NOVITÀ SPESE SOSTENUTE – QUADRO RP DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
1. Gli oneri deducibili dal reddito e gli oneri detraibili dall’imposta
Il quadro RP è il quadro che accoglie gli oneri deducibili dal reddito e gli oneri detraibili dall’imposta e come ogni anno presenta alcune novità.
In particolare, per il periodo d’imposta 2019 le novità riguardano:
1.1 – L’importo massimo della detrazione per le spese di istruzione non universitaria;
1.2 – La possibilità di indicare l’importo delle erogazioni effettuate lo scorso anno e non portate in deduzione;
1.3 – L’indicazione nella nuova casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” se quest’ultimo ha un reddito complessivo = a € 2.840,51 o se si tratti di un figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo = a € 4.000;
1.4 – La possibilità di indicare le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. “Pace contributiva”) e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
1.5 – L’innalzamento della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Il quadro si compone di diverse sezioni, come potete vedere da questa tabella.
2. Spese di istruzione non universitaria
A partire dal periodo d’imposta 2019, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili per un importo annuo non superiore a € 800 per ogni alunno o studente (righi RP8-RP13, co. 12), da ripartire tra gli aventi diritto.
Come specificato nella circolare 19/E/2019 la detrazione spetta in relazione alle spese per:
• la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione 4 agosto 2016, n. 68);
• le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
3. Deduzione per le erogazioni liberali
La sezione II del quadro RP accoglie, da quest’anno, per la deduzione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, il residuo della deduzione del modello Redditi Pf 2019/2018 non utilizzato.
L’articolo 83, comma 2, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
4. Soggetto fiscalmente a carico di altri
Nel rigo RP27 è stata introdotta la casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” che deve essere compilata con il codice:
• “1” dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;
• “2” dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.
5. Spese per le quali spetta la detrazione del 50%- Pace contributiva
Un’ulteriore novità riguarda la sezione III – Spese ed oneri per i quali spetta la detrazione del 50 per cento – che accoglie la detrazione per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Le agevolazioni prevedono una detrazione del 50% e sono state inserite in un unico rigo, RP56, con la previsione di appositi codici.
In particolare, va indicato:
• nella colonna 1 il codice che identifica la spesa
• nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa
• nella colonna 3 la spesa sostenuta
• nella colonna 4 l’importo della rata
I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 % sono i seguenti:
• “1”– per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”)
Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.
La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.
Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione unica 2020.
• “2” per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW; Incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.
Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3mila euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
6. Spese di mantenimento dei cani guida
Ulteriore novità riguarda l’incremento della detrazione anche per le spese di mantenimento dei cani guida di cui al rigo RP82.
L’articolo 15, comma 1 quater del Tuir prevede una detrazione forfettaria di euro 1.000 (in precedenza era di € 516,46) per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (circolare 22 dicembre 2000 n. 238, paragrafo 1.3).
Kamela Carciu