Lavoro occasionale accessorio: tutte le informazioni utili
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Hai un’attività e hai bisogno di manodopera “occasionale”? Sei un lavoratore e vuoi svolgere un’attività in prestazione occasionale ma come “subordinato” e non sai come fare per essere in regola? Ecco tutte le informazioni di cui hai necessiti sul lavoro occasionale accessorio.
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2. Prestazione occasionale: cos’è e chi ne può usufruire
La prestazione occasionale non è un modo per non pagare imposte e contributi. La prestazione occasionale è la scelta di molti datori di lavoro che si affidano a dipendenti occasionali per le proprie attività, specie in alcuni settori e in periodi ben precisi dell’anno. E ovviamente è una scelta che ben si addice a chi è in fase di avvio di attività, quando i ricavi non sono ancora certi o elevati, o di attività parallela ad un lavoro dipendente di diverso genere. Ne parliamo più approfonditamente qui.
3. Prestazione occasionale: le due tipologie
Sono due le tipologie di prestazione occasionale:
- lavoro autonomo occasionale
- lavoro occasionale accessorio
Vedremo ora nello specifico di cosa si tratta:
Lavoro autonomo occasionale: è proprio dei liberi professionisti, ma solo di quelli che non sono obbligati ad iscriversi ad un Albo o Ordine professionale e che svolgono la loro attività occasionalmente.
Il compenso sarà erogato dopo il rilascio di una ricevuta da parte del lavoratore.
Lavoro occasionale accessorio: si intende un’attività lavorativa subordinata ma non continuativa (ex: rider o cameriere a chiamata).
Per il compenso, il committente potrà avvalersi dei buoni lavoro.
A seconda del committente sarà possibile utilizzare:
- il Libretto Famiglia
- il PrestO
4. Lavoro occasionale accessorio
Passiamo ora ai dettagli riguardanti la categoria del lavoro occasionale accessorio, che abbiamo visto in precedenza si riferisce ad un lavoro subordinato ma non continuativo.
Sono due le tipologie di “contratto” previste per il lavoro occasionale accessorio e sono: Contratto PrestO e Libretto di Famiglia.
Si ricorda che i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di “disoccupato” e sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Se sussiste una continuità nella prestazione lavorativa, anche minima, è necessario utilizzare una delle nuove forme di contratto dedicate ai cosiddetti lavori atipici, come:
- “a chiamata”
- di somministrazione
- stagionale
- “a termine”.
5. Lavoro occasionale accessorio: contratto PrestO
Il contratto PrestO (che ha sostituito i vecchi voucher) è dedicato a professionisti, piccole aziende (microimprese) con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e le fondazioni, associazioni, onlus. Inoltre le aziende alberghiere, le strutture ricettive turistiche (con un massimo di 8 lavoratori), le imprese agricole con non più di 5 dipendenti e le amministrazioni pubbliche, ma in questi casi ci sono alcune limitazioni che vedremo più avanti.
Il datore di lavoro per prima cosa dovrà registrarsi sul portale dell’INPS e poi procedere all’approvvigionamento del proprio portafoglio elettronico virtuale, secondo le modalità richieste.
Quando vorrà avvalersi della prestazione dovrà comunicare l’inizio della stessa all’INPS almeno un’ora prima. Nella comunicazione dovranno essere riportati:
- i dati anagrafici del lavoratore e sua matricola se ne è in possesso
- luogo di svolgimento della prestazione
- oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione o la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni (in caso di impresa agricola, alberghiera, struttura ricettiva o ente locale)
- compenso pattuito (non inferiore ai 9€ netti orari) o 36€ giornalieri per prestazioni di durata non superiori a 4 ore continuative in una giornata. Per i lavoratori agricoli la retribuzione è quella del contratto collettivo di riferimento.
- Iban del conto corrente bancario/postale, carta di credito o libretto postale sul quale versare il compenso
Tramite le stesse modalità sarà possibile anche revocare la comunicazione con 3 giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per la prestazione. In caso di ritardo nella revoca sarà trattenuta dall’INPS la somma corrispondente al compenso pattuito e dichiarato, con successivo pagamento al lavoratore.
Una volta avvenuta la prestazione il datore di lavoro dovrà comunicarlo all’INPS entro i 3 giorni successivi.
Sono a carico del datore di lavoro: la contribuzione previdenziale e oneri di gestione (33% + 1%) e l’INAIL (35%)
Nel caso del lavoro occasionale accessorio, il compenso sarà erogato non dal datore di lavoro ma direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Sarà possibile, per il lavoratore, riceverlo direttamente con accredito su conto corrente bancario o postale.
6. Contratto PrestO: limiti e divieti
Per rimanere all’interno del lavoro occasionale accessorio, è necessario tener conto di limiti e divieti. Vediamoli nel dettaglio:
- il datore di lavoro non può avvalersi di prestazioni occasionali da soggetti con cui abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di “Co.Co.Co.”
- le imprese agricole (con non più di 5 dipendenti), le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono avvalersi di prestazioni occasionali solo di studenti under25, pensionati, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
- non possono avvalersi della prestazione occasionale le imprese dell’edilizia e di settori affini, le imprese di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere
- è vietato l’utilizzo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali non sono soggette al divieto di utilizzo della prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ma possono avvalersi della prestazione occasionale solo per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla norma:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
- in caso di svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato
- ai fini dell’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
Coloro che non rispetteranno tali limiti e divieti subiranno sanzioni.
Sanzioni che riguardano anche la soglia di compenso, fissata sui 5mila € lordi. Superato il limite sarà necessario ricorrere a normale contratto di lavoro con tutti gli adempimenti fiscali e contributi previsti.
Il limite in termini di orario di lavoro è 280 ore annuali (nell’anno civile), se non per le pubbliche amministrazioni. In caso di superamento di tale limite il contratto si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il datore di lavoro potrà corrispondere allo stesso lavoratore occasionale non più di 2.500€ nell’arco dell’anno. Considerando invece la totalità dei lavoratori messi in regola con contratto di prestazione occasionale, non può versare compensi superiori a 5mila € annui.
Il limite annuo dei compensi, riferito a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolato non sul 100% dei compensi erogati, ma sul 75% del loro importo, se il lavoratore beneficiario risulta:
- titolare una di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- un giovane studente con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
- disoccupato, in possesso dello stato di disoccupazione;
- beneficiario di un sussidio a sostegno del reddito.
In parole semplici, l’azienda, l’ente o il professionista che utilizza il lavoro di pensionati, invalidi, studenti, disoccupati o beneficiari di un sussidio può erogare sino a 6.666 euro di compensi annui totali anziché 5mila.
Il lavoratore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata INPS, e all’INAIL. Ha inoltre diritto a riposi giornalieri e settimanali.
7. Contratto PrestO: valore buoni lavoro
Abbiamo già detto che il contratto PrestO ha sostituito i vecchi “voucher”. Rimane il fatto che per il datore di lavoro si tratta di “buoni lavoro” che acquista sulla piattaforma INPS e che poi l’INPS gira al lavoratore. Nello specifico il valore dei “buoni lavoro” per la prestazione occasionale Per il datore di lavoro la prestazione avrà un costo di 12,41 € all’ora, 9 € erogati sotto forma di voucher al lavoratore, mentre la restante parte andrà a INPS(2,97€), INAIL (0,32€) e oneri di gestione (0,12€).
8. Lavoro occasionale accessorio: libretto di famiglia
Il Libretto di Famiglia può essere utilizzato per quelle prestazioni occasionali che si riferiscono all’ambito familiare, ad esempio colf, badanti, giardinaggio, babysitting, e similari, fermo restando che si deve trattare di lavori saltuari. L’acquisto è riservato alle persone fisiche e non alle aziende o ai professionisti.
Il Libretto può essere acquistato sulla piattaforma INPS e contiene dei titoli di pagamento del valore di 10€ lordi:
- 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per i contributi previdenziali alla Gestione separata Inps;
- 0,25 per il premio assicurativo (infortuni e malattie professionali) Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Un buono è utilizzabile per una prestazione della durata non superiore a 1 ora.
Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare, sempre attraverso il portale INPS (o i Patronati) entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione:
- i dati del lavoratore
- il compenso
- il luogo e la durata della prestazione.
9. Libretto di famiglia: limiti e divieti
La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni a sostegno del reddito, o del reddito d’inclusione (rei o sia).
Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro.
I lavoratori devono, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale l’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, eroga il compenso pattuito.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center deve comunicare:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
10. Lavoro occasionale accessorio: come alimentare il portafoglio telematico
L’utilizzatore, per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, deve aver preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, versando almeno la somma necessaria a coprire compenso e oneri contributivi, assicurativi e di gestione.
Le modalità di versamento utilizzabili sono:
- versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “LIFA” (valida per il libretto famiglia); nel campo “elementi identificativi” non deve essere inserito alcun valore e non si possono compensare crediti;
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps, con le credenziali personali dell’utilizzatore; le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento
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Veronica Boggian