NUOVA IMU 2020: SCADENZE, CHI DEVE PAGARE E CHI È ESENTE
1. IMU: esenzioni ed aliquote
L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Sono considerati immobili assimilati ad abitazione principale e quindi esenti:
• le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
• un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia.
A seguito dell’abolizione dell’IMU prima casa, le aliquote dell’Imposta Municipale Unica sulle altre proprietà sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali (es.: maggiorazione IMU-TASI non superiore allo 0,8%),
Entrando più nel dettaglio, l’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali (l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%), salvo che per alcune fattispecie (immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e immobili locati) per le quali l’aliquota può essere diminuita fino allo 0,4%.
Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i Comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali (l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%).
2. Versamento IMU: scadenze
L’IMU deve essere versata in due rate:
• la prima (acconto IMU) deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
• la seconda (saldo IMU) rappresenta il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, e deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito Finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Resta tuttavia nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, quindi in ordine al pagamento dell’IMU dovuta per questa annualità, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e di TASI per l’anno 2019.
Con ris. n. 29/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che per i versamenti (in acconto e a saldo) della nuova IMU, i contribuenti devono utilizzare ai fini della compilazione dei modelli F24 ed F24 Enti Pubblici (F24 EP) i medesimi codici adoperati per la vecchia IMU, ad eccezione dell’IMU relativa ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” (art. 1, comma 751, della legge 160/2019) che va versata con il nuovo codice “3939”. Procediamo con ordine.
Tutti i provvedimenti sull’emergenza sanitaria di Covid-19 non hanno finora minimamente preso in considerazione l’IMU, ad eccezione di quella prevista per il settore turistico, ove l’art. 177 (Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico) del D.L. 34/2020, più noto come “decreto Rilancio”, ha eliminato il pagamento della prima rata (acconto) relativamente ai seguenti beni:
1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo (categorie catastali A, C e D), dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi (pieni) proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Tutti gli altri contribuenti sono al momento tenuti al pagamento. Si ricorda in particolare che:
1. per “quota TASI” deve intendersi la sola quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere quindi dalla quota eventualmente dovuta dall’inquilino;
2. in caso di cessione dell’immobile nel corso del 2019, non è dovuto alcun acconto per assenza del presupposto impositivo, così come in caso di acquisto dell’immobile nel primo semestre del 2020. Tuttavia, in quest’ultimo caso, è percorribile anche la possibilità per il contribuente (acquirente) di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente;
3. in caso di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020, cioè in presenza delle due ipotesi precedenti, il contribuente dovrà comunque versare l’acconto scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso egli verserà l’acconto per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nell’altro caso il contribuente verserà l’acconto per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019. Tutto ciò non vale nel caso in cui gli immobili si trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.
Kamela Carciu