Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Le principali scadenze fiscali di giugno 2022

Parliamo di scadenze fiscali giugno 2022: aziende e professionisti si dividono ogni mese tra F24, proroghe e chi più ne ha più ne metta…e non è sempre facile orientarsi!

Per questo, è fondamentale avere un calendario chiaro degli adempimenti fiscali in programma per l’anno in corso. In questo modo ti sarà senza dubbio più semplice versare correttamente tasse e tributi evitando così di incorrere in spiacevoli penali.

Vediamo le scadenze fiscali da ricordare per quanto riguarda giugno 2022.

 

Scadenze fiscali: 15 GIUGNO 2022

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi.

Devono provvedere all’annotazione, anche con un’unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente:

  • Le associazioni sportive dilettantistiche;
  • Le associazioni senza scopo di lucro;
  • Le associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato
  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA dovranno procedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel mese solare precedente.
La fattura dovrà contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce; per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

 

Scadenze fiscali: 16 GIUGNO 2022

 

  • BANCHE E POSTE – Versamento ritenute sui bonifici

Banche e poste Italiane Spa dovranno versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento andrà effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite l’ausilio di un intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.

 

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

Tra le scadenze fiscali previste per giugno 2022, troviamo anche quella che riguarda l’imposta sugli intrattenimenti: i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R n. 640/1972, dovranno provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento andrà effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728.

 

  • INPGI contributi dipendenti – versamento

Soggetti obbligati: aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti e pubblicisti.
L’adempimento riguarda il versamento da parte delle aziende dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’inpgi della denuncia contributiva mensile.
Le modalità per il versamento dei contributi sono tramite modello F24-Accide.

Per quanto riguarda l’invio della denuncia, procedura DASM utilizzando uno dei due servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, – ENTRATEL o – file internet (FISCONLINE). La procedura DASM, ossia Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico, un software che l’INPGI mette a disposizione delle Aziende contribuenti per compilare ed inviare le denunce contributive mensili.
Questa procedura, nello specifico, consente la registrazione dei dati retributivi e la verifica della correttezza dei dati retributivi; la completezza delle informazioni immesse; il calcolo del conguaglio annuale relativo al contributo aggiuntivo (legge 438/93) la generazione di un file contenente i dati della denuncia da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. IMPORTANTE: anche se si attendono dall’istituto previdenziale ancora istruzioni in merito, la legge di bilancio 234 2021 prevede che dal 1° luglio 2022 la gestione inpgi dipendenti venga assorbita dall’Inps.

 

  • INPS AZIENDE AGRICOLE – versamento contributi trimestrali

I datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all’INPS per i dipendenti:
Operai a tempo indeterminato e determinato e compartecipanti individuali.
Le modalità per il versamento sono tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di P:IVA; i pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo il giorno 16 del mese di scadenza come specificato di seguito:

  • I trimestre: 16 settembre
  • II trimestre: 16 dicembre
  • III trimestre: 16 marzo dell’anno successivo IV trimestre: 16 giugno dell’anno successivo

Tutti i dati per la compilazione del modello F24 sono disponibili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole, direttamente o attraverso l’ausilio di intermediari abilitati.

 

  • INPS CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – versamento

Sono obbligati tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per:

  • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui;
  • venditori porta a porta;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • assegnasti e dottorandi di ricerca;
  • soci-amministratori di società per i quali sussiste l’obbligo contributivo.

L’adempimento riguarda il versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
L’obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all’atto della corresponsione del compenso. Il versamento dei contributi dovrà essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mendante modello F24 telematico.

CUSALE CONTRIBUTO:
-CXX – contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi
-C10 – contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

 

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamenti

I soggetti obbligati sono i datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP ed ex ENPALS).
L’adempimento riguarda il versamento all’INPS dei contributi previdenziali a favore della Generali dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. Il versamento andrà effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24.

 

  • IVA – versamento rata saldo iva 2021

I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativa al periodo d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2022, devono versare la 4° rata maggiorata dell’interesse dello 0,33% mensile (l’importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

 

  • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106”per la prima rata di 6);
  • l’anno di riferimento “2021”;
  • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • SOSTITUTO D’IMPOSTA – versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

Tra le scadenze fiscali di giugno 2022 troviamo anche quella che riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva incrementi produttività: infatti i sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

  • 1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
 
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – versamento ritenute

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

      • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
      • 1002 emolumenti arretrati
      • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

     • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

 

Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
  • 1025 obbligazioni e titoli similari
  • 1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
  • 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
  • 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
  • 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Per le ritenute alla fonte di redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

  • 1024 proventi indicati sulle cambiali
  • 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi

Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

  • 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
  • 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
  • 1048 altre vincite e premi

Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

  • 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

  • 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

  • 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
  • 1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
  • 1052 indennità di esproprio

Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

  • 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
  • 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere

Per l’addizionale comunale e regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

  • 3848 addizionale comunale Irpef – saldo
  • 3802 addizionale regionale Irpef

Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d’imposta:

  • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
  • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
  • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
  • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta
  • 1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, impianti fuori regione.
  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

  • F24EP (codice tributo 620E)
  • e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l’imposta dovuta in applicazione della “scissione dei pagamenti” con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

  • 621E (per l’F24Ep) e
  • 6041 (per l’F24 “ordinario”).

Scadenze fiscali: 20 GIUGNO 2022

  • FASC versamento contributi mensili

Tra le scadenze fiscali di giugno 2022 troviamo anche quella che riguarda il versamento dei contributi mensili: i soggetti interessati sono le Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta.

L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda – Ragione Sociale dell’Azienda – Periodo di Competenza (es. 2010/01)

N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato.

Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL

 

  • LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE – comunicazione mensile 

I soggetti obbligati sono le agenzie di somministrazione lavoro.L’adempimento riguarda la comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati.

MODALITA’: Con modalità telematica, al Centro per l’impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell’evento. Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi:

 

  • inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
  • inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
  • trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
  • trasferimento del lavoratore in missione;
  • cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
  • cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; cessazione anticipata della missione.

30 GIUGNO 2022

  • CASSA INTEGRAZIONE – richieste per eventi non evitabili mese precedente

I soggetti interessati sono le Imprese industriali e dell’ Edilizia.
L’adempimento riguarda la Presentazione all’INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

DAL 1-1-2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .

MODALITA’ – procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

 

  • la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro,
  • la presumibile durata,
  • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento

  • DIGITAL TAX – Invio dichiarazione

Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:

1. un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui
2. non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali.

Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I soggetti passivi d’imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un’imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello DST DIGITAL SERVICES TAX.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

Gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

  • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993
  • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

NB: Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commercialI.

 

  • IMU – Presentazione della dichiarazione

I contribuenti che devono comunicare variazioni e situazioni, relative alle sue proprietà immobiliari, incidenti sull’ammontare del tributo che l’ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, intervenute nell’anno precedente, devono presentare la dichiarazione ministeriale, su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazione ministeriale).

 

  • INVIO UNIEMENS dati mese precedente

I soggetti interessati sono Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.

L’adempimento riguarda l’invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

MODALITA’: Via telematica sul sito dell’Inps.

  • LIBRO UNICO LAVORO – Compilazione/stampa

I soggetti obbligati sono i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni:

  • datori di lavoro domestici,
  • aziende individuali artigiane senza dipendenti,
  • società cooperative, e
  • ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, comprese le imprese familiari che si avvalgono solo del lavoro di coniugi , figli e altri parenti e affini.

Adempimento: obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

Modalità:

  1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie) a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso su supporti magnetici oppure
  2. elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

ATTENZIONE: Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Avv. Carlo Alberto Micheli

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
CLICCA SUL BOTTONE E RICHIEDI LA TUA CONSULENZA CON UN ESPERTO MYACCOUNTING.IT!