ritardare i tempi dello scioglimento, oppure producendo documenti fiscali non rispondenti all’effettiva situazione patrimoniale ed inducendo di conseguenza i creditori ad investire sulla società, allora in questi casi i creditori possono chiedere azione di responsabilità nei suoi confronti e di conseguenza la possibile aggressione del patrimonio personale degli amministratori stessi.
Queste norme hanno lo scopo di disincentivare comportamenti scorretti da parte degli amministratori eventualmente rivolti ad intaccare il patrimonio della società con mala gestione o atti scorretti.
L’istanza di fallimento
Dopo la riforma fallimentare del 2006 i soli soggetti che possono presentare istanza di fallimento di una srl sono:
- Il debitore ( ossia i soci od uno dei soci);
- I creditori
- Il Pubblico Ministero se ravvisa i debiti durante altri procedimenti giudiziari.
L’istanza va presentata presso la cancelleria del Tribunale competente della zona dove la Srl ha sede legale, e deve contenere le prove a dimostrazione del debito e dello stato di insolvenza della società. A questo punto il giudice verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi( la società è un impresa commerciale) ed oggettivi (la società versa in stato di insolvenza) ed avvia la procedura di fallimento ed informa la srl tramite comunicazione scritta, fissando prima udienza e convocazione di soci e organi d’amministrazione.
Chi risponde dei debiti
La società a responsabilità limitata con il proprio patrimonio risponde per i debiti che ha contratto. Il patrimonio personale dei soci non è toccato dai creditori, così come per i debiti tributari la società risponde col proprio patrimonio. Nel caso in cui emergano dei creditori dopo che la società è stata chiusa, questi possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci, ma solo limitatamente alla quota di liquidazione che questi hanno ricevuto dalla società stessa.