IL PATENT BOX E LA CIRCOLARE N. 28/2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Il Patent Box è un regime opzionale di agevolazione fiscale. Si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili.
È un regime, questo, pensato con l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed internazionali di lungo termine, tutelando, al contempo, la base imponibile italiana.
Esso mira, infatti, a:
- incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere,
- favorire il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero,
- favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Di seguito, verranno analizzate nel dettaglio tutte le importanti caratteristiche legate al Patent Box, anche con riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E/2020.
2. Cos’è e come funziona
Il regime opzionale del Patent Box, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015, garantisce una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di determinate tipologie di beni immateriali, quali
- software protetti dal diritto d’autore,
- brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione,
- invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari,
- brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori,
- disegni e modelli,
- formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,
- know how aziendale.
Il beneficio fiscale garantito dal Patent Box concerne la facoltà di godere di uno sconto del 50% sul reddito imponibile. In altri termini, l’agevolazione opera escludendo dal reddito complessivo del soggetto il 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto dei suddetti beni.
3. Chi può accedere al Patent Box?
Del bonus possono beneficiare tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata o dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo del bene immateriale. L’opzione andrà esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per essa, e sarà valida per i 5 periodi d’imposta successivi (salvo nei casi di autoliquidazione di cui si parlerà in seguito).
Anche le società e gli enti non residenti in Italia potranno accedervi, a condizione, però, di essere residenti in Paesi nei quali vige l’accordo per evitare la doppia imposizione e per lo scambio d’informazioni effettivo.
Sono escluse, invece, le società fallite, in liquidazione coatta e le società soggette alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; sono esclusi, inoltre, i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfettari.
Dunque, potranno accedere al Patent box:
- i titolari di reddito d’impresa residenti ed operanti in Italia,
- le stabili organizzazioni ubicate nel territorio dello Stato, “figlie” di soggetti residenti in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione, nonché per garantire lo scambio d’informazioni effettivo.
Diversamente, non potranno beneficiare dell’agevolazione le società:
- assoggettate alle procedure di fallimento,
- in liquidazione coatta amministrativa,
- in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, tranne nei casi in cui la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’attività economica,
- che determinano il reddito con metodi non analitici.
4. I requisiti di accesso
Il requisito fondamentale, utile a garantirsi l’accesso al beneficio fiscale, è lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo (R&S), che produca o implementi i beni immateriali di cui sopra, sia in modo diretto sia tramite contratti di ricerca stipulati con società, università o altri enti di ricerca.
Ma cosa si intende, esattamente, per attività di ricerca e sviluppo?
Il decreto del ministero del 2017 chiarisce, nel dettaglio, che le attività rientranti nella “categoria” di R&S devono consistere in:
- ricerca fondamentale, intesa come l’insieme dei lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nella ricerca applicata e nel design;
- ricerca applicata, avente lo scopo di sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi, o di migliorare quelli già esistenti, appartenenti al mondo della scienza e della tecnica;
- design, ovvero tutte le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, sia con riguardo alla loro parte estetica, sia per ogni altra loro parte prettamente funzionale e strategica;
- ideazione e sviluppo di software soggetti e/o assoggettabili a copyright;
- insieme di ricerche preventiva, di mercato o test volti all’adozione dei sistemi anticontraffazione, deposito, ottenimento e mantenimento dei relativi diritti, nonché loro rinnovo e protezione;
- campagne promozionali volte ad accrescere la rinomanza sia dei marchi, sia dei prodotti coperti da copyright.
5. Calcolo dell’agevolazione ed accesso secondo le ultime modifiche dall’Agenzia delle Entrate
Il calcolo dell’agevolazione, che comporta una variazione del reddito in diminuzione, avviene in 3 step:
- determinazione del reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale,
- quantificazione del dato derivante dal rapporto tra i costi qualificati (diretti e indiretti) e i costi complessivi,
- individuazione della quota di reddito agevolabile, moltiplicando il reddito derivante dall’utilizzo dell’IP (intellectual property determinato nel primo step) e il nexus ratio (quantificato nel secondo step), che genera la variazione in diminuzione da operare ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
- È possibile accedere al Patent Box sia in uso diretto che in uso indiretto.
Nel merito, con la circolare n. 28/E del 29 ottobre 2020, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di fruizione dell’agevolazione.
In prima istanza, si comprenda la differenza esistente tra i concetti di uso diretto e uso indiretto del bene immateriale.
Ebbene.
Nel primo caso, il bene oggetto di bonus viene utilizzato direttamente dal contribuente/richiedente l’agevolazione; nel secondo caso, invece, vi è la concessione a terzi del bene immateriale, a fronte del pagamento di un canone.
Prima della modifica in questi giorni apportata, le procedure di utilizzo del Patent Box erano così differenziate:
- ruling obbligatorio in caso di utilizzo diretto, ossiauna proceduraproiettata al raggiungimento di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, finalizzato all’utilizzo del beneficio. In tal caso, l’accordo potrà raggiungersi attraverso 1) la presentazione di un’istanza da parte del richiedente all’Autorità di competenza, 2) la verifica dei requisiti, 3) il contraddittorio tra richiedente e Autorità circa il beneficio richiesto;
- ruling o autoliquidazione nel caso di utilizzo indiretto. Qui, il contribuente potrà fare richiesta di bonus sia mediante la procedura suddetta, sia determinando – autonomamente – il beneficio, autoliquidandosi il reddito agevolabile direttamente in dichiarazione dei redditi.
Con la circolare 28/E del 29 ottobre, è stata riconosciuta la procedura di autoliquidazione anche nei casi di utilizzo diretto del bene immateriale.
La finalità della novità normativa risiede, senza alcun dubbio, nella decisione di facilitare e velocizzare la fruizione dell’agevolazione da parte del contribuente, rinviando il momento del confronto con il Fisco alla sola fase di controllo.
A tale scopo, la formula di legge prevede un meccanismo premiale, che introduce un’esimente sanzionatoria sia in caso di dichiarazioni infedeli, sia in caso di rettifica del reddito agevolabile in sede di controllo.
Attenzione! La procedura di autoliquidazione impone la predisposizione, da parte del beneficiario, di un idoneo set informativo quale documento probante l’esistenza dei presupposti utili a beneficiare del bonus, set, poi, visionato dall’ente nazionale al momento della fase di controllo.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, sono state fornite importanti precisazioni in relazione alla durata delle due opzioni: il beneficio richiesto secondo la procedura di ruling avrà una durata quinquennale; diversamente, la durata sarà annuale in caso di procedura di autoliquidazione. Entrambe le opzioni sono, comunque, irrevocabili e rinnovabili.
Dott.ssa Adriana Valentino