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FAMILIARI A CARICO: CHI SONO E COME OTTENERE LE DETRAZIONI

1. Introduzione

Avete sentito parlare di “detrazioni per familiari a carico”, ma non vi è chiaro di cosa si tratti? Vediamo insieme chi sono nello specifico e come si calcola la detrazione.

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2. FAMILIARI A CARICO: CHI SONO

Per “familiari a carico” si intendono, a livello fiscale: il coniuge, i figli e tutti gli altri familiari se conviventi. 

Questa detrazione è regolamentata sulla base del reddito dei familiari in questione: per i figli (di età inferiore ai 24 anni) la soglia entro la quale possono essere considerati “a carico” è pari a 4.000€, mentre per gli altri gradi di parentela è 2.840,51€. 

2.1 Calcolare il reddito del familiare

Per calcolare il reddito del familiare che intendiamo mettere “a carico” è necessario conoscere non solo il ricavo lavorativo ma anche una serie di altre possibili rendite. Vediamole nel dettaglio. 

Concorrono al reddito: il reddito complessivo; i possibili altri redditi di impresa o da lavoro autonomo soggetti a imposta sostitutiva (regime fiscale forfettario); il lavoro dipendente in zone di frontiera per soggetti residenti (frontalieri). Ma non solo, devono essere tenute in conto anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca sulle locazioni. Infine concorrono al reddito: il reddito dell’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (e relative pertinenze) non soggetta a IMU e il 50% del reddito degli immobili non locato soggetto a IMU situato nello stesso Comune della residenza principale.

Risultano invece esclusi: i redditi esenti IRPEF (borse di studio varie, assegni di ricerca, pensioni di invalidità, assegno di maternità) e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio: redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10mila €, interessi di obbligazioni e titoli di stato, interessi dei depositi e conti correnti, premi e vincite al gioco in Italia, ecc.). 

E’ da precisare che il limite di reddito di cui abbiamo parlato non deve essere superato in generale, pertanto se viene superato in una sola frazione dell’anno il familiare non potrà comunque considerarsi “a carico” neanche per la restante frazione in cui non aveva percepito alcun reddito o un reddito inferiore alla soglia. Ci sono delle eccezioni per: nascita, morte o matrimonio in cui è inevitabile la parzialità del reddito annuale. 

Ricordiamo che per il familiare a carico è comunque possibile presentare una propria dichiarazione dei redditi qualora si presentino le condizioni per usufruire, ad esempio, di un credito derivante dalla ritenuta d’acconto.

3. FAMILIARI A CARICO: QUALI DETRAZIONI SPETTANO?

Una volta accertato che ci siano le condizioni per inserire uno o più familiari a carico, al lavoratore spetta una detrazione dall’IRPEF.

Ci sono diversi tipi di detrazione a seconda del grado i parentela del “familiare a carico”: per coniuge, per figli, per genitori, per fratelli e sorelle, per suoceri – nuore – generi, per figli adottati. 

3.1 Coniuge a carico

Andiamo nello specifico. Per prima cosa è bene specificare che per il coniuge non è necessaria la convivenza o la residenza in Italia, può essere considerato “a carico” anche in assenza di queste condizioni. La detrazione riguarda anche i coniugi di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Passiamo al dettaglio della detrazione dall’IRPEF lorda. L’importo fino ad un massimo di 800€ in base al reddito complessivo del dichiarante, secondo tre fasce differenti fino al un massimo di 80mila €, oltre non sono previste detrazioni.

Infine è da sottolineare che anche un coniuge legalmente ed effettivamente separato può essere dichiarato “a carico”, in veste di “altro familiare a carico”, qualora riceva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento giudiziario.

3.2 Figli a carico

Partiamo col dire che sono (ovviamente) considerati “figli a carico” anche i figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio e quelli adottivi, affidati o affiliati.

Abbiamo già detto che nel caso di figli il limite di reddito da non superare sale a 4mila € fino ai 24 anni, indipendentemente dalla convivenza, che può anche non sussistere, dalla residenza (non è necessario che sia in Italia), e dal fatto che sia o meno studenti o impegnati in tirocinio gratuito.  

Nel caso dei figli non è inoltre richiesta la prova del riconoscimento di assegni alimentari.

L’importo della detrazione dall’IRPEF lorda si basa sul reddito complessivo dei genitori. 

Sono state stabilite delle “detrazioni di base (o teoriche)” il cui importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad essere annullate superata la soglia dei 95mila €.

Ecco le detrazioni di base:

  • 1220€ per figlio minore di 3 anni
  • 950€ per figlio con età pari o superiore a 3 anni
  • 1620€ per figlio minore di 3 anni portatore di handicap
  • 1350€ per figlio con età pari o superiore a 3 anni portatore di handicap

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200€ per ogni figlio a partire dal primo.

Per calcolare il reale importo è necessario moltiplicare la detrazione di base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95mila meno il reddito complessivo e 95mila. 

Esempio: se il reddito complessivo è di 30mila€ e un figlio minore di 3 anni a carico l’equazione sarà:

1220x[(95000-30000):95000]=1220×0,6842=834,73

Se i figli sono più di uno l’importo di 95mila € indicato nella formula va aumentato di 15mila € per ogni figlio successivo al primo. 

La detrazione potrà essere attribuita al genitore con reddito più elevato (scelta legata soprattutto al caso di “incapienza” dell’imposta del genitore col reddito più basso) o divisa al 50% tra i due qualora non siano legalmente ed effettivamente separati. Sarà automaticamente attribuita ad un solo genitore qualora l’altro risulti già a carico o in caso di figli del contribuente rimasto vedovo/a (e che risposatosi non sia poi legalmente ed effettivamente separato) o di figli adottivi o affiliati del solo contribuente (se coniugato e non legalmente ed effettivamente separato). 

3.3 Altri familiari a carico

Possono essere considerati “altri familiari a carico”: coniuge legalmente e effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori (anche adottivi), generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle (anche unilaterali), nonni. 

In questo caso, oltre al rispetto del limite di reddito, è condizione a rispettare la convivenza con il contribuente o il riconoscimento di assegni alimentari non provenienti da provvedimento giudiziario. 

L’importo della detrazione è pari a 750€ da parametrare al relativo reddito complessivo e da suddividere tra i contribuenti che hanno diritto alla detrazione. 

4. DETRAZIONI

Le detrazioni sono rapportate a mese e decorrono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste (nascita figlio, matrimonio) al mese in cui sono cessate (compreso).

Esiste un “ordine” per l’applicazione delle detrazioni dei vari familiari a carico: coniuge, figlio, altro familiare. E’ possibile ricorrere ad una deroga qualora un contribuente “posto più in basso” abbia un reddito complessivo più elevato o sostenga effettivamente il carico economico del familiare. 

5. CITTADINI COMUNITARI

I cittadini residenti in uno Stato dell’Unione Europea dovranno attestare, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • il grado di paretela del familiare per il quale vogliono usufruire della detrazione (con indicazione del mese dal quale si sono verificate le condizioni richieste e in caso quello di cessazione delle condizioni)
  • la dichiarazione che il reddito complessivo del familiare a carico rientri nei limiti previsti
  • di non godere di benefici fiscali per i familiari in altri Paesi

6. CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari potranno richiedere le detrazioni presentando alcuni documenti aggiuntivi. Nello specifico:

  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in italiano e certificazione di verità del Prefetto competente per territorio
  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5-10-61
  • documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa vigente, tradotta in italiano e con certificazione di verità come conforme all’originale dal Consolato Italiano del Paese di origine

Dal secondo anno in poi alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione che confermi quanto già certificato o a una nuova documentazione in caso di cambiamenti.

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Quanto detto è utile per capire se si ha diritto o meno a usufruire delle detrazioni previste per i familiari a carico. E’ anche necessario dire che per i familiari a carico sarà necessaria la compilazione di alcuni campi del modello della dichiarazione dei redditi. Per questo ultimo passaggio E per avere tutte le informazioni che ti servono richiedi una consulenza gratuita a MyAccounting.it.

Veronica Boggian

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