Reddito di emergenza: c’è tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
Scade il 30 aprile il termine ultimo per presentare la domanda per il Reddito di Emergenza (REM), previsto dal Decreto Sostegni, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Si tratta di un riconoscimento a domanda sulla base di tre fasce.
Vediamo nel dettaglio a chi spetta e come richiederlo.
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2. Reddito di emergenza: a chi spetta
Per prima cosa vediamo a chi spetta il Reddito di Emergenza e quali requisiti è necessario avere per procedere con la domanda.
Il REM è previsto per i nuclei familiari (art. 12, comma 1 DL n.41/2021) in difficoltà a causa della pandemia in atto.
Per nucleo familiare si intende quello individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ISEE valida al momento della domanda. Non è valida l’ISEE riferita al nucleo ristretto.
Per poterne usufruire sono necessari alcuni requisiti:
- residenza sul territorio italiano al momento della domanda
- reddito familiare: valore (secondo il principio di cassa), nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione (dichiarato in DSU), la soglia viene incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone. Per i dettagli sul conteggio si rimanda al sito dell’INPS
- patrimonio mobiliare familiare: valore, con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31/12/2020), inferiore a 10mila €. Si aumenta di 5mila € per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila €. La soglia e il massimale sono incrementati di 5mila € per ogni componente coni disabilità grave o non autosufficiente come da definizione ai fini ISEE
- ISEE: valore, attestato dalla DSU valida al momento della richiesta, inferiore a 15mila €. In caso di nuclei con minorenni viene rilevato il valore dell’ISEE minorenni
- compatibilità: la richiesta non è compatibile con
- indennità COVID-19 istituite dall’art. 10 del DL n. 41/2021(paragrafo A)
- prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali, salvo assegno ordinario di invalidità e trattamenti di invalidità civile
- redditi da lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. In caso di trattamento di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario ecc.) la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore desumibile dalle denunce aziendali
- Reddito e pensione di cittadinanza (paragrafo D)
- REM di cui all’art. 12, comma 2 DL n.41/2021 (soggetti che abbiano terminato di percepire la NASpI e la DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021).
Con il nuovo decreto è stata inoltre introdotta la possibilità di richiesta del Reddito di Emergenza anche da parte di coloro hanno smesso di percepire la NASpI e la DIS-COLL (interamente godute) tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021, anche qualora non abbiano i requisiti previsti per i nuclei familiari (art.12, comma 2 DL n.41/2021), ma con una DSU in corso di validità con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30mila €. In questo caso la domanda dovrà presentare un IBAN intestato al richiedente.
Vengono richiesti però i requisiti di:
- residenza
- compatibilità (come per i nuclei familiari).
- indennità Covid-19 (vedi sopra)
- prestazioni pensionistiche diretta o indiretta (vedi sopra)
- contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- REM di cui all’art. 12, comma 1 del DL n.41/2021
- Reddito o pensione di cittadinanza
La differenza tra le due categorie è che la prima si rivolge all’intero nucleo familiare, la seconda al singolo cittadino e pertanto i requisiti verranno verificati solo sulla sua posizione.
3. Reddito di emergenza: la domanda
Come detto in apertura, il termine ultimo per presentare la domanda per il REM è il prossimo 30 aprile 2021. Vediamo ora come e dove è possibile presentarla:
- procedura online sul sito dell’INPS: sarà necessario autenticarsi con il PIN (se se ne è in possesso), o con lo SPID, o con la Carta Nazionale dei Servizi (Codice Fiscale) o con la Carte di Identità Elettronica.
- istituti di Patronato.
Se a richiedere il contributo è il nucleo familiare sarà sufficiente che la domanda venga presentata da un solo componente, che diventa il richiedente in nome e per conto del nucleo. Questo anche se siano presenti più soggetti aventi diritto.
L’esisto della domanda, dopo le opportune verifiche, sarà comunicato dall’INPS tramite SMS e/o e-mail. In caso di domanda respinta sarà possibile accedere alle motivazioni.
4. Reddito di emergenza: calcolo del beneficio
Nucleo familiare (art.12, comma1)
Il beneficio è determinato moltiplicando 400€ per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ma non supererà mai la soglia di 800€ mensili (tranne nell’ipotesi i cui la scala d equivalenza venga maggiorata fino a 2,1, come da indicazioni sotto riportate).
La scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementata di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne
La scala può raggiungere la soglia massima di 2 o 2,1 in caso di presenza di componenti di disabilità grave o non autosufficienza.
Non sono compresi nella maggiorazione i componenti che risultino, al momento della domanda, detenuti o ricoverati presso istituti di cura di lunga degenza o rsa a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. Questa eventualità dovrà essere riportata nel modulo di richiesta del contributo.
Ex NASpI/DIS COLL (art. 12, comma 2)
Il beneficio è forfettario fissato a 400€ mensili.
5. Reddito di emergenza: erogazione
Il REM sarà erogato al richiedente tramite bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (con pagamento in contanti presso gli uffici postali), secondo la scelta fatta in sede di domanda.
Verrà erogato tramite bonifico domiciliato anche in caso di IBAN errato o non corrispondente al codice fiscale del beneficiario. In questo caso il richiedente riceverà un SMS di notifica del pagamento e successivamente potrà incassare il contributo presso qualunque ufficio postale.
Se all’interno del nucleo familiare facente domanda, siano presenti soggetti aventi diritto per l’art.2 comma 2 (ex NASpI/DIS-COLL), il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex precettori di indennità di disoccupazione del nucleo. Il beneficio sarà versato sull’IBAN inserito nel modulo solo per quanto spetta al richiedente, mentre per le somme spettanti agli altri componenti saranno inviate specifiche istruzioni.
N.B. Si ricorda che, come per altri tipi di contributi straordinari, il REM è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non andrà dunque ad aggiungersi al reddito 2021 in sede di dichiarazione.
Veronica Boggian
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