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concessionaria auto

Hai una concessionaria Auto? Allora questo articolo fa al caso tuo!

HAI UNA CONCESSIONARIA AUTO? QUESTO ARTICOLO ALLORA
FA AL CASO TUO!

Principali operazioni svolte da una concessionaria d’auto:

foto - concessionaria auto⦁ acquisto e la rivendita di auto nuove
⦁ riparazioni in garanzia ( servizi di officina e fornitura di pezzi di cambio ),
⦁ commercializzazione di auto usate
⦁ servizi complementari

Differenza tra auto nuove e auto usate:

⦁ un’auto si definisce “nuova” se, al momento della cessione, ha percorso meno di 6.000 chilometri ed è stata immatricolata da meno di 6 mesi (art. 38 co. 4 del DL 331/93).
⦁ diversamente un’auto “usata” deve aver percorso almeno 6.000 chilometri e deve essere trascorso il termine di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (artt. 311 – 343 della direttiva 2006/112/CE, sia negli artt. 36 e ss. del DL 41/95).

Applicazione Iva

I concessionari che commercializzano sia beni nuovi che usati dovranno, per quanto riguarda l’IVA, applicare il regime ordinario per gli acquisti e le vendite di auto nuove e il regime del margine per le auto usate.

Cos’è il regime del margine?

Il regime del margine disciplina il commercio dei beni usati e prevede l’assoggettamento ad Iva del solo utile lordo realizzato (cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto). Il regime del margine evita una doppia tassazione sui beni per i quali il rivenditore ha corrisposto un prezzo già comprensivo di Iva che non ha potuto detrarre.
Per cui oltre ai presupposti oggettivi, ovvero le sopraindicate condizioni che si devono verificare perché l’auto si possa definire “usata”, essa deve essere acquistata da un soggetto che ha assolto l’Iva in via definitiva.
Esempio: se un concessionario deve vendere un autoveicolo aziendale che ha acquistato da un privato e dunque per il quale il concessionario stesso non ha pagato l’IVA, al momento della cessione si dovrà calcolare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. La differenza costituisce la base per l’imposizione fiscale e sulla fattura relativa occorrerà indicare ”operazione in regime del margine art.36,comma 6 ex D.L. n. 41 del 1995″.

Ci si comporta in egual modo anche in caso di cessione di un automezzo che in precedenza era stato acquistato in regime del margine.
Se invece si procede alla vendita di un veicolo usato a un operatore straniero di uno stato UE, si può scegliere se optare per il regime del margine o per l’applicazione dell’IVA ordinaria. Nel primo caso si provvede ad applicare l’IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto e sulla fattura bisogna indicare ”regime del margine”; nel secondo caso invece si rientra tra le vendite che vengono definite cessioni intracomunitarie e quindi non imponibili.
Gli acquisti all’estero di autovetture usate devono essere invece distinti a seconda se trattasi di operazioni effettuate nell’ambito di paesi extracomunitari o nell’ambito di Paesi della UE, in cui gli stati membri hanno adottato l’uso del regime del margine.
Per quel che riguarda le transazioni al di fuori dell’Unione Europea non si può applicare in alcun modo il regime del margine; l’IVA viene calcolata nel momento in cui il veicolo arriva in dogana, mentre se la compravendita avviene tra operatori di stati dell’Unione Europea bisogna adeguarsi al regime scelto dal cedente.

La vendita di auto nuove è soggetta ad IVA 22%, si applica l’aliquota del 4% solo in caso di vendita di auto adattata per disabili; l’IVA è sempre detraibile, anche per l’acquisto di auto destinate a scopi espositivi o dimostrativi, in quanto beni dell’attività d’impresa.
Per l’appunto gli autoveicoli che vengono acquistati da una concessionaria d’auto, che entrano cosi a far parte del suo patrimonio, si dividono in due categorie:
⦁ beni-merci (cioè autoveicoli che sono stati acquistati per essere destinati alla rivendita),
⦁ immobilizzazioni (cioè autoveicoli usati dall’azienda, ad esempio dai dipendenti o dagli amministratori).

Come già anticipato, le concessionarie d’auto si occupano anche delle riparazioni in garanzia; esse costituiscono prestazioni di servizi non soggette ad Iva, in quanto costituiscono l’esecuzione di una prestazione dovuta contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo, è comprensivo anche di tali eventuali prestazioni.

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