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Green Pass sui luoghi di lavoro

Green pass sui luoghi di lavoro: rischio sanzioni per titolari e lavoratori

1. Introduzione: Green Pass sui luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre sarà necessario il Green Pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 del 2021 che impone di possedere e mostrare su richiesta il Green Pass a tutti i lavoratori, liberi professionisti e partite Iva compresi.

Vediamo nel dettaglio: chi dovrà fare i controlli e a quali sanzioni vanno incontro sia i datori di lavoro che i lavoratori che non possiedono il pass.

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2. Green Pass sui luoghi di lavoro: chi dovrà controllare

2.1 Green Pass sui luoghi di lavoro: settore privato

Nel settore privato i controlli sono a carico dei datori di lavoro, i quali dovranno organizzarsi affinché nei locali aziendali accedano solo i lavoratori muniti di certificazione verde.

Il Decreto prevede che siano gli stessi titolari a dover definire le modalità di svolgimento delle verifiche. Fermo restando che è sempre preferibile che i “controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Nel caso, infatti, di un lavoratore che dovesse risultare positivo, sarà più facile dimostrare l’estraneità rispetto al momento del contagio da parte del titolare.

In caso di “delega” a altri soggetti dello staff, i datori di lavoro dovranno individuare con un atto formale questi soggetti.

Tra le modalità di controllo elenchiamo, ad esempio:

  • i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata;
  • la scansione del codice QR tramite l’App ministeriale;
  • oppure, potrebbero optare per la verifica a campione dei lavoratori.

2.2 Green Pass sui luoghi di lavoro: settore pubblico

Per quanto riguarda il settore pubblico saranno forniti ai vari uffici tutti gli strumenti tecnici al fine del controllo del Green Pass, tenendo conto della tipologia del servizio. Saranno i direttori dei pubblici uffici a dover svolgere i controlli.

Green Pass sui luoghi di lavoro

3. Le sanzioni

3.1 Per i datori di lavoro pubblico/privato

Qualora fosse riscontrata la mancanza di controllo, i datori di lavoro saranno puniti con una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Questo vale anche per i cittadini che impiegano presso la propria abitazione personale sprovvisto di certificazione verde.

Diverso il discorso per la richiesta di interventi presso la propria abitazione ad esempio di elettricisti, idraulici ecc… In questo caso non spetta al cittadino il controllo ma al datore di lavoro del professionista se dipendente. Nonostante questo, il cliente può chiedere se il lavoratore è provvisto di Green Pass ed ha la facoltà di negargli l’ingresso nell’abitazione in caso contrario.

3.2 Per i lavoratori del settore privato

I lavoratori del settore privato che non saranno in possesso del Green Pass saranno considerati “assenti” fin dal primo giorno e senza diritto di retribuzione fino alla presentazione del certificato verde o fino al 31 dicembre 2021, ma “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Se il lavoratore accederà comunque al luogo di lavoro e verrà trovato privo di certificazione verde in un secondo momento, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

3.3 Per i lavoratori del settore pubblico

Al dipendente pubblico che non possiede il certificato verde, dopo 5 giorni di assenza verrà sospeso il rapporto di lavoro, mentre lo stipendio non sarà corrisposto già dal primo giorno di assenza.

Il lavoratore che accederà comunque al luogo di lavoro nonostante l’assenza di certificazione subirà una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

3.4 Aziende con meno di 15 dipendenti

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è previsto che il titolare possa sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, giorni nei quali il lavoratore viene considerato assente ingiustificato dal lavoro senza retribuzione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea.

4. Soggetti destinatari dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro 

Come detto il Decreto estende l’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro a tutte le categorie di lavoratori. Pertanto è obbligato al suo possesso chiunque svolga un’attività lavorativa per l’accesso al luogo in cui la svolge. Non solo, sono interessati dalla normativa anche i soggetti che svolgono sul posto di lavoro attività di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. 

4.1 Green Pass sui luoghi di lavoro: chi è esente

Sono esonerati dal possesso della certificazione verde tutti coloro siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

5. Green Pass sui luoghi di lavoro: come si ottiene il certificato

Il Green Pass si ottiene:

  • in caso di vaccinazione;
  • nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo);
  • infine, nei casi di guarigione da Covid-19.

Nota Bene: Si precisa che l’obbligo di possedere e mostrare, su richiesta, il Green Pass non deve confondersi con l’obbligo vaccinale, ad oggi non generalizzato. Il certificato verde, infatti, non è un documento sanitario, bensì un semplice certificato che attesta: l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19; la guarigione da COVID-19; oppure, l’effettuazione di test con esito negativo (Cfr. ANMA, Nota 3 settembre 2021).

Veronica Boggian

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